Gazzetta n. 260 del 2005-11-08
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2005
Individuazione del giorno di decorrenza del termine di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse dal concessionario attraverso gli uffici postali e le banche.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il termine di riversamento delle somme riscosse tramite ruolo, il quale prevede che:
i concessionari del servizio nazionale della riscossione riversano all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione;
per le somme riscosse dai concessionari attraverso le agenzie postali e le banche, il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1999, recante la definizione delle modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, concernente l'approvazione dei modelli da utilizzare per il pagamento in euro, presso gli uffici postali e le banche, delle somme iscritte a ruolo;
Considerato che i tempi tecnici occorrenti nell'ambito delle procedure informatiche di tipo MAV per la trasmissione, dalle banche e dagli uffici postali ai concessionari, dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 non consentono di fissare, per tali operazioni, un termine inferiore ai cinque giorni lavorativi;
Considerato che le operazioni di riscossione di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto dirigenziale 28 giugno 1999, sono effettuate mediante bollettini di conto corrente postale, e che le procedure adottate per le suddette operazioni non consentono di stabilire una data fissa, rispetto a quella in cui il debitore effettua il versamento, dalla quale far decorrere il termine di cui al citato art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;
Considerata l'opportunita' che le somme di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 giugno 1999, affluiscano direttamente su un apposito conto corrente postale, intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, e del quale lo stesso concessionario possa disporre esclusivamente ai fini del riversamento agli enti creditori delle somme ivi giacenti;
Considerata la necessita' che gli interessi maturati sulle somme giacenti sul predetto conto corrente vengano riconosciuti a ciascun ente creditore in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto;
Considerato che occorre stabilire un termine entro il quale il concessionario, ricevuta la comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati sulle somme pagate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, affluite sull'apposito conto corrente intestato allo stesso concessionario, provveda a versare tali interessi a favore di ciascun ente creditore;
Considerato che il termine sopra indicato non puo' essere inferiore a trenta giorni, tenuto conto della complessita' degli adempimenti che il concessionario deve effettuare per ripartire gli interessi maturati sul citato conto corrente tra i vari enti creditori;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e il trasferimento allo stesso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali statali;
Vista la nota del 15 luglio 2003, n. 85864, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha espresso il proprio assenso in ordine al presente decreto;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per la riscossione nella seduta del 22 settembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine per il riversamento, dal concessionario del servizio nazionale della riscossione allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo, pagate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, decorre dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del versamento presso la banca o l'ufficio postale.
Art. 2.
1. Il termine per il riversamento, dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali, delle somme iscritte a ruolo pagate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, che affluiscono sul conto corrente di cui all'art. 3, comma 1, decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui il concessionario stesso ha la disponibilita' sia delle somme sul predetto conto corrente sia delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.
Art. 3.
1. Le somme iscritte a ruolo pagate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 28 giugno 1999, affluiscono su un apposito conto corrente postale intestato al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.
2. Il concessionario titolare del conto corrente di cui al comma 1 puo' disporre delle somme ivi giacenti, esclusivamente ai fini del loro riversamento a favore degli enti creditori, nonche', per prelevare, relativamente ai ruoli non erariali, l'aggio di propria spettanza.
3. Il concessionario, detratte le spese sostenute in relazione al conto corrente di cui al comma 1, versa gli interessi maturati su tale conto a favore di ciascun ente creditore, in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul medesimo conto nel corso dell'anno cui gli interessi si riferiscono.
4. Relativamente alle somme di spettanza erariale, il versamento di cui al comma 3 e' effettuato sul capo VII, capitolo 2319, unita' previsionale di bilancio 1.2.5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. Il versamento di cui al comma 3 avviene entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui il concessionario riceve dalle Poste italiane s.p.a. la comunicazione relativa alla liquidazione degli interessi maturati.
6. Se l'ammontare complessivo degli interessi spettanti a ciascun ente creditore, ai sensi del comma 3, e' inferiore a dieci euro, non si fa luogo al relativo versamento. L'importo non versato si somma agli interessi successivamente maturati da attribuire a favore degli stessi enti ed il versamento viene effettuato quando e' raggiunto l'importo minimo di dieci euro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: Ciocca