Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 ottobre 2005 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, con sede in Pontassieve (Firenze), via Santa Brigida n. 11, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 67556 del 17 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la denominazione di origine Zafferano delle Colline Fiorentine, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine». | Art. 2. La denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 67566 del 17 novembre 2004 e allegato al presente decreto. | Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. | Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre | Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Zafferano delle Colline Fiorentine» Art. 1. Nome del prodotto La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Zafferano delle Colline Fiorentine» e' riservata allo zafferano che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto Si definisce «Zafferano delle Colline Fiorentine», lo zafferano ottenuto dagli stigmi del fiore Crocus sativus L., pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee. Il prodotto ammesso a tutela con la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» e' riservato esclusivamente allo zafferano in filamenti-stigmi-tostati. Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta tre stigmi della lunghezza variabile da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore presentano delle papille larghe e cilindriche e si presentano di colore dal rosso porpora al rosso aranciato. Art. 3. Delimitazione zona di produzione La zona di produzione, di essiccazione e di confezionamento e' all'interno del territorio amministrativo della provincia di Firenze. Art. 4. Origine del prodotto Numerosi sono i richiami storici che attestano la presenza produttiva, la commercializzazione e l'alto riconoscimento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine». Lo stesso veniva utilizzato anche come valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per la preparazione di piatti e pietanze prelibate. Nel Medioevo a Firenze affluivano commercianti di tutta Europa per acquistare lo zafferano del contado fiorentino ed ai tempi del Da Uzzano (1440) lo zafferano transitante per Firenze era soggetto ad un dazio di transito di otto fiorini per soma, per differenziarlo dallo zafferano prodotto in loco. E' noto da precisi riferimenti storici che Firenze era un centro di produzione dello zafferano e che da alcuni brani frammentari di Baumgartner sembra che i suoi dintorni ne fossero le migliori zone di produzione «E si trage (zafferano)... dil contado di Firenze: e questo e' quasi il miglior di tutto l'altro zafferano». Al fine di garantire la tracciabilita' del prodotto, si procedera' alla costituzione di un elenco dei produttori, essiccatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Il sistema di coltivazione e di essiccamento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine» adotta le seguenti pratiche colturali, in uso tradizionalmente nel territorio fiorentino. I terreni atti alla coltivazione sono quelli collinari, con un'altitudine superiore ai 100 metri s.l.m., ben soleggiati, costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, di scisti argillosi e di sabbia, in genere di media consistenza e permeabili. La preparazione del terreno prevede una leggera aratura con affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che accoglieranno i bulbi. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantita' di bulbi necessari oscilla tra i 200.000 e i 600.000 per ettaro, ovvero 4-10 t/ha. L'interramento dei bulbi avviene tra il 10 agosto e il 15 di settembre. Dopo l'interramento dei bulbi vengono effettuate le operazioni colturali di rincalzatura e zappatura ed e' consentita l'irrigazione. Con l'avvento della fioritura, inizia la raccolta dei fiori che avviene in fasi successive seguendo la naturale scalarita' della fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il 10 novembre. La resa massima per ettaro di uno zafferaneto e' di 60 kg di stigmi da essiccare. I fiori sono raccolti manualmente e successivamente viene eseguita la sfioritura, ovvero la separazione degli stigmi dal calice. Gli stigmi sono raccolti in contenitori e posti ad essiccazione (tostatura): a fuoco diretto nelle vicinanze di un camino, in stufa a legno o utilizzando altre forme di riscaldamento, per un tempo superiore ai 10 minuti, fino ad ottenere le caratteristiche del prodotto finale. Conclusa l'essiccazione, i filamenti-stigmi sono conservati in contenitori che li preservino dall'umidita', dalla luce e da ogni interferenza esterna che ne alteri le qualita' chimico-fisiche ed organolettiche e non deve contenere alcun conservante. Art. 6. Legame con l'ambiente Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta uno stretto legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. Il fatto che gia' nel Medioevo fosse identificata la bonta' del prodotto ottenuto nei dintorni di Firenze, il «contado», non puo' che esser riconducibile all'intera provincia di Firenze, avente un'orografia, un andamento climatico ed una struttura pedologica pressoche' omogenea. Lo Zafferano, sia a quei tempi che nell'attualita', convive con areali in cui coesistono la vite e l'olivo. D'altronde la provincia di Firenze era gia' nota per essere un territorio particolarmente adatto alla coltivazione di fiori utilizzati in vario modo per essiccazione e/o per l'uso in laboratorio, basti pensare al Giaggiolo ed altre spezie minori. Art. 7. Organismo di controllo Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e' svolto da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992. Art. 8. Caratteristiche, confezionamento ed etichettatura Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» in filamenti deve avere le seguenti caratteristiche chimiche: capacita' colorante: capacita' di colorare gli alimenti dal giallo paglierino all'arancio piu' o meno intenso tramite il principio attivo crocina che deve essere superiore a 190, espresso come diretta assorbanza di crocina a 440 nm su base secca; capacita' aromatica: determinata in contenuto di safranale, per un valore compreso tra 20 e 50, espresso come diretta assorbanza di safranale a 330 nm su base secca, che conferisce l'odore allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»; capacita' amaricante: e' la caratteristica del sapore dello zafferano, molto intensa e viene conferita allo stesso dalla picrocrocina che deve essere superiore a 70, espresso come diretta assorbanza di picrocrocina a 250 nm su base secca. L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine» deve avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve esser posto in vendita sano, in bustine di carta, plastica trasparente e non, per uso alimentare o contenitori in vetro, ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Il contenuto, da 0,10 gr a 15 gr, deve essere dichiarato al netto ed esclusivamente in filamenti-stigmi. Sulle etichette devono comparire le seguenti indicazioni: 1) «Zafferano delle Colline Fiorentine»; 2) D.O.P. denominazione di origine protetta con il logo comunitario della DOP ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98; 3) logo della DOP «Zafferano delle Colline Fiorentine», come richiamato graficamente all'art. 10 di dimensioni maggiori di ogni altra scritta in etichetta; 4) eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche dello zafferano nonche' richiami storici e culturali riferiti allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»; 5) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, il contenuto netto nonche' l'eventuale marchio aziendale; 6) e' vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari. Art. 9. Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti elaborati e/o trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine», anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato. Art. 10. Logo Il logo di identificazione della D.O.P. e' rappresentato da un giglio fiorentino in sottofondo di colore tra il grigio ed il viola, di quadricromia con le seguenti percentuali C0%, M6%, Y12%, K4% con ai lati due infiorescenze di zafferano con gli stigmi in ben evidenza e di colore rosso. Sul giglio fiorentino e sulle infiorescenze di zafferano la scritta in nero «Zafferano delle Colline Fiorentine». Alla base del logo verra' posizionata la scritta «Zafferano delle Colline Fiorentine» denominazione di origine protetta oppure l'acronimo D.O.P.
----> Vedere Logo a pag. 11 della G.U. <---- |
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