Gazzetta n. 256 del 2005-11-03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 ottobre 2005
Modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita', convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamata come: la legge n. 290/2003), stabilisce, all'art. 1-quinquies, comma 6, primo periodo, che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi;
Premesso che la soprarichiamata norma, al secondo periodo, stabilisce che l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo stabilisce che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della rete), l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e sue modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare l'art. 3, comma 6;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito richiamata come: la legge n. 239/2004);
Vista la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare l'art. 2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;
Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03 che prevede norme per i cosiddetti «nuovi interconnector» per corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilita' per i «nuovi interconnector» di beneficiare di un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi per la totalita' o una parte della capacita' aggiuntiva di interconnessione realizzata;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 maggio 2004, n. 73/04, recante modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02;
Visto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito richiamato come: il Codice di rete), adottato dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come risultante dall'unificazione disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
Considerato che la gestione delle linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, puo' avvenire al di fuori della rete di trasmissione nazionale, purche' sia garantita la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Considerato che la realizzazione delle linee e dei relativi dispositivi di interconnessione in corrente continua e in corrente alternata con sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003;
Ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione in corrente alternata in modo unitario con le altre linee di interconnessione dello stesso tipo, facenti parte della rete di trasmissione nazionale e che non esista analoga necessita' per le linee di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente;
Ritenuto che, ai fini della connessione e dell'applicazione delle regole del dispacciamento e del funzionamento della borsa dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in corrente continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia elettrica forniti attraverso di esse, rispettivamente alle centrali di generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema elettrico nazionale;
Ritenuto che sia opportuno procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1-quinquies, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 290/2003, in maniera coerente e armonizzata con le disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri di attuare le parti pertinenti del regolamento n. 1228/03, anche al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Sono soggette alle norme del presente decreto le linee elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV, appartenenti a reti elettriche di Stati diversi.
2. Non sono ammissibili richieste di esenzione per linee di interconnessione che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attivita' di trasmissione e di dispacciamento ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: il Gestore della rete) valuti come duplicati funzionali di linee di interconnessione in corso di realizzazione da parte dello stesso Gestore della rete, ovvero siano inserite nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate a realizzazione nel corso di quattro anni dalla data di primo inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del Gestore della rete.
3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui al comma 1, l'esenzione di cui al presente decreto si intende concessa in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte degli interessati, delle informazioni di cui al successivo art. 2, comma 3, lettere a) e b), al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (di seguito richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete.
4. Per orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il Gestore della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacita' che puo' essere concessa in esenzione nell'anno successivo, senza compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresi' la ripartizione indicativa di tale capacita' sulle diverse frontiere.
Art. 2. Richiesta di esenzione per linee di interconnessione in corrente
continua

1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, presentano al Ministero la richiesta di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 6, della legge n. 290/2003 e del regolamento europeo n. 1228/03.
2. Ai fini del presente decreto viene considerata linea di interconnessione con tecnologia equivalente alla corrente continua, una linea realizzata con una tecnologia che assicuri istante per istante il disaccoppiamento delle frequenze delle reti interconnesse dalla linea medesima, come ad esempio una linea che utilizzi un dispositivo cosiddetto «back-to-back». Il riconoscimento dell'equivalenza della tecnologia compete al Ministero, su parere motivato del Gestore della rete.
3. La richiesta di esenzione di cui al comma 1 deve riguardare una singola linea elettrica di interconnessione con l'estero, per entrambe le direzioni di flusso dell'energia. Nella richiesta di esenzione il soggetto richiedente, allegando la documentazione necessaria, deve specificare:
a) le date previste di inizio lavori e di entrata in servizio della linea di interconnessione;
b) le principali caratteristiche tecniche della linea di interconnessione, ivi inclusa l'indicazione dei siti previsti di connessione della linea al sistema elettrico nazionale e alla rete estera concordati con i gestori delle reti interessate;
c) la frazione di capacita' di trasporto netta, fino al 100 per cento della stessa capacita', e il numero di anni per i quali si chiede l'esenzione, illustrando le motivazioni economiche che, in mancanza dell'esenzione nei termini richiesti, comporterebbero la rinuncia alla realizzazione della linea di interconnessione;
d) l'analisi economica e finanziaria della linea di interconnessione, ponendo in evidenza gli eventuali rischi dell'investimento, e le modalita' adottate per sostenere i costi necessari per la costruzione della medesima linea di interconnessione, indicando in modo completo le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intendono richiedere;
e) l'impegno preso dal soggetto richiedente o da altri aventi causa, a rispettare per tutto il periodo di costruzione e di esercizio della linea di interconnessione, le prescrizioni del Codice di rete nonche' da ogni altra direttiva tecnica del Gestore della rete al fine di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
f) l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero eventuali motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza;
g) l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova linea di interconnessione nel rispetto dei tempi e con le condizioni indicate nel progetto preliminare da allegare alla domanda, salvo eventuali varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate;
h) l'impegno, per tutta la durata dell'esenzione concessa, qualora vi sia una situazione di congestione delle connessioni con l'estero, di consentire gratuitamente al Gestore della rete di provvedere all'assegnazione della quota di capacita' per la quale non viene concessa l'esenzione, congiuntamente alla capacita' di trasmissione delle interconnessioni sulla medesima frontiera;
i) il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore del Gestore della rete quando, al termine del periodo di esenzione, il soggetto titolare non puo' o non intende proseguire l'esercizio della linea di interconnessione in regime di diritto di accesso dei terzi;
j) qualora il soggetto richiedente non intenda usare direttamente la capacita' di trasporto concessa in esenzione, l'impegno a comunicare al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il valore dei corrispettivi che vengono imposti agli utenti della linea di interconnessione.
4. Alla richiesta di esenzione devono essere allegate in copia conforme, oltre al progetto preliminare, tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate per la costruzione e l'esercizio della linea di interconnessione, sia in territorio nazionale che all'estero, e deve essere allegata copia della ricevuta bancaria dell'avvenuto pagamento, da parte del soggetto richiedente, delle spese di istruttoria connesse al rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004.
Qualora parte della documentazione di cui al presente comma sia in possesso del Ministero, e' sufficiente che il soggetto richiedente ne citi gli estremi, facendo riferimento al procedimento amministrativo nel cui ambito il Ministero ne e' venuto in possesso.
5. Nel caso di richieste incomplete, il Ministero invita il soggetto richiedente ad integrare la documentazione entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa, la domanda di esenzione si intende rinunciata.
6. Il presente articolo si applica anche in caso di aumento di capacita' di linee di interconnessione esistenti per oltre il 20 percento della capacita' di trasporto netta iniziale.
Art. 3. Richiesta di esenzione per le linee di interconnessione in corrente
alternata

1. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003, presentano richiesta di esenzione al Ministero con le stesse modalita' e gli stessi elementi informativi previsti dall'art. 2, commi 3 e 4, integrata da:
a) documentazione idonea a comprovare che i costi e i rischi degli investimenti per la realizzazione della linea di interconnessione sono particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante una linea di interconnessione in corrente alternata;
b) dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della linea di interconnessione, indipendentemente dal livello di tensione, nella rete di trasmissione nazionale fin dalla data di entrata in esercizio, e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attivita' di esercizio e di manutenzione in conformita' alla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
2. E' esclusa l'applicazione, per tutta la durata dell'esenzione, della parte III della citata convenzione tipo, che si applica successivamente, limitatamente alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione.
3. Nel caso di richieste incomplete, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5.
Art. 4.
Criteri e modalita' per il rilascio dell'esenzione

1. Le richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 2 e 3, sono esaminate dal Ministero che, tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal soggetto richiedente e di ogni altra informazione o elemento di giudizio disponibile, stabilisce caso per caso l'esenzione sulla base dei seguenti criteri e vincoli:
a) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione deve garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficace funzionamento del sistema elettrico nazionale;
b) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione, tenuto conto della configurazione dei due sistemi nazionali interconnessi e degli interventi in corso di realizzazione sui medesimi all'atto della richiesta di esenzione, deve portare ad un incremento netto della capacita' commerciale di importazione o di esportazione di energia elettrica. Tale incremento definito dal Gestore della rete su richiesta del Ministero, rappresenta la capacita' massima di trasporto su cui puo' essere concessa l'esenzione;
c) l'entrata in esercizio della linea di interconnessione deve promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato;
d) i rischi connessi con l'investimento sono dimostrati essere di entita' tale da escludere lo stesso investimento, qualora non fosse concessa l'esenzione;
e) in caso di interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno Stato membro, la consultazione preventiva condotta dal Ministero con le amministrazioni dello Stato interessato o con la sua autorita' di regolamentazione in merito alla concessione dell'esenzione ha dato esito positivo; viceversa, in caso di interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno Stato non membro, e' stato definito un accordo preventivo tra il Ministero e le amministrazioni dello Stato interessato in merito alle modalita' di accesso e utilizzazione dalla linea di interconnessione;
f) la verifica di ammissibilita' tecnica della linea di interconnessione proposta ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e delle reti interconnesse ha dato esito positivo. A tale scopo e' necessario che il soggetto richiedente acquisisca sia il parere preventivo del Gestore della rete sulla coerenza della linea di interconnessione in esame con il piano di sviluppo della rete nazionale, sia il parere del gestore della rete estera;
g) la capacita' di trasporto che viene concessa in esenzione alla linea di interconnessione in esame, sommata alla capacita' gia' concessa in esenzione ad altre linee di interconnessione, non supera la capacita' totale massima di trasporto come fissata al successivo comma 2.
2. Per il periodo fino al 31 dicembre 2010 e' fissata una capacita' totale massima di trasporto che puo' essere concessa in esenzione. Tale capacita' e' fissata pari a 4000 MW per le linee di interconnessione in corrente continua e pari a 4000 MW, in termini di capacita' netta di trasporto (la cosiddetta Net Transfer Capacity) per le linee di interconnessione in corrente alternata. Al fine di migliorare la sicurezza del sistema elettrico e di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato, non puo' di norma essere concessa in esenzione una capacita' di trasporto superiore a 1.000 MW per una singola linea di interconnessione.
3. Il Ministero, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di esenzione, dopo avere acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e il parere del Gestore della rete previsto al comma 1, lettera b), e dopo aver consultato, ove previsto, le amministrazioni o l'autorita' di regolamentazione di cui al comma 1, lettera e), conclude l'istruttoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il Gestore della rete si esprimono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
5. Il Ministero, in caso di esito positivo dell'istruttoria, emana il provvedimento di esenzione totale o parziale, accompagnato dal parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di esito diverso, il Ministero motiva il rinvio o il rifiuto della richiesta di esenzione.
6. Per le linee di interconnessione con reti elettriche di Stati membri dell'Unione europea l'esecutivita' del provvedimento di esenzione e' subordinata alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 7, paragrafo 5, del regolamento europeo n. 1228/03. Il Ministero notifica il provvedimento di esenzione alla Commissione europea e trasmette le informazioni pertinenti. In seguito alle decisioni della Commissione europea il Ministero puo' confermare o modificare il provvedimento di esenzione rendendolo esecutivo. Qualora la decisione della Commissione europea sia avversa il provvedimento di esenzione viene annullato.
7. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'esenzione e' concessa per un periodo non superiore a sedici anni dalla data di entrata in esercizio della nuova linea, nel caso di esenzione totale, ossia per il 100 per cento della nuova capacita' di interconnessione, o non superiore a venti anni, nel caso di esenzione parziale.
8. Per le linee di interconnessione in corrente alternata, l'esenzione e' concessa con i criteri, i limiti e le modalita' di cui ai commi precedenti, alla condizione che il titolare dell'esenzione garantisca al Gestore della rete la disponibilita' della linea stessa nei casi di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e, ove richiesto dal Gestore della rete, che la linea oggetto di esenzione sia dotata di dispositivi di regolazione del flusso di potenza, effettuata con trasformatori variatori di fase.
9. Per le linee di interconnessione in corrente alternata, l'esenzione e' concessa come percentuale, pari anche al 100 per cento, della capacita' di trasporto aggiuntiva commerciale che, a seguito della realizzazione della linea oggetto di esenzione, si rende disponibile in esercizio continuo e su base annua sull'intero sistema di interconnessione, tenuto conto della struttura della rete di trasmissione nazionale e delle reti estere interconnesse, nonche' dei progetti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale avviati a realizzazione dal Gestore della rete o da altri operatori.
La capacita' di trasporto aggiuntiva commerciale e' definita dal Gestore della rete nel parere espresso ai sensi del comma 3, con riferimento al primo anno solare di esercizio della nuova linea, ed e' ridefinita dallo stesso Gestore della rete anno per anno, tenuto conto delle modifiche intervenute sulla rete di trasmissione nazionale e sul sistema interconnesso negli anni successivi.
10. Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove linee di interconnessione, la capacita' di trasporto concessa in esenzione ai sensi del comma 9 resta invariata in valore assoluto per i primi cinque anni di esercizio della nuova linea di interconnessione, e puo' essere resa disponibile dal Gestore della rete al soggetto titolare dell'esenzione anche su linee di interconnessione diverse da quella oggetto di esenzione, a condizione che quest'ultima sia effettivamente disponibile in esercizio con le caratteristiche di affidabilita' e continuita' tipiche delle analoghe linee facenti parte del sistema di interconnessione nazionale.
Art. 5.
Contenuti dell'esenzione e obblighi del soggetto titolare

1. Ai fini della connessione al sistema elettrico nazionale e della sua gestione e della partecipazione al mercato elettrico, la linea di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente e' soggetta alle medesime regole di una centrale di generazione elettrica, tenendo conto delle particolari caratteristiche tecniche di tale impianto. In particolare, l'accesso dell'energia importata al sistema elettrico nazionale avviene in concorrenza con gli altri operatori che chiedono accesso al medesimo sistema, sulla base delle regole di dispacciamento.
2. Qualora l'esenzione sia concessa per una frazione della capacita' di trasporto, essa e' calcolata sulla capacita' netta effettivamente disponibile in esercizio ed e' definita su base oraria. La frazione rimanente in ciascuna ora rimane a disposizione del Gestore della rete.
3. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), relativamente al rispetto della data di avvio dei lavori e alla comunicazione degli eventuali motivati ritardi, ovvero non mantenga l'impegno di cui all'art. 2, comma 3, lettera g), relativamente ai tempi ed alle condizioni della realizzazione e alla preventiva autorizzazione di eventuali varianti o proroghe, il provvedimento di esenzione decade.
4. Qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenga gli impegni di cui all'art. 2, comma 3, lettere e), h), i), fatti salvi i provvedimenti immediati per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, il Ministero diffida il soggetto titolare ad adempiere entro il termine di trenta giorni, pena la revoca del provvedimento di esenzione.
Art. 6. Varianti del progetto, proroghe dei termini modifiche di titolarita'

1. Il soggetto titolare dell'esenzione comunica preventivamente al Ministero e al Gestore della rete le eventuali varianti del progetto della nuova linea di interconnessione, che si rendano necessarie in corso d'opera e che determinino una modifica della capacita' di trasporto non superiore al 5 percento del valore previsto e della funzionalita' della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti.
2. Il Gestore della rete, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, trasmette le proprie osservazioni al Ministero che, entro i successivi trenta giorni, comunica le eventuali prescrizioni al titolare dell'esenzione.
3. Per le varianti che determinino una modifica della capacita' di trasporto superiore al 5 percento e della funzionalita' della linea, anche con riferimento ai punti di connessione alle reti, il soggetto titolare dell'esenzione e' tenuto a presentare una nuova richiesta ai sensi degli articoli 2 o 3. Il Ministero avvia una nuova procedura di valutazione e puo' revocare l'esenzione precedentemente concessa ove le varianti comportino sostanziali modifiche nell'assetto e nella funzionalita' del sistema elettrico rispetto a quanto previsto in sede di concessione.
4. Il soggetto titolare dell'esenzione puo' chiedere motivatamente al Ministero proroga dei termini impegnativi di cui all'art. 2, comma 3, lettere f) e g). Il Ministero si esprime sulle richieste entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Gestore della rete.
5. La titolarita' dell'esenzione puo' essere ceduta insieme alla disponibilita' della linea di interconnessione, purche' il soggetto cessionario soddisfi ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 2 e 3. La cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che si esprime entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 21 ottobre 2005
Il Ministro: Scajola