Gazzetta n. 259 del 2005-11-07
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 ottobre 2005
Contributi a favore delle emittenti televisive locali delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 407.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, ed, in particolare, l'art. 23 che istituisce contributi a favore delle emittenti televisive locali;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268, recante criteri e modalita' di attribuzione dei contributi ai sensi del citato art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 250, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-government;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Sardegna e l'Associazione DGTVi' del 16 aprile 2005, nonche' il protocollo d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Valle d'Aosta, e l'Associazione DGTVi' in pari data;
Ritenuta l'opportunita', nell'ambito delle azioni che il Ministero deve svolgere per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-government, di destinare una somma non superiore a 3 milioni di euro, a carico del predetto Fondo, al rifinanziamento dei contributi a favore delle emittenti televisive locali previsti dal citato art. 23 della legge n. 57 del 2001 limitatamente alle emittenti delle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta, secondo i criteri e le modalita' previsti dal citato decreto ministeriale n. 407 del 2001, al fine di favorire il processo di conversione al sistema televisivo digitale nei tempi previsti;
Decreta:
Art. 1. Contributi per le emittenti televisive locali delle regioni Sardegna
e Valle d'Aosta

1. Le somme stanziate nell'art. 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2005, sono destinate all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 407, nei limiti e secondo le modalita' ivi indicati, in favore di soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti nelle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta abilitate alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale.
2. Sono esclusi dal contributo gli interventi su impianti e relativi elementi che abbiano gia' usufruito dei contributi erogati ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 24 ottobre 2001, n. 407, nonche' gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti destinati alla copertura radioelettrica di nuove aree.
Art. 2.
Domanda di ammissione al contributo

1. Le emittenti televisive locali delle regioni autonome Sardegna e Valle d'Aosta che intendono beneficiare del contributo devono inviare al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione - Ufficio V - Viale America, 201 - 00144 Roma e per conoscenza al competente ispettorato territoriale, apposita domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, entro e non oltre il 31 gennaio 2006.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare dell'emittente ed il numero di protocollo dell'emittente assegnato ai sensi della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998;
b) la dichiarazione che il richiedente e' titolare di un'emittente televisiva legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti, legittimamente ed effettivamente funzionanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che compongono la rete di diffusione dell'emittente con l'indicazione delle spese sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati. Nel caso di spese sostenute in piu' categorie va indicato anche il totale delle spese complessivamente sostenute;
d) la dichiarazione che l'impresa richiedente non ha gia' beneficiato, per i medesimi impianti o elementi indicati nella domanda del contributo erogato ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 407;
e) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3.
Erogazione e revoca del contributo

1. Il contributo e' erogato a ciascuna emittente avente titolo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. I casi e le modalita' di revoca del contributo sono disciplinati dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 407.
Roma, 4 ottobre 2005
Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005 Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 104