Gazzetta n. 252 del 2005-10-28
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 ottobre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diploma di laurea in medicina» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 29 settembre 2005;
Ritenuto che il titolo professionale «Diploma di laurea in medicina» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo e' subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo «Diploma di laurea in medicina» rilasciato in data 21 novembre 1996 dall'Universita' di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Marincheva Petrova Galina Aleksandrova, nata a Sofia (Bulgaria) il 12 maggio 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Marincheva Petrova Galina Aleksandrova e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2005
Il direttore generale: Mastrocola