Gazzetta n. 257 del 2005-11-04
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005
Modifica della delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalita' di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - articolo 4, commi 106 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350). (Deliberazione n. 86/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale e' stato istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e' affidata a «Sviluppo Italia S.p.a.» secondo condizioni e modalita' stabilite con delibera di questo Comitato;
Vista la propria delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 164/2004) con la quale vengono attuate le disposizioni dell'art. 4 commi 106 e seguenti della legge n. 350/2004;
Vista la sentenza n. 242 del 20 giugno 2005 della Corte costituzionale con la quale viene accolto il ricorso della regione Emilia-Romagna e dichiarata l'illegittimita' costituzionale del predetto art. 4 nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dello stesso articolo, debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 14 luglio 2005, con la quale, in ottemperanza della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 242/2005, viene sancita un'intesa in cui si prevede che le operazioni di acquisizione delle partecipazioni nel capitale di rischio debbano essere coerenti anche con le linee di politica industriale regionale e che tra i membri del comitato consultivo incaricato della valutazione preventiva delle operazioni medesime debba essere inserito un rappresentante delle regioni;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

La delibera di questo Comitato del 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalita' di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - art. 4, commi 106 e seguenti della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), e' modificata come segue:
al punto 5, ultimo periodo tra le parole «industriale» e «nazionale» viene inserita la parola «regionale»;
al punto 6 si aggiunge la lettera: «f) da un rappresentante delle regioni».
Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 239