Gazzetta n. 260 del 2005-11-08 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Abruzzo; Visto il Regolamento comunitario n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle varieta' di vite; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica Alto Tirino,Valle Peligna, Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Terre di Chieti, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese prodotti nei territori di cui all'art. 3 dei relativi disciplinari di produzione e a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dagli articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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