Gazzetta n. 262 del 2005-11-10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Caiatine», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato Pro D.O.P. «olio colline caiatine» con sede a Caiazzo, in Piazzetta Martiri Caiatini, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, direzione generale per la qualita' dei prodotti agro alimentari - QPA III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» e' riservata all'olio di oliva extra vergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Cultivar
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere ottenuto dalla seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:
«Caiazzana» per almeno il 65%;
«Corniola», «Frantoio» e «Leccino», da sole o congiuntamente in misura non superiore al 35%.
Negli oliveti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' presenti nella zona in misura non superiore al 10%.
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Caratteristiche organolettiche:
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al verde;
gusto e aroma: come dalla seguente tabella:

===================================================================== Descrittore |Mediana ===================================================================== Difetti |0 Fruttato di oliva |2-6 Amaro |2-5 Piccante |2-5 Mandorla |2-5 (da leggero a medio)

Coefficiente di Variazione Robusta (CVr%) inferiore o uguale a 20. Caratteristiche chimico-fisiche:
acidita' libera massima: inferiore o uguale a 0.50%;
numero di perossidi massimo: inferiore o uguale a 12 meqO2/kg;
K232: inferiore o uguale a 2.20;
acido linolenico: inferiore o uguale a 1.00;
polifenoli totali*: maggiore o uguale a 100 ppm o mg/kg
(*metodo colorimetrico)
Gli altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Alvignano, Bellona, Caiazzo, Capua, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano, San Prisco.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
Art. 5.
Sistemi di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio prodotto, le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato utilizzando le varieta' nelle percentuali definite all'art. 2. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» puo' avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:
a) convenzionale: che e' quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale Buona Pratica Agricola» della Regione Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della Regione Campania in adozione del reg. CEE n. 2078/92;
c) biologico.
Le operazioni colturali devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni:
la potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni;
devono essere previste concimazioni organiche e minerali;
il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente;
il diserbo chimico e' ammesso solo in oliveti in cui non e' possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o che presenti pendenza superiore al 5% da eseguire esclusivamente con disseccanti;
la difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Olea e Prays Oleae, deve essere effettuata previo monitoraggio del parassita ed esecuzione dell'intervento chimico solo dopo il superamento della soglia di intervento;
e' vietato l'uso di cascolanti;
sono consentite le pratiche irrigue;
la raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 ottobre per la varieta' «Caiazzana» ed entro e non oltre il 31 dicembre per le altre varieta';
le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzate cassette o cassoni bassi di materiale plastico e finestrati in modo da evitare danni al frutto.
La produzione massima di olive per ettaro riferita a coltivazione specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate, mentre la resa massima in olio e' del 20%.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
Il trasporto deve avvenire in cassette aerate. La conservazione, fino alla fase di molitura, deve avvenire in cassette aerate, stoccate in locali freschi ed aerati. La trasformazione ed il confezionamento devono essere effettuate in strutture ubicate nell'ambito del territorio di cui all'art. 3. La trasformazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche specificate nel precedente art. 2 e che preservino le caratteristiche peculiari originarie del frutto consentendo al prodotto la migliore qualita' organolettica. La durata del processo di gramolazione non deve superare i 40 minuti e la temperatura della pasta lungo tutto il processo di trasformazione non deve superare i 27 °C. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
La conservazione dell'olio deve avvenire in serbatoi di acciaio inox, a norma CE, dotati di sistema di chiusura ermetica «sempre pieno» ed in ambienti poco illuminati ed asciutti, nei quali la temperatura sia costantemente compresa tra i 10 °C e i 18 °C, oppure in contenitori con identico sistema di chiusura e con temperatura interna non inferiore a 10 °C e non superiore a 18 °C.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» con metodo biologico.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
La tipicita' dell'olio extra vergine di oliva «Colline Caiatine» e' generata, oltre che dalla composizione varietale dove predomina la varieta' Caiazzana, dai fattori pedoclimatici e dalla gestione di particolari tecniche di coltivazione, di trasformazione e di conservazione che hanno consentito di preservare nel tempo il patrimonio olivicolo della zona. Il legame con l'ambiente e' dimostrato dal nome stesso che lega il territorio al nome che contraddistingue la varieta' prevalente. La cultivar «Caiazzana» e' infatti nata in questo territorio e solo in esso si e' affermata per la capacita' di adattamento a condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione dell'olivo, caratterizzate da una piovosita' media annua limitata, ma concentrata soprattutto nel periodo autunno-vernino e da temperature che in inverno sono abbastanza miti e in estate raramente raggiungono valori elevati. La natura dei terreni, profondi e freschi, dotati di buona fertilita', concorrono a determinare le particolari caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio. Relativamente alle tecniche di coltivazione, trasformazione e conservazione, la conoscenza e la cura che l'olivicoltore e il frantoiano del territorio caiatino possiede e che adotta per ottenere produzioni olearie con caratteristiche di pregio sono noti, come dimostra dalla documentazione storica, gia' dal quindicesimo secolo.
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva che non sia espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, genuino, superiore ed altri aggettivi similari. E' vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, nonche' l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni o aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, fattorie, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» deve essere commercializzato in bottiglie di vetro scuro o in contenitori in banda stagnata di capacita' non superiore a 5 litri. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.
In etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, devono essere riportate le seguenti indicazioni:
il nome della denominazione di origine protetta «Colline Caiatine» che deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto allo sfondo dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta, seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;
la campagna olearia di produzione;
e' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico;
il seguente logotipo: una raffigurazione stilizzata di un albero di ulivo, sotto la cui chioma, composta da tre rami e da sedici foglie, ed ai lati del tronco sono riportate le scritte «Olio» (sul lato sinistro) e «DOP» (sul lato destro) e le cui radici abbracciano la scritta Colline Caiatine. Le foglie, i rami e il tronco dell'albero appaiono sottolineati da un'ombra. La descrizione dei colori «Pantone Process Color System» impiegati e':
foglie: riempimento sfumato lineare con angolo 0.0 e fusione di due colori, di cui: primo colore Pantone S329-3 CVS secondo colore Pantone S3-5 CVS;
rami e tronco: riempimento uniforme Pantone S5-1 CVS;
ombra: riempimento uniforme Pantone S329-5 CVS;
testi «Olio», «DOP», «Colline Caiatine»: riempimento uniforme Pantone S3 13-2 CVS. Il carattere utilizzato e' Lucida Hand Writing con testo convertito in curve;
il logo dovra' figurare in etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

----> Vedere Logo a pag. 52 della G.U. <----