Gazzetta n. 258 del 2005-11-05
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 ottobre 2005
Disciplina tecnica della scommessa ippica a totalizzatore «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;
Considerato che le scommesse disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;
Ritenuto, altresi', che le scommesse disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalita' attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;
d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;
i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
o) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
p) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
q) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
r) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
s) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
t) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
v) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;
z) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
aa) riporto o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, e' riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
dd) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana;
ee) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
ff) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
gg) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
hh) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Art. 2.
Soggetti abilitati alla raccolta
1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
2. Sono altresi' abilitati alla raccolta delle scommesse di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per le scommesse di cui all'art. 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
Art. 3.
Ripartizione della posta di gioco
1. La posta unitaria di gioco delle scommesse «Vincente nazionale» e «Accoppiata nazionale» e' determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La posta unitaria di gioco delle scommesse e' ripartita nelle seguenti percentuali:
a) montepremi e compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del «Vincente nazionale», in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell'«Accoppiata nazionale», il 66,29 per cento;
b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse;
c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse;
d) prelievo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.
Art. 4.
Modalita' di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E' prevista la partecipazione al gioco attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.
Art. 5.
Annullo
1. E 'consentito l'annullo di una scommessa entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
Art. 6.
Ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione delle scommesse a totalizzatore e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la scommessa, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero di unita' di scommesse accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo complessivo della giocata;
l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
m) numero di ripetizioni della scommessa.
Art. 7.
Giocate sistemistiche
1. Sono ammesse scommesse sistemistiche.
2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche per la scommessa «Vincente nazionale» e per la scommessa «Accoppiata nazionale», disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 27.
Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate
1. Ogni scommessa accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.
Art. 9.
Calcolo della quota di vincita
1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come segue:
a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
b) il disponibile a vincite cosi' determinato e' ripartito tra la categoria di vincita ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalita' di cui agli articoli 24 e 28;
c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
3. In caso di arrivo in parita' di uno o piu' cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' indicate agli articoli 25 e 29.
4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unita' di scommessa, il disponibile a vincite viene destinato a jackpot.
5. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.
Art. 10.
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse limitatamente alle scommesse accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall'UNIRE;
c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono:
i. nella scommessa «Vincente nazionale» il cavallo ritirato;
ii. nella scommessa «Accoppiata nazionale» almeno un cavallo ritirato;
e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h) ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui al successivo art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, puo' chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
Art. 11.
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.
Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.
Art. 13.
Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
Art. 14.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
Art. 15.
Controlli ed ispezioni
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i punti di vendita agli stessi collegati, nonche' sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.
Art. 16.
Programma ufficiale delle corse
1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall'UNIRE, e' comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. E' facolta' di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batteria e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione e' quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati al primo posto, nel caso della scommessa «Vincente nazionale» o ai primi due posti, nel caso della scommessa «Accoppiata nazionale» della finale. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avra' termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
b) il tipo di corsa;
c) il nome dell'ippodromo;
d) la distanza della corsa;
e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
l) gli eventuali rapporti di scuderia;
m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse
1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.
Art. 18.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.
Art. 19. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a
3.000,00 euro
1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.
Art. 20. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
Art. 21. Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
Art. 22.
Caratteristiche della scommessa «Vincente nazionale»
1. La scommessa a totalizzatore denominata «Vincente nazionale», consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
3. Se il cavallo vincente e' in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente e la quota e' determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
Art. 23.
Giocate sistemistiche della scommessa «Vincente nazionale»
1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzatore «Vincente nazionale» e' il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli.
Art. 24. Calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Vincente nazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
2. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa «Vincente nazionale» viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa risulti vincente, il disponibile a vincite della scommessa e' riportato al disponibile a vincite della successiva scommessa «Vincente nazionale».
Art. 25. Calcolo della quota nei casi di parita' per la scommessa «Vincente
nazionale»
1. In caso di arrivo in parita', nella corsa oggetto della scommessa «Vincente nazionale», di due o piu' cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli arrivati in parita' al primo posto, se su ciascun cavallo siano state effettuate scommesse;
c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. Qualora la parita' coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parita' in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parita'.
Art. 26.
Caratteristiche della scommessa «Accoppiata nazionale»
1. La scommessa a totalizzatore denominata «Accoppiata nazionale», consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati, nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di due o piu' cavalli.
Art. 27.
Giocate sistemistiche della scommessa «Accoppiata nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzatore «Accoppiata nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di due, tre o «n» cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili.
Art. 28. Calcolo delle quote di vincita per la scommessa «Accoppiata
nazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati, nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. La combinazione vincente della scommessa «Accoppiata nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
4. Qualora nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente il disponibile a vincite e' destinato a jackpot.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa «Accoppiata nazionale», due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un'unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.
Art. 29. Calcolo della quota nei casi di parita' per la scommessa «Accoppiata
nazionale»
1. In caso di arrivo in parita', nella corsa oggetto della scommessa «Accoppiata nazionale», di due o piu' cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che, indipendentemente dall'ordine, indicano i due o piu' cavalli classificati in parita'. Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal disponibile a vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
c) per ognuna delle due combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
2. In caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parita'. Il calcolo delle quote e' effettuato con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 30.
Rendicontazione contabile
1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale e' tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonche' degli interessi.
2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 20 e 21.
3. Con provvedimento di AAMS sono stabilite le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto. Con il medesimo provvedimento sono definiti gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 31. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera c);
e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
h) l'aggio, trattenuto dai punti di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;
i) il corrispettivo del concessionario.
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.
Art. 32.
Introduzione delle scommesse
1. Le nuove tipologie di scommessa possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa di AAMS, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse in funzione dell'introduzione delle nuove scommesse.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 334