Gazzetta n. 251 del 2005-10-27
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2005
Fondo per gli investimenti della ricerca di base. Ammissione ai contributi di un laboratorio di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalita';
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalita' ivi indicate, destinando Euro 59.000.000,00 al finanziamento di progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale (denominati «laboratori»);
Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», e' stato emanato un bando relativo ad otto raggruppamenti tematici dei suddetti «laboratori», con una copertura finanziaria di Euro 59.000.000,00 a valere sul FIRB;
Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalita' ivi indicate, destinando risorse per ulteriori Euro 45.000.000,00 al finanziamento dei laboratori;
Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per Euro 102.960.000,00 per i laboratori (pari ad Euro 104.000.000 detratta la quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;
Visti i decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le proposte della Commissione espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilita' di progetti relativi ai laboratori;
Considerato che i contributi previsti per i laboratori valutati positivamente dalla Commissione (nel numero di 19) nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad Euro 85.225.000,00;
Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con i decreti ministeriali n. 718/Ric e 719/Ric. del 31 marzo 2005;
Visti i decreti direttoriali n. 1292/Ric. del 15 giugno 2005 e n. 1454/Ric. del 5 luglio 2005 con i quali sono stati ammessi a contributo 18 progetti rimodulati;
Considerato che risulta, successivamente, pervenuto l'ultimo progetto rimodulato per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad Euro 2.000.000,00;
Ritenuta la necessita' di procedere, per il progetto sopra indicato, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle modalita' di erogazione e di monitoraggio delle attivita' realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il progetto rimodulato di cui all'allegato 1, dove vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per ciascuna unita' di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».
2. L'importo di Euro 2.000.000,00 grava sulle disponibilita' di cui al decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 - Capitolo FIRB 7256 - Esercizio di provenienza 2004) - Impegno registrato al n. 1219/001.
3. Il progetto rimodulato, ancorche' non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.
Art. 2.
1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
Art. 3.
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti al progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 4.
1. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno obbligatoriamente svolgersi nelle sedi previste nel progetto originario e dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilita' per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
Art. 5.
1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' determinata dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 6.
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali al progetto rimodulato, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 7.
1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide col termine indicato all'art. 5.
Art. 8.
1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorche' non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita', le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvedera' a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.
Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporra' un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.
3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unita' di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.
5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attivita', l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
Art. 10.
1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).
2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche ex post, rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2005
Il direttore generale: Criscuoli
Allegato 1

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