Gazzetta n. 260 del 2005-11-08
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, e' stata prorogata fino al 1° novembre 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo numero 68316;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certficazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: La Torre