Gazzetta n. 258 del 2005-11-05
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 ottobre 2005
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quadris», registrato al n. 9210.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (in particolare art. 12, comma 2, lettera a), concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 24 aprile 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 9210 il prodotto fitosanitario denominato Quadris a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di produzione gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'eliminazione, per motivi di carattere commerciale, dell'impiego su peronospora, marciume nero ed escoriosi della vite, del prodotto sopracitato;
Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica richiesta e' ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali del prodotto in questione;
Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'eliminazione, per motivi di carattere commerciale, dell'impiego su peronospora, marciume nero ed escoriosi della vite del prodotto fitosanitario denominato Quadris, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, registrato al n. 9210 con decreto del 24 aprile 1997, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005.
Il prodotto in questione e' formulato presso lo stabilimento dell'impresa estera AFP Formulation & Packing Plant Syngenta, Grangemouth, Scotland (UK) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl, in Colombano al Lambro (Milano).
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 750 e litri 1-5-10.
Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: Marabelli
----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <----