Gazzetta n. 260 del 2005-11-08
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2005
Decadenza della rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2384).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla societa' Helvetia - Compagnia svizzera d'assicurazioni contro l'incendio, con sede legale in San Gallo (Confederazione Elvetica) e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, ora Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le lettere del 18 luglio 2005 e 7 ottobre 2005, con le quali la Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Assicurazioni, in conformita' con le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della Casa madre nelle riunioni del 30 giugno 2005 e 9 settembre 2005, ha comunicato di rinunciare all'esercizio dell'attivita' nei rami 4.Corpi di veicoli Ferroviari, 5.Corpi di veicoli Aerei e 14.Credito;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Dispone:
Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 4, 5 e 14 di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il presidente: Giannini