Gazzetta n. 257 del 2005-11-04
DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 227
Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilita' per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si e' provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si e' realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalita' della predetta utilizzazione;
Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' della formazione iniziale dei docenti

1. I docenti delle varie comunita' di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalita' docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacita' di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di liberta' di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.
4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti e' affidato alle universita' ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed e' preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinari da leggi dello Stato».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale):
«Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale). -
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze, conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono adottati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art.
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in
vigore.»
«Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale e' di pari dignita' per
tutti i docenti e si svolge nelle universita' presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso e'
programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata
ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni
ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o piu' decreti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma
2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacolta' o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del
secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalita' di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti e' subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna
classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante
per uno o piu' insegnamenti individuati con decreto deI
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
di formazione lavoro, specifiche attivita' di' tirocinio. A
tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le universita', sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di
ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche
la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attivita' educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di
alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno
di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonche' del diploma di laurea o del diploma di istituto
superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di
belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini' del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi
della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le attivita' di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorita' accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma
di scuola secondaria superiore, abbiano superato le
relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o
dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso
consente altresi' l'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la
tabella di valutazione dei titoli e' integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto
di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno
funzione abilitante» sono soppresse.».
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95 della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata
di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del
12 novembre 2004.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.».



Art. 2.

Percorsi di formazione iniziale dei docenti

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignita' e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacolta', interclasse o interuniversita', finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attivita' didattiche, comprensive di laboratori e attivita' di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si e' svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non piu' del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilita' e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalita' di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1, sono istituiti dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo o di piu' atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facolta' competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive universita', in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le universita', con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano, altresi', il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le universita', per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di Stato di cui all'articolo 4, sono finanziati con le entrate realizzate dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole universita' e delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stabilita, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 agosto 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 e 6, comma
2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
«Art. 10 (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
delle classi). - 1. (Omissis ...).
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per
ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non
superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle
classi.
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. (Omissis ...).
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, l'universita'
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici
criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei, con modalita'
definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi
di laurea magistrale puo' essere consentita
dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche'
in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto
delle norme stabilite nei regolamenti stessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della
legge 3 agosto 1998, n. 315:
«Art. 1. - 1.- 3. (Omissis ...).
4. Le universita' possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di
svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente comma, tali
modalita' sono individuate nella concessione di esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie
disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione
comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di
partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere
alle valutazioni comparative fanno comunque parte
componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere
altresi' utilizzati per periodi non superiori a un
quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei
corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui
al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno
tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25 reca: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».



Art. 3.

Ammissione ai corsi

1. I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle universita' dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' determinato il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto all'articolo 1, comma 5, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le universita' funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle universita' comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalita', alla determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
4. L'ammissione ai corsi e' disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati, secondo modalita' e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il decreto stesso determina altresi' le modalita' ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri e le modalita' per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.



Note all'art. 3:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 reca: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4, secondo
periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«4. (Omissis ...) Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e
gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200
unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, Supplemento ordinario), reca:
«Art. 39. - Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della legge
2 agosto 1999, n. 264:
«2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di
determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la
didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti
disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le
attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali
gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio
come parte integrante del percorso formativo, di attivita'
tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalita' di partecipazione degli studenti
alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita'
di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei
laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo
di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.».



Art. 4.

Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione

1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita' accademica, e' composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
Art. 5.
Albo regionale

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
Art. 6.

Contratto di inserimento formativo al lavoro

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4, svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui il docente e' assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilita' di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Nell'anno di applicazione, il docente e' tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attivita' formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una relazione sulle esperienze e attivita' svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - c) (omissis ...);
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
di formazione lavoro, specifiche attivita' di tirocinio. A
tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le universita', sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di
ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. 2. (Omissis ...).
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei
docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto
scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del
servizio dei docenti.
2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore
didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4
docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali
membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia
sino a 50 oppure piu' di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei
docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha
luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del
direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro
del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in
tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono
attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del
comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita
altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in
materia di anno di formazione del personale docente del
circolo o istituto e di riabilitazione del personale
docente.».



Art. 7.

Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata «Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti», al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attivita' di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attivita' educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attivita'.
4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Universita' e gli IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di apprendimento informatico a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di apprendimento informatico e di contenuti multimediali a cio' finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di apprendimento informatico di cui alla lettera a).



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della
legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano le note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di
documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
1. - 3. (omissis).
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con
riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
universita' e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica
istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti
della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di
raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell'informazione e di produzione della documentazione a
sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un
settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati.».
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 reca: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».



Art. 8.

Iniziative di eccellenza per la formazione

1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla Tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le universita', su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attivita' di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i
decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)-e) (omissis ...);
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante:
«Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perquativi» e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997,
n. 298.
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
306, supplemento ordinario.



Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4, hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole.
2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali gia' espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni.
3. I requisiti e le modalita' essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) - b) (omissis);
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge.».
- Per il testo dell'art. 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1.
Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
(omissis ...);
c) alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.».