Gazzetta n. 256 del 2005-11-03
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 marzo 2005
Semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), che all'art. 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, e allo stesso articolo, comma 2, stabilisce che l'autorizzazione e' rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002, che all'art. 6, comma 1, lettera g), stabilisce che i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;
Considerato che il predetto termine di venti giorni, alla luce dell'esperienza acquisita, e' risultato insufficiente;
Vista la deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas relativa ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, che all'art. 2, comma 2, stabilisce le prestazioni di stoccaggio minerario che possono essere richieste dai titolari di concessioni di coltivazione alle imprese di stoccaggio;
Considerato opportuno adeguare le prestazioni dello stoccaggio minerario alla flessibilita' dei contratti di importazione successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ai sensi dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto, deve essere tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001, che all'art. 2, comma 1, stabilisce che la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'importazione;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che all'art. 3, comma 4, stabilisce che l'autorizzazione all'importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea, si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda;
Considerato che sulla base dell'esperienza acquisita, i termini di cui ai due alinea precedenti possono essere sensibilmente ridotti al fine di accelerare i processi autorizzativi in questione, e che sono in corso di emanazione i provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'art. 8, del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001;
Considerato che ai fini dello snellimento e della semplificazione delle pratiche amministrative, alla luce dell'esperienza acquisita, risulta opportuno prevedere delle autorizzazioni complessive di determinata durata, per le importazioni di durata inferiore a un anno aventi carattere di sistematicita';
Decreta:

Art. 1.
Termine di presentazione prezzi medi

1. La data di presentazione, stabilita all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, entro la quale i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee, e' ridefinita in quarantacinque giorni dal termine di ogni trimestre.
2. L'obbligo di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive dei dati di cui al comma 1, si ritiene assolto all'atto della trasmissione dei dati stessi per via informatica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03.
Art. 2.
Determinazione dello stoccaggio minerario

1. L'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, e' modificato come segue:
«b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantita' massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come fattore di carico, non deve essere superiore alla modulazione minima assicurata dai contratti di importazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che risulta pari a 0,9 ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo stesso.».
Art. 3. Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per importazioni pluriennali di gas naturale da Paesi non appartenenti
all'Unione europea

1. L'art. 2, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, e' modificato come segue:
«1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:».
2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, si intende rilasciata ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilita', da parte del Ministero delle attivita' produttive, di sospendere tale termine, nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.
Art. 4. Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno e
importazioni

1. L'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 27 marzo 2001 viene sostituito come segue:
«1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
b) non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi;
c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
d) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, e gli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo, limitatamente a quanto riguarda i contratti di trasporto;
e) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale;
f) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7.
2. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, aventi carattere di sistematicita', valgono le deroghe di cui al precedete comma 1, e inoltre:
g) puo' essere richiesta una autorizzazione complessiva per un periodo massimo di cinque anni, indicando i volumi massimi di gas naturale che si intende importare in ogni anno;
h) il soggetto importatore e' tenuto a comunicare al Ministero delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di inizio di ogni singola importazione, gli elementi rilevanti relativi a detta importazione e specificatamente i volumi di gas che si intende importare, il Paese in cui il gas e' prodotto, il periodo di importazione, il terminale di importazione, l'eventuale richiesta di servizi di stoccaggio strategico.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2005
Il Ministro: Marzano