Gazzetta n. 253 del 2005-10-29
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 221
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Sentito l'ordine professionale interessato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.



Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, Cost., conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117, commi secondo,
lettera g), e sesto della Costituzione:
«Art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) - f) (omissis).
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
omissis.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.»
L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disposizioni riguardanti il settore universitario e della
ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle
scuole) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge
9 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)
prevede:
«18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
ordini professionali, con esclusivo riferimento alle
attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame
di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del
relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
direttivi: a) determinazione dell'ambito consentito di
attivita' professionale ai titolari di diploma
universitario e ai possessori dei titoli istituiti in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
lettera a).»
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti) cosi' recita:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'art. 1, comrna 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione.
Tale numero viene determinato assicurando comunque la
presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per
l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.»
- Si riporta il testo dell'art. 1-septies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43.
«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come
previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli
albi professionali nei consigli nazionali e territoriali
con un numero di componenti dei consigli territoriali da
sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e
con una durata di quattro anni per i consigli territoriali
e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato
dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per la
definizione del numero dei componenti e del sistema di
composizione dei consigli nazionali e territoriali.»



Art. 2.

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali
dell'ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalita' di cui al comma 4.
4. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimentodi indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A e' eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facolta' dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che e' comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilita'. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda votazione.
7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresi', tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21 , 22, 23,
24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento
della professione di psicologo), come modificati dal
presente regolamento:
«Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine). - 1. L'elezione del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta
giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la
data e' fissata dal presidente del consiglio uscente,
sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. - 6. Abrogato.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. Abrogato.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per
otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi.
Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato
almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali.»
«Art. 21 (Composizione del seggio
elettorale). - 1. abrogato.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio;
in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere
scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale.»
«Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la
seconda convocazione sono predisposte in un unico modello,
predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli
psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui
si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della
votazione, sono firmate all'esterno da uno degli
scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2. Abrogato.
3. Risultano eletti cororo che hanno riportato il
maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi
nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti
seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni.»
«Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle
elezioni). - 1. Il presidente del seggio comunica alla
presidenza del consiglio dell'ordine regionale o
provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno
riportato voti e provvede alla pubblicazione della
graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione
nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati
al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale dell'ordine.»
«Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del
consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti
giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai
componenti eletti del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta',
si procede all'elezione del presidente, del vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25.
3. Per la validita' delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono
assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano
per eta'.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parita' di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
il voto del presidente.»
«Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio
regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o
la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne
immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
il quale nomina un commissario straordinario ai sensi
dell'art. 16.»



Art. 3.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale
dell'ordine

1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sara' determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura dicui al comma 5. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
6. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.
9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresi', tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.



Note all'art. 3:
Per il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56 si
veda la nota all'art. 2.



Art. 4.

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione nella sezione B dell'albo.
3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente piu' vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonche' l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 28 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente
regolamento.
«Art. 12 (Consiglio regionale o provinciale
dell'ordine). - 1. Abrogato.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario
ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove
fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare
ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e
giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso
il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
negli enti e nelle commissioni a livello regionale o
provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo
della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'art. 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette.»
«Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il
consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al
precedente articolo 6.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di
grazia e giustizia.
3. Abrogato.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge
o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice
presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove
sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i
criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro della sanita';
h) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio
dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti
nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine.»



Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309
Allegato 1
(previsto dall'art. 2, comma 2)

----> Vedere Allegato a pag. 7 della G.U. <----
Allegato 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)

----> Vedere Allegato a pag. 8 della G.U. <----
Allegato 3
(previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)

----> Vedere Allegato alle pagg. 9, 10 e 11 della G.U. <----
Allegato 4
(previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)

----> Vedere Allegato alle pagg. 12 e 13 della G.U. <----