Gazzetta n. 257 del 2005-11-04
DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma del-l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita' di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.
14. La continuita' dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalita' di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al preambolo:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La
potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53:
"Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale). -
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.".
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione".
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30, reca: "Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti
in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla
lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della
specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita'
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle
attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
"Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione). - 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al
comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
"Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). 1. Mediante
uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'art. 117,
sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) (omissis);
b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
dei crediti scolastici;".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".



Art. 2.
Finalita' e durata

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla societa' nella realta' contemporanea, affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilita' e capacita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi' la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacita' e di abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonche' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno da' inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico e' garantita la presenza di una consistente area di discipline e attivita' tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi inerenti alla specificita' dei licei medesimi.
8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.



Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, si vedano le note all'art. 1.



Art. 3.
Attivita' educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attivita' e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attivita' ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attivita' e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attivita' e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio.
3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attivita' ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attivita' e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.



Nota all'art. 3:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.".



Art. 4.
Liceo artistico

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creativita' e progettualita'. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacita' progettuale:
a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L'orario annuale delle attivita' ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo e' di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
Art. 5.
Liceo classico

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civilta' classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilita' all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facolta' universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realta' nella sua dimensione sincronica e diacronica.
2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Art. 6.
Liceo economico

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialita'.
2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attivita' e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attivita' e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.
5. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo e' di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
Art. 7.
Liceo linguistico

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di piu' sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
3. Dal primo anno del secondo biennio e' previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
Art. 8.
Liceo musicale e coreutico

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creativita' e delle abilita' tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attivita' di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresi' la continuita' dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attivita' ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9, della
legge 3 maggio 1999, n. 124:
«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno
180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della
normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
della presente legge, da istituire per la nuova classe di
concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di
cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in
possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione
musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e' subordinata al superamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da
indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di
cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».



Art. 9.
Liceo scientifico

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Art. 10.
Liceo tecnologico

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creativita' e della inventiva progettuale e applicativa, nonche' la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.
3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico-meccatronico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico, grafico e comunicazione;
d) chimico e materiali;
e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
f) costruzioni, ambiente e territorio;
g) logistica e trasporti;
h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.
4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.
6. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, e' di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.
Art. 11.
Liceo delle scienze umane

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identita' personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per cogliere la complessita' e la specificita' dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti facoltativi e' 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
Art. 12.
Organizzazione educativa e didattica

1. Le attivita' educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attivita' e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilita' degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalita' dei licei, cosi' come previste dal presente capo, e' affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le universita' e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacita' e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 117, sesto comma, della
Costituzione si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



Art. 13.
Valutazione e scrutini

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilita' dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non e' ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni puo' essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
10 dicembre 1997, n. 425:
«Art. 2 (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono
ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso;
b) gli alunni delle scuole statali che siano stati
ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un
corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre
classi del quinquennio oppure che risulti in via di
esaurimento;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di
un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla
lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai
commi 4 e 5.
2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono
ridefiniti avendo riguardo: all'eta' dei candidati; al
possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria
superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione
europea; ad obblighi internazionali.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7,
l'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la
loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.
Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in
caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e'
sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto
statale collegata alla commissione alla quale il candidato
e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di
Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
4. Puo' essere prevista l'abbreviazione di un anno del
corso di studi di scuola secondaria superiore per
l'assolvimento dell'obbligo di leva.
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno,
il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso
di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli
alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici,
dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli
istituti tecnici e professionali, nonche' degli istituti
d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio
finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia,
ferma restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323:
«Art. 3 (Candidati esterni). - 1. Oltre ai candidati di
cui all'art. 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle
condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro
l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto
all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola
media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato
negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza
corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello
della durata del corso integrativo prescelto,
indipendentemente dall'eta';
d) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro
l'anno solare in corso;
e) siano in possesso di altro titolo conseguito al
termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di
corso prima del 15 marzo.
2. I candidati agli esami negli istituti professionali
devono documentare di avere esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di
istituto presso il quale svolgono l'esame.
3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono
esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che
abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di
studi.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente
all'Unione europea di tipo e livello equivalente, e'
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso
ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva.
Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti e debitamente documentati.
6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli
in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di
altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo
sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti
con quelle del corso gia' seguito. Ai fini della
individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e
debitamente documentati.
7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio
e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla
commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. Il
consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti
l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi
dell'art. 9, comma 3, l'esame preliminare e' sostenuto
davanti al consiglio della classe terminale individuata dal
capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento
dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame
medesimo. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene le prove.
8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione
europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi
previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo
superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla
lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti
dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame
di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di
istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si
riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso
di non ammissione all'esame di Stato, puo' valere, a
giudizio del consiglio di classe, come idoneita' ad una
delle classi precedenti l'ultima.
10. E' fatta salva l'ammissione di candidati in
attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da
specifici accordi.
11. I candidati presentano domanda di ammissione
all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre
dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame
stesso. Eventuali domande tardive sono prese in
considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre
che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai
candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di
corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto
termine e' differito al 20 marzo.».



Art. 14.
Esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.
3. Sono altresi' ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
«Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. L'Istituto:
a) (omissis);
b) predispone, nell'ambito delle prove previste per
l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la
loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere
nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede
alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni
emanate in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53;».
- Per il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1999, n. 323 si vedano le note
all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge
10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La
commissione d'esame e' nominata dal Ministero della
pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto
membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
per cento esterni all'istituto, piu' il presidente,
esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte
annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a
norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei
commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di
spesa di cui al comma 5.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un
presidente unico e commissari esterni comuni alle
commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della
pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita'
predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di
scuola media statale in possesso di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i
professori universitari di prima e seconda fascia anche
fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di
istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno
di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria
superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a
tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni
sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
docenti della scuola secondaria superiore. E' stabilita
l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e
di membro esterno della commissione d'esame nella propria
scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si
sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni
finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza
assoluta.
4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati,
di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto
statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro
numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di
assegnare i candidati esterni alle predette commissioni,
possono essere costituite, soltanto presso gli istituti
statali, commissioni apposite.
5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il
Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui
all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di
lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e
sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il
trattamento di missione, e sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di
abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di
sostituzione dei commissari e dei presidenti sono
specificamente individuati.
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli
istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime
classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti
statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati
esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati,
sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di
residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli
esami.».



Art. 15.
Livelli essenziali delle prestazioni

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalita' di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.



Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1.
Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) - b) (omissis...);
c) alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.».
- Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 51 (Crediti formativi). - 1. (Omissis).
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalita' di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel
rispetto delle competenze delle regioni e province autonome
e di quanto stabilito nell'accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel
decreto ministeriale 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.».



Art. 16.
Livelli essenziali dell'offerta formativa

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuita' del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'universita' o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l'adozione di misure che favoriscano la continuita' formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.



Art. 17. Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione
dei percorsi formativi

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Art. 18.
Livelli essenziali dei percorsi

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella societa', nel mondo del lavoro e nelle professioni;
b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attivita' fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilita' nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.



Note all'art. 18:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».



Art. 19.
Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Art. 20. Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle
competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuita' dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "somministrazione di lavoro": la fornitura
professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell'art. 20;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita'
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale":
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale
lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale
le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilateriali": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione
della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto
personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che
e' in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.».



Art. 21.
Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacita' gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilita' di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilita' di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacita' di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Nota all'art. 21:
- Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, vedi le note all'art. 18.



Art. 22.
Valutazione

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1 - 2.
(Omissis).
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
«Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione di
formazione). - 1 - 2. (Omissis).
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza
triennale, sugli esiti della valutazione.».



Art. 23.
Insegnamento dello strumento musicale

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore.



Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 11, comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note all'art. 8.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
«Art. 10 (Attivita' educative e didattiche). - 1. Al
fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'art. 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella
scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche
autonome e all'insegnamento della religione cattolica in
conformita' alle norme concordatarie, di cui all'art. 3,
comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a
quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano,
nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie, attivita' e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la
prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori
198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e opzionale per
gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per
le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione.
Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la
scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.».



Art. 24.
Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
Art. 25. Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della
tecnologia

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, cosi' come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;
b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facolta', nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.
3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attivita' ed insegnamenti facoltativi.



Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53), si vedano le note all'art. 23.
- Per gli allegati al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, si veda il supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51.



Art. 26.
Insegnamento delle scienze

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.
Art. 27
Passaggio al nuovo ordinamento

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti: a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria
superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi
liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento
di massima per la programmazione della rete scolastica di cui
all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai
percorsi liceali di cui al Capo II; c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa
alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma
3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti: a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad
aree professionali, articolabili in specifici profili
professionali sulla base dei fabbisogni del territorio; b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche,
storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del
profilo educativo, culturale e professionale dello studente,
nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna
specifica figura professionale di cui alla lettera a); c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni
formative e dei relativi servizi.
3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantita' complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - Ai sensi dell'art.
118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) (omissis...);
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione di cui
alla lettera a);".
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge
10 maggio 1983, n. 212:
"Art. 52. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e'
stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la
equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di
formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in
applicazione della presente legge, con quelli rilasciati
dagli istituti professionali ivi compresi quelli
conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970,
n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di
maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto
sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.".



Art. 28. Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalita'.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76:
«Art. 6 (Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione). - 1-2. (Omissis.).
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere
come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'art. 68,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, che si intende riferito all'obbligo
formativo come ridefinito dall'art. 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di
cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a
tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito
accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto
dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da
computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, della legge
28 marzo 2003, n. 53:
«6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza
con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si
vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131:
«Art. 7 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1-2.
(Omissis).
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more
dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2,
lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le
modalita' previste al numero 4) del punto II dell'acc.
20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra
Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede
mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di
stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi di
decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente
comma, la proroga del termine per l'espressione del parere,
i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero
quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro
dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni.».



Art. 29.
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Nota all'art. 29:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.».



Art. 30.
Norme finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.
3. Con periodicita' annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«130. Per l'attuazione del piano progammatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa
complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione
iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibile di determinare maggiori oneri.».



Art. 31.
Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 31:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115.
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- 1-2. (Abrogati).
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 5³62 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire
30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.».



Allegato A

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato B

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato C

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato D

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato D-bis

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato E

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato F

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----