Gazzetta n. 261 del 2005-11-09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C. Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo specificatamente all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Lazio;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi come da testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato Proposta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»

Art. 5.
«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata Colli Lanuvini e dimostrino la preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5 % vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli Lanuvini» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata»