Gazzetta n. 253 del 2005-10-29 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoscritta dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Federazione provinciale Coldiretti, Confederazione italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega nazionale cooperative e mutue, costituitesi quale Comitato promotore; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con nota datata 16 dicembre 2003, in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi presso il comune di Salaparuta in provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti istituzionali interessati, delle organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione controllata Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Bianco; «Salaparuta» Inzolia; «Salaparuta» Grillo; «Salaparuta» Chardonnay; «Salaparuta» Catarratto; «Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva; «Salaparuta» Novello. | Art. 2.
Vitigni ammessi
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Salaparuta» Bianco: catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano. «Salaparuta» Rosso e «Salaparura» Rosso Riserva: Nero d'Avola: minimo per il 65 % ; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana. «Salaparuta» Novello Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana. La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano. | Art. 3.
Zona di raccolta delle uva
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta. | Art. 4.
Coltivazione e resa Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso. Come forme di allevamento devono essere utilizzate, esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone. Per gli impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.600. Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3500 ceppi per ettaro. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico naturale minimo Tipologia |Resa T/ha| %vol ===================================================================== Rosso | 13 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Bianco | 13 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Inzolia | 12 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Grillo | 12 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 11 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Catarratto | 13 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Nero d'Avola | 12 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Merlot | 11 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon| 11 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Syrah | 11 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Novello | 13 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Tipologie Riserva | 11 | 13,5
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta». I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno. | Art. 5.
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione, affmamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata. I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno 6 mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva». | Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Salaparuta» Rosso: colore: rosso intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: delicato, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Inzolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Grillo:
colore: giallo piu' o meno intenso; odore: elegante, fine; sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Chardonnay:
colore: giallo piu' o meno intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; acidita' totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Catarratto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:
colore: rosso intenso; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico, speziato; titolo alcolometrico voluinico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:
colore: rosso rubino; odore: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, intenso; titilo alcolometrico - volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia riserva 14 %vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l.
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabemet Sauvignon Riserva:
colore: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:
colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino carico; odore: intenso, armonico; sapore: ricco, corposo, speziato; titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Novello:
colore: rosso rubino; odore: intenso, fruttato, caratteristico; sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. | Art. 7.
Etichettatura e recipienti
Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. |
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