Gazzetta n. 256 del 2005-11-03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2005
Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione delle direttive 201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003 recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie in materia ferroviaria secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);
Decreta:

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 188/2003.
Art. 2.
Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 188/2003, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) rete regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtu' dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;
b) interconnessione: connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio;
c) rete non isolata: rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale;
d) stazione di collegamento reti: la stazione ove si realizza un'interconnessione;
e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e la rete ferroviaria nazionale;
f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale inerente il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante tutta la vita operativa della impresa ferroviaria. Tale sistema e' soggetto a verifica, da parte del gestore dell'infrastruttura, per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.
Art. 3.
Campo di applicazione procedure

1. Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 188/2003 e delle presenti norme le reti regionali non isolate individuate nell'allegato 1 del presente decreto. Ferme restanti tutte le disposizioni del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni, puo' procedere a revisione del citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni interessate vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a nuove reti regionali non isolate.
2. Le regioni recepiscono nel proprio ordinamento i contenuti del decreto legislativo n. 188/2003 e del presente decreto.
3. Le regioni individuano i soggetti responsabili dell'assegnazione della capacita', i gestori di ciascuna rete e l'organismo di regolazione.
Art. 4.
Accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale

1. L'utilizzo delle reti individuate all'art. 3 del presente decreto e' consentito alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie come disposto dal decreto legislativo n. 188/2003.
2. Le imprese ferroviarie, per accedere alle infrastrutture regionali di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'espletamento di servizi nazionali merci, nazionali passeggeri ed internazionali passeggeri, in aggiunta alla licenza devono possedere il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 188/2003.
3. Ove l'espletamento di servizi ferroviari, realizzati all'interno di una rete regionale fra quelle precedentemente individuate, sia regolamentato da contratto di servizio stipulato fra la regione o la provincia autonoma e l'impresa ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, per l'impresa medesima l'accesso alla rete regionale e' disciplinato dalla regione o dalla provincia autonoma anche nell'ambito del contratto stesso, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al successivo art. 6.
Art. 5.
Obblighi del gestore dell'infrastruttura regionale non isolata

1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 3 del presente decreto deve uniformarsi ai principi enunciati nell'art. 11 del decreto legislativo n. 188/2003.
2. Il gestore dell'infrastruttura si avvale di un direttore di esercizio, ai sensi degli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, che e' responsabile della sicurezza per l'infrastruttura e per la gestione della circolazione relativamente a tutte le imprese ferroviarie che accedono all'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura rilascia i certificati di sicurezza di cui all'art. 6 del presente decreto alle imprese ferroviarie circolanti sulla propria infrastruttura. Il certificato contiene specifiche attestazioni circa la rispondenza ai requisiti previsti dal citato art. 6 per quanto riguarda il personale ed il materiale rotabile.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 188/2003, tramite il direttore di esercizio, controlla periodicamente la sussistenza dei requisiti di sicurezza di ogni impresa ferroviaria e puo' revocare in tutto o in parte il certificato di sicurezza, informandone immediatamente l'Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi competente per territorio (in seguito denominato USTIF) e l'organismo che ha rilasciato la licenza.
5. Il gestore dell'infrastruttura e' tenuto a rilasciare all'impresa ferroviaria copia di tutta la documentazione relativa alle verifiche ed alle prove effettuate in sede del rilascio del certificato di sicurezza e dei controlli periodici.
6. Ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il direttore di esercizio risponde agli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e delle province autonome dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita', ed ha il compito di emanare le disposizioni indicate dall'art. 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che le imprese ferroviarie, che operano sulla rete medesima, sono tenute ad osservare.
7. Il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione regionale e della regione competente, elabora ed aggiorna un prospetto informativo della rete che contiene i dati richiesti all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003.
8. Il gestore dell'infrastruttura provvede alla pubblicazione ed alla diffusione del proprio prospetto informativo, con le modalita' stabilite nei commi 3 e 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 188/2003.
9. Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un catalogo delle tracce, approvato dalla Regione o dalla provincia autonoma competente, per l'utilizzo ottimale ed efficace dell'infrastruttura ferroviaria. La pianificazione dell'orario, da parte del gestore regionale deve tenere conto delle scadenze previste per la formazione degli orari dei Paesi europei.
Art. 6.
Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dal gestore dell'infrastruttura regionale, ai fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attivita' di trasporto. Il certificato di sicurezza puo' essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed e' subordinato alla adozione, da parte delle imprese ferroviarie, di un idoneo sistema di gestione della sicurezza che assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e permetta un'efficace attivita' di controllo da parte del direttore di esercizio e dei preposti organi ministeriali.
2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 188/2003 e sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura. In particolare, riguardo la rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello stesso decreto legislativo, si rinvia ai successivi comma 3, paragrafo c), comma 6 e 9 del presente articolo.
3. Il rilascio del certificato di sicurezza e' assoggettato al preventivo assenso da parte degli USTIF competenti per territorio, che deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa che attesti quanto segue:
a) il direttore di esercizio rende all'USTIF competente motivato parere riguardo l'idoneita' dell'impresa ferroviaria richiedente ad espletare servizi sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
b) il personale dell'impresa ferroviaria incaricato della condotta dei convogli deve possedere la formazione e competenza necessaria, come disposto dall'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003. Il personale deve conseguire la prevista abilitazione ministeriale alla mansione, con le modalita' specificate dal decreto ministeriale n. 513/1998;
c) il materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 188/2003, deve essere singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalita' previste a riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vigente circolare n. 201 del 16 settembre 1983), con la verifica della circolabilita' dei rotabili e della loro rispondenza ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni.
4. Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero, le procedure, di cui all'art. 10, comma c del decreto legislativo n. 188/2003, per verificare periodicamente la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza, cosi' come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorita' nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti.
5. Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti imprese ferroviarie sono effettuate dal gestore dell'infrastruttura regionale non isolata, insieme all'USTIF competente.
6. Qualora l'impresa richiedente sia in possesso di altro certificato di sicurezza emesso da un gestore operante in Italia, il gestore dell'infrastruttura deputato al rilascio del certificato di sicurezza applica la seguente procedura semplificata relativamente al materiale rotabile:
a) acquisisce la documentazione probatoria delle verifiche effettuate in occasione del rilascio di altro certificato di sicurezza e della piu' recente visita periodica;
b) verifica la compatibilita' con la linea, con gli impianti interconnessi con l'esercizio e con il materiale rotabile gia' autorizzato a circolare sulla propria rete; i veicoli ferroviari sono controllati per singola unita';
c) effettua le verifiche tecniche specifiche della rispondenza agli standard e alle norme di sicurezza proposte dal medesimo gestore ed approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' ai principi generali in materia indicati nel presente decreto.
7. Per i soggetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 188/2003, anche in presenza di altre imprese ferroviarie circolanti, l'impresa ferroviaria controllata dal gestore dell'infrastruttura, o facente parte della societa' che gestisce l'infrastruttura, puo' operare sulla relativa rete senza certificato di sicurezza. In tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dei trasporti ad impianti fissi, con apposita circolare, stabilisce le norme operative concernenti le attestazioni di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003 che i competenti USTIF dovranno acquisire ai fini dell'assenso di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le procedure per il rilascio del certificato di sicurezza, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
9. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'idoneita' alla circolazione relativa al materiale rotabile impiegato in servizi di tipo regionale, attestata dal gestore dell'infrastruttura nazionale e quella attestata dai competenti organi ministeriali sono valide per l'esercizio sia sulla rete nazionale sia sulle reti di cui all'art. 3 del presente decreto ed il loro impiego e' subordinato alle sole verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.
Art. 7.
Assegnazione della capacita'

1. Le regioni o le province autonome definiscono lo schema delle priorita' da applicarsi per l'assegnazione delle capacita' sulle reti regionali non isolate di loro competenza. Tale schema deve uniformarsi ai dettami di non discriminatorieta' fra le varie tipologie di servizi di trasporto ferroviario, fermo restando il soddisfacimento delle necessita' relative ai servizi regolati da Contratti di servizio riguardanti il trasporto pubblico locale.
2. Nell'elaborare lo schema delle priorita', di cui al comma precedente, le regioni terranno conto delle esigenze di capacita' per i servizi di trasporto pubblico locale, anche sulla base delle specifiche caratteristiche delle reti regionali e, sentiti i gestori delle infrastrutture regionali, potranno definire la capacita' residua disponibile.
3. Per l'assegnazione della capacita' il gestore dell'infrastruttura regionale applica, sulla base delle priorita' indicate al precedente comma 1, le disposizioni di cui agli articoli dal 24 al 35 del decreto legislativo n. 188/2003, secondo principi di trasparenza ed imparzialita'.
4. In caso di richieste in conflitto fra loro, il gestore della infrastruttura svolgera' una procedura di coordinamento proponendo ai richiedenti soluzioni alternative e coinvolgendo, in caso di insoddisfazione, il competente organismo di regolazione. Resta comunque salvo il diritto del richiedente di adire direttamente al detto competente organismo nei casi previsti dall'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003.
Art. 8.
Criteri relativi alla determinazione del canone

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 188/2003, le regioni e le province autonome stabiliscono, secondo criteri di equita', di non discriminatorieta' e trasparenza, i canoni per l'accesso alle reti interconnesse regionali non isolate individuate all'articolo 3 del presente decreto.
2. Per la fissazione dei canoni le Regioni tengono conto dei principi stabiliti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003.
3. Il costo sostenuto dal Gestore regionale per l'energia elettrica di trazione e' imputato alle imprese ferroviarie tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno e secondo i criteri stabiliti al comma 1 del presente articolo.
4. Il gestore dell'infrastruttura regionale calcola il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.
Art. 9.
S e r v i z i

1. I gestori delle infrastrutture regionali delle reti non isolate sono tenuti a fornire i servizi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 188/2003 come disposto all'art. 12, comma 1 del medesimo decreto.
2. Le Regioni o le Province autonome stabiliscono i principi e le procedure per la fornitura di tali servizi e per il calcolo dei relativi corrispettivi.
Art. 10.
Coordinamento fra i gestori

1. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale definiscono il punto di sutura fra le rispettive reti in modo tale che le stazioni di collegamento reti ricadano interamente in una di esse, adottano un sistema di sportello unico per le imprese che vorranno realizzare servizi di trasporto che impegnino reti di diversi gestori e disciplinano le modalita' e le condizioni di scambio reciproco di informazioni sui programmi di circolazione, sulla circolazione reale, nonche' l'erogazione dei servizi al pubblico nella stazione di collegamento, ove forniti dal gestore dell'infrastruttura titolare della stessa per conto del gestore dell'infrastruttura collegata.
2. I gestori delle infrastrutture regionali ed il gestore dell'infrastruttura nazionale promuovono azioni di coordinamento finalizzate a stipulare convenzioni tra i gestori, al fine di garantire l'accesso in sicurezza delle imprese ferroviarie che intendano realizzare servizi di trasporto ferroviario che interessino le stazioni di collegamento, allacciate, di confluenza e/o di interscambio, nonche' gli eventuali brevi tratti di linee di raccordo con le stesse. Dette convenzioni individuano, con specifico allegato tecnico, le procedure comuni che assicurano il mantenimento del richiesto livello di sicurezza e le relative sfere di responsabilita'; tale allegato tecnico verra' approvato dal competente USTIF.
Art. 11.
Norma finanziaria

1. Il presente decreto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 100
Allegato 1

Elenco delle reti ferroviarie locali e regionali non isolate:
1. Ferrovia Adria-Mestre;
2. Ferrovia Adriatico-Sangritana;
3. Ferrovia Alifana;
4. Ferrovia Arezzo-Stia-Sinalunga;
5. Ferrovia Bari-Barletta;
6. Ferrovia Benevento-Napoli;
7. Ferrovia Bologna-Portomaggiore;
8. Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo;
9. Ferrovia Canavesana;
10. Ferrovia Casalecchio-Vignola;
11. Ferrovia Centrale umbra;
12. Ferrovia Ferrara-Codigoro;
13. Ferrovia Ferrara-Suzzara;
14. Ferrovie del Gargano;
15. Ferrovia Modena-Sassuolo;
16. Ferrovie Nord Milano;
17. Ferrovia Parma-Suzzara;
18. Ferrovie Reggiane;
19. Ferrovia Roma-Viterbo;
20. Ferrovia Savona-San Giuseppe;
21. Ferrovia del Sud Est;
22. Ferrovia Torino-Ceres;
23. Ferrovia Udine-Cividale.