Gazzetta n. 252 del 2005-10-28
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 ottobre 2005
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio del prodotto fitosanitario «Glyweed» registrazione n. 11118 del 6 dicembre 2001 dell'impresa Sabero Organics Gujarat Limited, contenente glifosate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della Sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto con il quale il prodotto fitosanitario di cui all'allegato al presente decreto e' stato autorizzato per essere immesso in commercio;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002 secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 luglio 2002, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;
Visto altresi' il documento SANCO /1663/VI/94 rev. 8 del 22 aprile 1998, che definisce le linee guida e i criteri per la preparazione e la presentazione di un dossier completo e dei relativi sommari per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la documentazione presentata dall'impresa titolare dell'autorizzazione in data 30 luglio 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002;
Considerato che, da una verifica dei dati forniti, si e' evidenziata la non conformita' del formato e della qualita' dei dati presentati rispetto a quanto indicato dal citato documento SANCO;
Vista la nota dell'Ufficio del 23 maggio 2005 con la quale e' stato richiesto all'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi di completare entro il 15 giugno 2005 l'invio dei dati conformemente a quanto indicato dal citato documento SANCO;
Considerato che l'impresa non ha ottemperato a quanto richiesto con la nota suddetta;
Visto il documento SANCO/10796/2003 - revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visti in particolare i punti 5.1.1 e 5.1.2 che riportano le raccomandazioni relative alla verifica da parte degli Stati membri della disponibilita' di un pacchetto completo di dati conformi all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995 per ciascun prodotto contenente una sostanza attiva iscritta in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto inoltre il punto 5.1.3 che riporta le raccomandazioni per la revoca dei prodotti fitosanitari per i quali i dati di allegato II forniti siano stati giudicati non adeguati;
Considerato altresi' che il termine del 1° luglio 2005, fissato dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002 per la presentazione del fascicolo relativo al prodotto fitosanitario di cui trattasi, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' trascorso senza che l'impresa abbia ottemperato agli obblighi previsti;
Ritenuto di conseguenza di dover revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio a suo tempo concessa per il prodotto fitosanitario di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
1. E' revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario, indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva glifosate.
Art. 2.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.
2. La medesima impresa e' tenuta ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al prodotto fitosanitario di cui trattasi.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2005
Il direttore generale: Marabelli
Allegato
Prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva glifosate di cui viene revocata l'autorizzazione al commercio e all'impiego.

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Numero di | Prodotto | Data di |
registrazione | fitosanitario | registrazione | Impresa =====================================================================
| | |sabero Organics
11118 |Glyweed | 6 diembre 2001 |Gujarat Limited