Gazzetta n. 261 del 2005-11-09
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 ottobre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Seppa Terhi Mari, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Seppa Terhi Mari nata il 29 dicembre 1969 a Suodenniemi (Finlandia), cittadina finlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Insioorin tutkinto» conseguito in Finlandia presso l«'Istituto tecnico di Hameenlinna» (Finlandia) in data 6 maggio 1993, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sez. B - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione;
Vista l'esperienza professionale documentata dalla richiedente dal 1995 al 1998;
Preso atto che la competente autorita' finlandese ha chiarito che la formazione della sig.ra Seppa si configura come formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma a), della direttiva 2001/19/CE;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'8 luglio 2004 e 26 luglio 2005;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta dell'8 luglio 2004 e nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Seppa Terhi Mari, nata il 29 dicembre 1969 a Suodenniemi (Finlandia), cittadina finlandese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale, e l'esercizio della omonima professione.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) urbanistica.
Roma, 17 ottobre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B - settore civile ambientale.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.