Gazzetta n. 255 del 2005-11-02
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 settembre 2005, n. 222
Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;
Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premessa:

- Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115,
117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 e' il
seguente:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale».
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti».
«Art. 103 (Accesso agli istituti ed ai luoghi della
cultura). - 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi
pubblici della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare
l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
previste alla lettera c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
del biglietto d'ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti
d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea».
«Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei
casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e
dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali,
sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i
luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
conformita' alle rispettive disposizioni di contabilita'
pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di
istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi
medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione
e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio
culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il
tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine
di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le
modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono
individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi
dell'art. 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la
loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del
Ministro, del presidente della Regione, del presidente
della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In
assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in
sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e
procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli
accordi indicati al medesimo comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare
anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti
interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni
di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi'
stipulare apposite convenzioni con le associazioni
culturali o di volontariato che svolgono attivita' di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale
tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri
soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente,
dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati
ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in
forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello
di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di
efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al
comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a
terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad
evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa
dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma
3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non
risulti conveniente od opportuna la gestione in forma
diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di
valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al
comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed
integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e
l'affidatario od il concessionario e' regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra
l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di
indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
o del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al
patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3,
lettera a), anche con il conferimento in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del
soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque
causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I
beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma
3 puo' essere collegata la concessione in uso del bene
culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione dell'affidamento o della concessione del
servizio o dell'attivita».
«Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librai e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'art. 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'art. 110».
«Art. 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale nelle scuole). - 1. Il Ministero, il Ministero
per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali interessati possono
concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire
la fruizione del patrimonio culturale da parte degli
studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di
cui all'art. 101 possono stipulare con le scuole di ogni
ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di
percorsi didattici, la predisposizione di materiali e
sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e
l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificita' della scuola
richiedente e delle eventuali particolari esigenze
determinate dalla presenza di alunni disabili».
«Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
dal presente codice, restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con
regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa
Parte».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166,
supplemento ordinario.
- L'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
recante «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei
statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo
1997, n. 74:
«Art. 1. - 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n.
3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del
biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi
di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n.
35.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai
musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la
seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo
dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu'
luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno
o piu' dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o
piu' monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',
parchi e giardini non statali nonche' mostre o altre
manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere
previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una
carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.».



Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, puo' affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o piu' degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali puo' essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al trenta per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attivita' anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».
Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.
2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonche' dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.
3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.
5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualita' degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.
7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.
8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».
Art. 4
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
3. Le competenze attribuite dall'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, al direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici e al comitato per i biglietti d'ingresso, sono trasferite rispettivamente al direttore regionale competente ed ai comitati regionali di cui all'articolo 3 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2005
Il Ministro: Buttiglione

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 255