Gazzetta n. 261 del 2005-11-09
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2005
Revoca della concessione n. 288/02, del 6 dicembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della ditta individuale Costa Anna Maria (provincia di Massa Carrara).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Vista la convenzione di concessione n. 288/02, stipulata in data 6 dicembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la ditta individuale Costa Anna Maria, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Carrara, via Carriona n. 15;
Visti in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera b), e l'art. 3, comma 5, lettera h), della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di avviare l'attivita' entro 15 giorni dall'esito del collaudo, e di garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno;
Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;
Visto il provvedimento del 4 marzo 2005, prot. n. 2004/12553/COA/BNG, ricevuto il 15 marzo 2004, con il quale la ditta individuale Costa Anna Maria e' stata autorizzata al trasferimento della sala Bingo sita in Carrara, via Carriona n. 15, nei locali siti in Carrara, via Zaccagna n. 38, e nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare la sala nei locali siti in Carrara, via Zaccagna n. 38, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
Visto l'atto di fideiussione n. 01222615322.46, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla Nike Fides S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria;
Vista la lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/20758/COA/BNG, ricevuta dalla ditta individuale Costa Anna Maria il 10 marzo 2005 e dalla Nike Fides S.p.a. l'11 aprile 2005, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che sono stati avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 288/02, del 6 dicembre 2002, e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del Bingo, non avendo la ditta individuale Costa Anna Maria richiesto l'esecuzione del collaudo da parte dell'Amministrazione della sala Bingo nei locali di viale Zaccagna n. 38, in Carrara, con conseguente:
impossibilita' di riprendere l'attivita' nei termini stabiliti, ossia entro quindici giorni dall'esecuzione delle operazioni di collaudo, come stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera a), della convenzione in oggetto;
violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h), della convenzione stessa;
pregiudizio delle entrate erariali (il relativo danno e' quantificabile in ragione di oltre Euro 1.000.000 su base annua atteso che nel 2004 le sale attive sono state in media circa 300 e le entrate erariali pari a circa Euro 360.000.000); e con la quale e' stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della vigente convenzione, l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione quando non viene iniziata l'attivita' nel termine fissato;
Considerato che, a seguito del ricevimento della sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, protocollo n. 2005/20758/COA/BNG, ne' la ditta individuale Costa Anna Maria ne' la Nike Fides S.p.a. hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;
Visti gli ulteriori elementi istruttori;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera b), della convenzione di concessione n. 288/02, stipulata in data 6 dicembre 2002, per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti della ditta individuale Costa Anna Maria, la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, dell'atto di fideiussione n. 01222615322.46, di Euro 516.456,90, rilasciato dalla Nike Fides S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della ditta individuale Costa Anna Maria.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 2 novembre 2005
p. Il direttore generale: Tagliaferri