Gazzetta n. 262 del 2005-11-10
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 3 novembre 2005, n. 668
Vitivinicolo - Dichiarazione di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino 2005/2006. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali:
Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali
Direzione generale delle politiche
agricole agro industriali e nazionali
Direzione generale del corpo
forestale dello Stato
Ispettorato centrale repressioni
frodi
Agli Assessorati agricoltura regioni e
Assessorati province autonome di Trento
e Bolzano
All'AGEA:
Ufficio monocratico
Area controlli
Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della regione
Emilia Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della regione
Lombardia - Direzione generale
agricoltura
All'Organismo pagatore della regione
Basilicata - ARBEA
All'Organismo pagatore della regione
Piemonte - FINPIEMONTE
All'Agenzia delle dogane
All'Istituto regionale della vite e del
vino
Alla Confcooperative Fedagri
Alla ANCA/LEGACOOP
Alla AGCI
Alla Unione italiana vini
Alla FEDERVINI
Al Centro assistenza agricola
coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA
CANAPA
e, per conoscenza
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali:
Segreteria tecnica
Direzione generale delle politiche
agroalimentari - PAGR V
All'Organismo pagatore della regione
Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della regione
Veneto - AVEPA
1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
• Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
• Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
• Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
• Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea (legge comunitaria per il 1990).
• Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
• Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
• Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
• Decreto Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006.
L' intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.
Si ricorda che, in applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 e degli Artt. 2 e 4 del regolamento CE n. 1282/2001 i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonche' i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.
Il modello di dichiarazione vitivinicola e' unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.

3. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:
• Produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve ,da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente di persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 1493/99;
• CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
• Modello: Moduli base per la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, comprendenti i quadri A, B, C, D , E e G nonche' il modello di Registro di Carico e Scarico ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768. Tali moduli base vengono corredati degli allegati Al, A2, F1, F2, F3, F4, M1 ed M2 da utilizzarsi per le varie tipologie di dato da dichiarare e specificatamente descritti nelle istruzioni di compilazione. Il Modello allegato alla presente Circolare ne costituisce parte integrante ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito internet WWW.SIAN.IT. Le eventuali dichiarazioni gia' pervenute in forma cartacea anteriormente alla suddetta data ed utilizzanti il modello precedentemente in uso vengono comunque considerate valide;
• Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole: Istruzioni riguardanti la compilazione del modulo base e degli allegati di cui al punto precedente. Dette istruzioni, allegate alla presente Circolare, ne costituiscono parte integrante.

4. Presentazione delle dichiarazioni e controlli delle superfici vitate

La dichiarazione di raccolta e produzione e' presentata all'Organismo Pagatore di competenza secondo le istruzioni in appresso indicate.
In particolare per la campagna 2005/2006, l'Organismo Pagatore competente per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana e Veneto, e' l'Organismo Pagatore ALEA.
L'ARTEA, per la Regione Toscana, e 1'AVEPA per la regione Veneto, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative.
Requisito fondamentale per la presentazione all'Organismo pagatore delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola (modello base ed allegati) e' la costituzione, qualora non gia' esistente, o l'aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico.
Tale requisito concerne sia i soggetti che raccolgono le uve e le utilizzano direttamente, sia i soggetti che cedono le uve totalmente o parzialmente ad uno o piu' acquirenti.
I dati contenuti nello schedario vitivinicolo SIAN (modello BI) degli intestatari delle dichiarazioni di raccolta, rappresentano parte sostanziale del fascicolo aziendale delle aziende viticole.
Pertanto, per una corretta gestione delle dichiarazioni di raccolta uve e' fondamentale, anche ai fini della trasparenza delle informazioni e della riduzione delle anomalie dei soggetti che richiedono gli aiuti, che esista un collegamento tra le dichiarazioni delle superfici vitate (modello B1) e le dichiarazioni di raccolta uve. Tale collegamento consente il riscontro e la verifica dei dati sia in termini di anagrafica che di superficie dichiarata.
L'acquisizione delle dichiarazioni di raccolta uve prevede, pertanto, la necessaria presenza del B1 intestato allo stesso soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta. In particolare, per il soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta uve dovra' essere presente un B1 corrispondente.
Qualora non esista il fascicolo aziendale, ovvero non sia presente o aggiornato alcun modello B1 intestato al soggetto che si appresta ad effettuare la dichiarazione di raccolta, il fascicolo deve essere costituito presso un CAA o presso l'Organismo Pagatore ed il B1 puo' essere inserito, ovvero aggiornato, dallo stesso CAA mandatario come "proposta" che dovra' essere successivamente "validata" dalla Regione competente, o dalla Regione o dall'Organismo Pagatore competente.
La superficie totale dichiarata da cui si e' raccolta uva e' confrontata con quelle risultanti allo schedario viticolo registrato sul SIAN (modello B1). Al fine di una verifica dello status di aggiornamento dello stesso modello B1 il produttore e' tenuto a dichiarare, oltre alla superficie di raccolta, anche la superficie vitata totale dell'azienda comprendente anche quella eventualmente non destinata alla raccolta nella campagna in corso.
Il produttore che ricorre alla compilazione "on line" con la sottoscrizione della dichiarazione prende atto dell'eventuale presenza di discordanze e dell'obbligo di operare l'aggiornamento.
Anche il produttore che consegna una dichiarazione compilata a mano e successivamente acquisita nel SIAN, qualora vi sia discordanza, ha l'obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il fascicolo aziendale e la propria dichiarazione delle superfici vitate (modello Bl) avvalendosi del CAA al quale ha preventivamente conferito mandato, o dalla Regione o dall'Organismo Pagatore competente.
Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio 2006 risulteranno ancora discordanti, o rispetto alla banca dati dei Bl presente nel SIAN o rispetto alle proposte di aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate presentate dal CAA, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1282/2001 ; sara' altresi' sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.
Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio 2006 risulteranno totalmente mancanti di collegamento ad un modello di dichiarazione delle superfici vitate nella banca dati dei B1 presente nel SIAN o di una proposta di dichiarazione delle superfici vitate effettuata presso un CAA, saranno considerate come non presentate ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001; sara' altresi' sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

4.1 Soggetti interessati

4.1.1 Dichiarazione di raccolta uva

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001.
Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
• Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
• I produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non e' stata e non sara', neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma;
• I produttori che consegnano la totalita' della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalita' descritte nelle "note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole".

4.1.2 Dichiarazione di produzione vinicola

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della campagna in corso:
• hanno prodotto vino;
• detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
• hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.
Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n.2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
• Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone gia' indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della dichiarazione di raccolta uve;
• I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma;
• I produttori di uve che consegnano la totalita' della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un
quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.

4.2 Dichiarazioni presentate per il territorio di Toscana e Veneto

Le dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione che devono essere presentate riferite alle province delle Regioni Toscana e Veneto, devono essere inoltrate rispettivamente all'ARTEA ed all'AVEPA, secondo modalita' stabilite direttamente da questi Organismi Pagatori Regionali.

5. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il 12 dicembre 2005 relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia:
• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata;
• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione;
• I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola ( raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia;
• Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio e' ubicato il centro di intermediazione.
Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre 2005, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione modificativa sempre entro la data del 12 dicembre 2005; sulla nuova dichiarazione dovra' essere barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare. La dichiarazione modificativa dovra' comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione iniziale.
Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 12 dicembre 2005 ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n. 260 del 10 agosto 2000.

6. Modalita' di presentazione

Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell'ARTEA e dell'AVEPA, sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata; in particolare:
• raccomandata da ricevere entro il giorno 12 dicembre 2005;
• consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2005;
• inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 12 dicembre 2005.

6.1 Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)

Per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione e/o gli allegati al modello di dichiarazione, compresi gli allegati F1 e F2, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) devono preventivamente sottoscrivere apposito mandato.
Il CAA in applicazione, infatti, dell'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001, e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
• fornire al CAA dati completi e veritieri;
• collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate;
• consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del DM 27 marzo 2001.
I CAA sono, quindi, delegati dall'Organismo Pagatore a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di raccolta e produzione, e/o gli allegati al modello di dichiarazione, tramite le seguenti attivita':
1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalita' descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori;
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di raccolta e produzione necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
3. compilare la dichiarazione di raccolta e produzione utilizzando i servizi del portale SIAN;
4. effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando i servizi del portale SIAN (contestualmente sara' stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
7. protocollare la dichiarazione attribuendo un numero univoco alla stessa utilizzando i servizi esposti nel portale SIAN; con tale operazione - a seguito della protocollazione - si avvia il procedimento amministrativo;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
• dichiarazione di raccolta e produzione firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
• quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
• distinta di ricezione.
In merito agli adempimenti relativi al fascicolo del produttore, il Manuale delle procedure - AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda/dichiarazione debba avvenire attraverso il "fascicolo aziendale" costituito e trattenuto presso i CAA convenzionati.
A tal fine i dichiaranti che sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, alla dichiarazione di giacenza e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 1493/99 e dalle disposizioni applicative nazionali, devono costituire il fascicolo aziendale presso il CAA a cui hanno dato mandato.
La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto gia' risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

6.2 Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - comunicazione telematica

Tutto cio' premesso, i soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA Centri di Assistenza Agricola ai quali, come e' detto, si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali centri.
Quindi, entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2005, il dichiarante si rechera' presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati richiesti ai fini della completa e corretta dichiarazione di raccolta e produzione e/o gli allegati al modello di dichiarazione.
L'operatore del CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione, con le modalita' descritte al precedente punto.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.8/10/2004 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di raccolta e produzione sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea, per mezzo di collegamento on line al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza a:
1. Ispettorato Centrale Repressione Frodi;
2. Tutti gli Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio.

6.3 Produttori in proprio - comunicazione tramite accesso al portale SIAN

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, a partire dall'anno 2005, la dichiarazione di raccolta e produzione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitali, puo' essere presentata mediante l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN dagli operatori che vogliano direttamente curare la redazione dei propri atti dichiarativi.
La soluzione di presentare i propri atti dichiarativi direttamente attraverso il portale SIAN rappresenta un'azione innovativa che, entro la citata data del 12 dicembre 2005, sara' resa disponibile esclusivamente per le Cantine sociali.
Gli operatori vitivinicoli che intendono predisporre con questa modalita' i propri atti dichiarativi, dovranno preventivamente costituire il proprio Fascicolo Aziendale.
Per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo, gli operatori vitivinicoli possono rivolgersi all'AGEA. La documentazione va inviata presso AGEA, Via Torino 45 - 00184 ROMA - Ufficio Acquisizione Dichiarazioni di raccolta e produzione.
I documenti minimi per la costituzione del fascicolo aziendale sono quelli riportati nel gia' citato Manuale delle procedure -AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005.
Gli operatori vitivinicoli che intendono direttamente presentare i propri atti devono munirsi preventivamente di un certificato digitale rilasciato dai soggetti nell'elenco pubblico dei certificatori :
(http://www.cnipa.gov.it/site/it-T/Attivit%c3%a0/Elenco Certificat ori (firma digitale)/Certificatori attivil)
previsto dall'articolo 28 comma 6 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
A valle dell'acquisizione del certificato digitale e' necessario che l'operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN.
Le ulteriori azioni sono connesse all'inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validita' del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati.

6.4 Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, ovvero non rientrino nella categoria utenti definita in precedenza, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella parte pubblica, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.
Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera' da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.
La funzione permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata. La stampa del modello e' consentita con il solo accesso all'indirizzo www.sian.it senza la necessita' di ulteriori informazioni, per un massimo di 10 dichiarazioni per ogni accesso.
Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet.
Le modalita' di compilazione della dichiarazione, oltreche' allegate alla presente Circolare, sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Servizi - Software e manuali - Manuali " dello stesso sito internet www.sian.it.
La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 Roma con le modalita' descritte in precedenza entro la data del 12 dicembre 2005, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.
Eventuali dichiarazioni pervenute dopo tale data non sono accolte.
Inoltre, 1'AGEA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Per il territorio diverso dalle Regioni Toscana e Veneto, sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

AGEA
Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2005/2006
VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2005/2006

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e puo' contenere piu' di una dichiarazione, purche' relative al medesimo soggetto dichiarante.

6.5 Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi

I produttori o gli Organismi Associativi che abitualmente utilizzano un proprio sistema informatico per la predisposizione e stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche
quelle di Raccolta e Produzione, potranno utilizzare il loro sistema per stampare il modello di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione di vino, purche' lo stesso contenga tutti i dati presenti nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare.
Ad ogni dichiarazione cosi' prodotta dovra' comunque essere allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it, contenente il barcode.
La dichiarazione, quindi, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'Organismo Pagatore con le modalita' descritte in precedenza entro la citata data del 12 dicembre 2005, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.

7 Controlli istruttori

I controlli istruttori riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:
• della presenza della firma del richiedente;
• della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ;
• della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);
• della presenza e congruenza con la dichiarazione delle superfici vitate (vedi apposito capitolo);

7.1 Sottoscrizione della dichiarazione

La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.
L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.3 Controlli anagrafici

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

7.4 Rappresentante legale

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.
Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.
Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1282/2001.

8. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
F.to (Dr. Giancarlo Nanni)
ALLEGATO N. 1

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI VITIVINICOLE DELLA CAMPAGNA 2005/2006
(Raccolta Uve e Produzione Vinicola)

AVVERTENZE GENERALI

I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola e relativi allegati per la campagna 2005/2006, modificano e sostituiscono quelli utilizzati nella campagne precedenti. Dal portale SIAN (www.sian.it) sono scaricabili i modelli.

Dichiarazione di raccolta uve
Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve come indicato dall'art. 2 dei Regolamento (CE) della Commissione n. 128212001 dei 28 giugno 2001.
Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di raccolta anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla raccolta, il conduttore presenta normale dichiarazione di raccolta e compila l'allegato F1 (attestato di consegna delle uve) a favore dell'acquirente dei prodotto.
Soqqetti esonerati
Sono esonerati dalla dichiarazione di raccolta uve le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve e' interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata.
Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di raccolta uve i produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non e' stata e non sara', neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.
Sono, altresi', esentati dalla presentazione di detta dichiarazione i produttori di uve che consegnano la totalita' della propria produzione ad un Organismo Associativo. In ogni caso, tali soggetti sono, comunque, tenuti alla compilazione dell'allegato F2 secondo i criteri e le modalita' successivamente indicate.

Dichiarazione di produzione vinicola Soggetti obbliqati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della campagna in corso:
• hanno prodotto vino;
• detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
• hanno proceduto ali' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre (inclusi i produttori di succhi di uva).
Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.
Soqqetti esonerati
Sono esonerati dalla dichiarazione di produzione vino le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone gia' indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della dichiarazione di raccolta uve.
Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.
Sono, altresi', esentati dalla presentazione di detta dichiarazione i produttori di uve che consegnano la totalita' della propria produzione ad un Organismo Associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.

Modalita' e termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata; in particolare:
• raccomandata da ricevere entro il giorno 12 dicembre 2005;
• consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2005;
• inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 12 dicembre 2005.
Per i dichiaranti che non intendano avvalersi dell'acquisizione telematica, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione modulistica accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonche' tutti gli organismi pagatori, potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non dispongano di un Personal Computer.
Tale modello non dovra' essere fotocopiato in quanto su esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera' da identificativo univoco.
Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in oriqinale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si alleqa fotocopia alla dichiarazione.
Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate, entro e non oltre il 12 dicembre 2005, relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia:
• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve (quadro C) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Pertanto, se lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia interessata;
• I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il modello e' studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione. Pertanto, se il produttore interessato ha impianti su Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia interessata;
• I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola ( raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia;
• Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio e' ubicato il centro di intermediazione.
Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre 2005, si siano verificate variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione modificativa, sempre che la presentazione avvenga entro la data del 12 dicembre 2005; in tale ipotesi, sulla nuova dichiarazione dovra' essere
barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare.
Pertanto, la dichiarazione modificativa deve essere compilata su un altro modello recante un codice identificativo diverso da quello della dichiarazione qia' precedentemente inviata in AGEA.
La dichiarazione modificativa dovra' comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione iniziale.
Sanzioni
La normativa comunitaria, relativa alle dichiarazioni vitivinicole, contempla sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Reg. CE n. 1282/2001 per le dichiarazioni omesse o presentate successivamente alla scadenza oppure incomplete e/o inesatte.
Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1, comma 9 del DL. n. 260 del 10/08/2000.
ALLEGATO N. 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
DI DICHIARAZIONE VITIVINICOLA DELLA CAMPAGNA 2005/2006
(Raccolta uve e Produzione vinicola)

Quadro A - Dati relativi all'identificazione del dichiarante.

Per le persone fisiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) obbligatorio, la partita IVA, il cognome e nome, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita, il domicilio o sede legale (indirizzo, numero civico, Comune, C.A.P. e Provincia).
Per le persone giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) obbligatorio, la partita IVA, la ragione sociale e la sede legale.
Si fa presente che nel caso in cui la sede dello stabilimento enologico sia coincidente con il domicilio o sede legale del dichiarante non e' necessario compilare l'allegato A1. Detto allegato dovra', invece, essere compilato nel caso di sedi non coincidenti o di piu' stabilimenti.
In questo quadro dovranno, altresi', essere indicate le generalita' del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Per "rappresentante legale" non si intende solo il Presidente della societa', ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della societa' hanno attribuito la responsabilita' medesima.
Nel caso di CANTINA SOCIALE barrare la relativa casella.
Nel caso di DITTA INDIVIDUALE barrare la relativa casella e compilare il campo relativo all'intestazione della Partita IVA; i dati relativi al rappresentante legale dovranno essere riportati solo se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto di imposta non coincide esattamente con il cognome e nome del titolare.
Sezione II (Informazioni relative ai dichiaranti che presentano dichiarazione di raccolta uve)
E' necessario indicare il codice Istat (provincia/comune), la denominazione del Comune e la sigla della Provincia dove e' stata effettuata la raccolta delle uve. Nel caso di raccolta effettuata in piu' Comuni della stessa Provincia, riportare quello in cui la quantita' di uva raccolta e' prevalente.
Indicare se la totalita' dell'uve raccolte e' stata ceduta o conferita ad un solo soggetto; in caso affermativo:
• riportare i dati identificativi dell'acquirente nel rigo sottostante;
• barrare la relativa casella se si tratta di Organismo Associativo;
• compilare solamente il quadro C e non compilare il quadro E.
I produttori che cedono e/o conferiscono l'uva raccolta a piu' di un soggetto compilano il quadro E ed il modello A2.

Quadro B - Elenco allegati

Barrare la casella relativa agli allegati compilati e specificarne il numero.
Come specificato nella sezione di questo documento relativa agli allegati di fornitura, si ribadisce che: gli originali degli allegati F1 ed F2 ricevuti dai fornitori devono essere allegati alla dichiarazione di chi acquista i prodotti e non alla dichiarazione dei viticoltori.
Si ricorda anche che coloro che da altre province trasferiscono uve e mosti di propria produzione ad un impianto di vinificazione proprio sito in altra provincia, devono redigere un F1 per ogni provincia di provenienza. L'originale dell'F1 deve essere allegato alla dichiarazione della provincia di vinificazione destinataria.
Al numero degli allegati F1 ricevuti dai propri fornitori va aggiunto l'eventuale F1, compilato in proprio e riepilogativo della quantita' di uve totale ceduta ai soggetti privati (utilizzatori non vinificatori) a loro volta esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto dalle stesse uve e' ottenibile un quantitativo di vino inferiore ai 10 HI, che non e' stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.

Quadro C - Dati relativi alla raccolta delle uve

In questo quadro si deve indicare la quantita' di uva prodotta in base alla tipologia produttiva del vigneto (per uve generiche, per uve a lgt e per uve a Doc/Docg) e, nel contempo, individuare la destinazione dell'uva raccolta: per vinificazione in proprio, per la cessione (vendita o conferimento) e per destinazioni diverse dalla vinificazione.
N.B. I produttori delle uve da mensa, destinate a mosti da utilizzarsi per gli usi consentiti ad esclusione della vinificazione devono dichiarare le quantita' raccolte, ricevute, cedute e trasformate nell'apposito allegato M2. Il modello di conferimento di queste uve e' costituito dall'allegato F4.
Si specifica che:
• le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancor integra (prima del diraspamento o dell'aggiunta di parte verdi), stimato dal produttore nel modo piu' esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varieta', nella zona di produzione;
• le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantita' stimate come per il punto precedente, prima dell'inizio dell'appassimento.
Le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformita' a quanto stabilito dal Registro Nazionale delle uve da vino. Le qualita' classificate "rs" si conteggiano come uve bianche. Nel caso di raccolta promiscua di uve bianche e nere, la quantita' delle une e delle altre e' dichiarata separatamente, come stimata dal viticoltore.
Criteri di arrotondamento
I quantitativi di uve vanno indicati in centinaia di Kg e arrotondati per difetto per i valori compresi tra 1 e 49 kg e per eccesso per i quantitativi compresi tra 50 e 99 kg. A titolo di esempio
449 kg dovranno essere indicati come 4 (kg x 100), mentre 450 kg dovranno essere indicati come 5 (kg x 100).
Anche le superfici sono soggette ad arrotondamento. Le frazioni di are devono essere arrotondate all'ara inferiore per valori compresi da 1 a 49 centiare e all'unita' superiore da 50 a 99 centiare. Eventuali superfici di raccolta inferiori a 50 centiare vanno indicate come 1 ara.
I criteri di arrotondamento descritti devono essere applicati in tutti i quadri di interesse.
Sezione I (Raccolta uve)
Al rigo C1 devono essere indicati i quantitativi di uve (bianche, nere, totale) provenienti da vigneti per vino da tavola e la relativa superficie.
Al rigo C2 vanno riportati i quantitativi delle uve provenienti da vigneti per vino ad indicazione geografica tipica e la relativa superficie.
Al rigo C3 vanno indicati i quantitativi di uve provenienti da vigneti per V.Q.P.R.D. da vinificare come vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica in quanto le uve superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare.
Al rigo C4 devono essere riportati:
- colonna 3, il totale dei quantitativi indicati ai righi C1, C2, C3;
- colonna 4, il totale delle superfici indicate ai righi C1 e C2;
Al rigo C5 vanno indicati i quantitativi delle uve destinate a dare V.Q.P.R.D. e la relativa superficie.
Nelle colonne 5, 6 e 7 deve essere specificata, per ciascuna categoria di prodotti ottenibili dalle uve raccolte, la destinazione dell'uva (vinificazione in proprio, cessione o altre destinazioni).
Il dichiarante che ha compilato il quadro C e cede tutte le uve raccolte ad un solo soggetto e che non ha effettuato acquisti di uve e/o altri prodotti a monte del vino (non deve pertanto compilare il quadro E) deve apporre la propria firma nell'apposito spazio in fondo alla seconda pagina; e' comunque tenuto alla compilazione dell'allegato F1 che deve consegnare al destinatario del prodotto.
Si chiarisce che, per quanto riguarda le uve classificate a duplice attitudine (da vino e da mensa) i relativi quantitativi ammessi alla vinificazione non possono superare i 10000 kg/ha quando si tratta di uva ottenuta dai vitigni "Regina" e "Regina dei Vigneti" coltivati nell'ambito della Provincia di Chieti e di 4000 kg /ha quando si tratta di uva del vitigno "Moscato di Terracina" raccolta nell'ambito della Provincia di Latina.
N.B. Le eventuali eccedenze delle due varieta' a duplice attitudine indicate devono essere riportate nell'apposito allegato M1 (art. 28 del Reg. CE 1493/99 del Consiglio e Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000); le relative forniture di tale prodotto dovranno essere dichiarate nell'allegato F3.
Sezione II (Controllo di congruita' con la propria Dichiarazione delle superfici vitate - Mod.B1)
La compilazione della raccolta delle uve presuppone la presenza negli archivi SIAN di un Modello Bl (Dichiarazione delle superfici vitate) intestato al medesimo soggetto dichiarante. Si sottolinea la necessita' che tale Modello Bl riporti lo stesso codice fiscale del dichiarante della raccolta uva (un proprio modello B1); inoltre e' importante che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell'azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di raccolta. Pertanto il dichiarante che non dovesse avere una propria dichiarazione presentata o che riconosca che questa non e' aggiornata alla situazione attuale e' tenuto ad aggiornare la propria posizione secondo modalita' e tempi che sono indicati nella Circolare attuativa.

Informazioni richieste

Il dichiarante deve indicare se e' stato presentato un modello Bl e quale e' la superficie e' riportata in tale dichiarazione.
Nel caso in cui il dichiarante affermi che vi e' presenza un proprio modello Bl, deve anche indicare se la superficie in esso indicata e' aggiornata rispetto alla vendemmia attuale.
Indicare, con riferimento alla vendemmia attuale, la superficie (in ettari e are) del vigneto aziendale. Indicare tutta la superficie anche quella da cui eventualmente non si e' prodotto.

Quadro D - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ricevuti

Il quadro D rappresenta la sintesi della somma degli attestati F1/F2 che il dichiarante ha ricevuto, compresi gli F1 relativi a propri prodotti provenienti da altre province, nonche' gli F1/F2 autoredatti nei casi di mancata consegna da parte del fornitore entro la data stabilita.
Nel Quadro D, viceversa, non sono riportate le quantita' relative alle uve raccolte e vinificate in proprio ed indicate al Quadro C, colonna 5 (che vanno riportate direttamente nel quadro G sez. V).
I dati da inserirsi nel quadro D debbono riferirsi esclusivamente ai quantitativi pervenuti in data anteriore al 30 novembre nonche' quelli destinati allo stesso dichiarante ma ancora viaggianti alla mezzanotte del 29 novembre.
Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che hanno ricevuto ed eventualmente trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

Quadro E - Riepilogo dei dati relativi ai prodotti ceduti

Il quadro E deve essere compilato da coloro che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino. Per ceduti si intendono sia i prodotti venduti dal dichiarante che quelli conferiti ad un organismo associativo.
In tale quadro occorre riportare il riepilogo effettuato a partire dai dati relativi alle quantita' e alle superfici contenuti nei singoli allegati F1 (attestato di consegna) compilati dal dichiarante.
Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del quadro C relativo alla raccolta delle uve ma che avendo avuto la disponibilita' di prodotti a monte del vino li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

Quadro G - Dati relativi alle operazioni di vinificazione

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino, anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre. In questo ultimo caso i dichiaranti dovranno compilare esclusivamente la sezione II e se del caso le sezioni III e IV.
N.B. I soggetti che hanno ottenuto vino e/o altri prodotti a monte del vino, a partire dalle eccedenze delle uve a duplice attitudine, devono compilare l'allegato M1.
N.B. I soggetti che hanno ottenuto mosto per succhi d'uva a partire da uve da mensa, devono compilare l'allegato M2.
Sezione I (Coefficiente ottenuto nella trasformazione dell'uva in vino, ad esclusione del volume dei m.c. e m.c.r. utilizzati e ottenuti).
Indicare per le categorie vino da tavola, vino IGT e V.Q.P.R.D. il coefficiente di trasformazione ottenuto nel passaggio dall'uva in vino feccioso, escludendo le quantita' eventualmente utilizzate per la produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e le quantita' di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento.
Sezione II (Prodotti introdotti in cantina compresi quelli utilizzati per la produzione di prodotti a monte del vino ceduti prima del 30 novembre).
Indicare in ettolitri di vino feccioso e per le diverse categorie di vini (vini da tavola, vino IGT e V.Q.P.R.D.) le quantita' dei prodotti utilizzati per la vinificazione (uve, mosti compresi quelli eventualmente utilizzati per la concentrazione e vini nuovi ancora in fermentazione) e le rispettive superfici di origine in ettari e are.
Si precisa che devono essere indicati tutti i quantitativi utilizzati o introdotti per la produzione (trasformazione) di prodotti ceduti prima del 30 novembre.
Sezione III (Mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti dalla concentrazione)
Indicare i quantitativi in ettolitri di vino feccioso dei mosti utilizzati per la produzione in proprio o tramite terzi di mosti concentrati e concentrati rettificati e i quantitativi di mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti in ettolitri di prodotto.
Sezione IV (Mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento)
Riportare per ognuna delle due categorie di vini, da tavola e V.Q.P.R.D., i quantitativi in ettolitri di prodotto dei mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento.
Sezione V (Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11)
Nella colonna 1 dovra' essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, e' stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto.
Le colonne (2-3-4-5-6) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre.
Nelle righe G16 e G17 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati espressi in ettolitri di prodotto.
Sezione VI (Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11)
I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, espressi in ettolitri di prodotto e devono riguardare sia quelli della campagna in corso che quelli delle campagne precedenti.

Registro di carico e scarico

Per le registrazioni di carico e scarico e' riportato lo schema di registro che puo' essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, l'elaborazione dei vini liquorosi, l'elaborazione di mosto d'uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione dei vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato.
Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza alla data del 31 luglio e la produzione vino e prodotto vinicoli come risulta nel quadro G sezione V, della dichiarazione vitivinicola alla data del 30 novembre.
Si precisa che la fincatura relativa a "descrizione delle operazioni e note" dovra' essere utilizzata per identificare non solo il tipo di registrazione ma anche l'eventuale identificazione di qualita' di prodotti vitivinicoli registrati.
I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglio-registro, riportato sul modello di dichiarazione, devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.
Anche il foglio registro, per essere valido, deve essere vidimato, in alternativa, dalle Regioni, dai Comuni, dagli Organismi Pagatori Regionali, dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi oppure dai CAA.

Allegato F1 (Attestato di consegna uve o mosti)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve e/o altri prodotti a monte del vino, sia propri che acquistati. Cio' significa che detto modello deve essere compilato dal:
- produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto;
- produttore di altri prodotti a monte del vino, propri o acquistati, che cede parte o tutti i prodotti ottenuti;
- soggetto che cede uve e/o altri prodotti a monte del vino non di propria produzione.
N.B. I soggetti, invece, che consegnano la totalita' delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare l'allegato F2.
La compilazione dell'allegato F1 e' a carico del fornitore, il quale e' tenuto a far pervenire all'acquirente del prodotto l'originale firmato entro i 6 giorni antecedenti il termine ultimo stabilito per la presentazione della "dichiarazione".
Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F1 alla dichiarazione di raccolta; e' a carico del destinatario acquirente inserire tutti gli allegati dei vari fornitori alla propria dichiarazione di raccolta e produzione.
Unica eccezione quando il fornitore cede le uve a soggetti privati non vinificatori che ottengono quantitativi di vino inferiori a 10 hl che comunque non saranno commercializzati neppure parzialmente; in questo caso il fornitore deve allegare un modello F1 riepilogativo dei quantitativi ceduti a tale tipologia di acquirenti.

Quadro Al e Quadro A2 (Dati relativi all'identificazione del fornitore e del destinatario)

I dati indicati in questi quadri devono essere gli stessi di quelli riportati dal fornitore e dal destinatario, relativamente ai dati anagrafici, nel quadro A delle rispettive dichiarazioni vitivinicole.
Nel caso in cui il dichiarante compila in proprio un allegato F1, riepilogativo della quantita' di uve totale ceduta ai soggetti privati (utilizzatori non vinificatori, v. quadro B Elenco allegati), riportare, nel quadro A2 campo cognome e nome, la scritta "Cessione piccoli quantitativi", barrando la casella "Utilizzatore non vinificatore".
Il dichiarante e' comunque tenuto ad indicare nell'elenco acquirenti, allegato A2, gli estremi identificativi dei soggetti a cui ha ceduto le uve.
Indicare la provincia di provenienza dell'uva e/o degli altri prodotti a monte del vino; scrivere "STATO ESTERO" qualora il prodotto provenga da un altro Stato dell'Unione europea. Se il fornitore consegna prodotti ottenuti in Italia e prodotti ottenuti in Paesi dell'Unione Europea deve compilare 2 modelli F1 distinti, anche se riferiti allo stesso destinatario.

Quadro F (Dati relativi ai prodotti consegnati (ceduti o conferiti o venduti)

Devono essere indicate le quantita' e le superfici, per categoria di prodotti, di tutti i prodotti ceduti al destinatario indicato nel quadro A2.

Allegato F2 (Attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve)

Questo attestato deve essere compilato, in sostituzione della dichiarazione di raccolta delle uve, da parte dei soci che cedono la totalita' dell'uva prodotta ad un unico organismo associativo, pertanto chi compila l'allegato F2 non deve compilare la dichiarazione di raccolta uva.
L'allegato F2, compilato e firmato dal fornitore che ne tratterra' una copia per se, sara' fatto pervenire al destinatario acquirente durante il periodo vendemmiale e comunque almeno 10 giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione della "dichiarazione".

Quadro Al (Dati relativi all'identificazione del socio fornitore) Sezione I (Dati anagrafici)

Devono essere indicate le generalita' del socio fornitore (conferente).
In caso di DITTA INDIVIDUALE barrare la relativa casella e compilare il campo relativo all'INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA.
Per le persone fisiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) obbligatorio, la partita IVA, il cognome e nome, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita, il domicilio o sede legale (indirizzo, numero civico, Comune, C.A.P. e Provincia).
Per le persone giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola) obbligatorio, la partita IVA, la ragione sociale, il domicilio o la sede legale.
In questa sezione dovranno, altresi', essere indicate le generalita' del rappresentante legale cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica. L'indicazione viene riportata nella seconda pagina dell'allegato stesso.
Nel caso di ditta individuale, i dati relativi al rappresentante legale dovranno essere riportati solo se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto di imposta non coincide esattamente con il cognome e nome del titolare.
Sezione II (Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore)
La raccolta delle uve presuppone la presenza negli archivi SIAN di un Modello Bl (Dichiarazione delle superfici vitate) intestato al socio fornitore. Si sottolinea la necessita' che tale Modello Bl riporti lo stesso codice fiscale del dichiarante della raccolta uva (un proprio modello B1); inoltre e' importante che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell'azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di raccolta. Pertanto il socio fornitore che non dovesse avere una propria dichiarazione presentata o che riconosca che questa non e' aggiornata alla situazione attuale e' tenuto ad aggiornare la propria posizione secondo modalita' e tempi che sono indicati nella Circolare attuativa.

Superficie vitata totale

Indicare, con riferimento alla vendemmia attuale, la superficie (in ettari e are) del vigneto aziendale. Indicare tutta la superficie anche quella da cui eventualmente non si e' prodotto.

Comune di raccolta
E' necessario indicare il codice Istat (provincia/comune), la denominazione del Comune e la sigla della Provincia dove e' stata effettuata la raccolta delle uve.
Nel caso di raccolta effettuata in piu' Comuni della stessa Provincia, riportare quello in cui la quantita' di uva raccolta e' prevalente.

Quadro A2 (Dati relativi all'identificazione dell'organismo associativo)

Indicare il codice fiscale, la partita I.V.A. e la ragione sociale dell'organismo associativo cui e' stata ceduta la totalita' dell'uva.

Quadro C (Dati relativi alle uve raccolte dal socio)

Sezione I (Raccolta uve)
Devono essere indicate le quantita' (in centinaia di kg.) dell'uva raccolta e le relative superfici di origine (in ettari e are) per ciascuna categoria di vigneti delle uve raccolte dal socio e cedute totalmente all'organismo associativo.
Per le modalita' di compilazione si rimanda alle istruzioni per la compilazione del quadro C della dichiarazione di raccolta delle uve.

Allegati M1, M2, F3, F4

Gli allegati M1 ed F3 (D.M. 6 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1997, n. 198) sono riservati esclusivamente alla dichiarazione relativa ai produttori delle varieta' "Moscato di Terracina" prodotto dalle uve nella provincia di Latina e della varieta' "Regina" e "Regina dei vigneti" prodotte nella provincia di Chieti che eccedono le quantita' massime ammesse a dare vino da tavola previste all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000:
• per le uve destinate alla vinificazione da distillarsi obbligatoriamente;
• per le uve destinate alla trasformazione in mosti per succhi d'uva.
I soggetti che hanno prodotto e/o acquistato uve da mensa e/o ottenuto mosto da uve da mensa devono compilare l'allegato M2 e l'allegato F4, nel caso di cessione delle uve medesime.
Allegato M1 (Uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione o alla trasformazione in mosto per succhi)
Questo allegato deve essere compilato da coloro che hanno prodotto e/o acquistato uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione o alla trasformazione in mosto per succhi.
Sono altresi' obbligati alla compilazione i soggetti che hanno proceduto all'acquisto di uve a duplice attitudine ai fini della vinificazione e le hanno cedute prima del 30 novembre.
L'allegato M1 deve essere trasmesso secondo le stesse modalita' di presentazione indicate nelle avvertenze generali alla dichiarazione vitivinicola, insieme con la prima pagina del modello di dichiarazione stessa (quadro A e quadro B).

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante)

Deve contenere i dati anagrafici e deve essere compilato da tutti i soggetti obbligati.

Quadro C (Dati relativi alla raccolta delle uve a duplice attitudine)

Sezione I (Raccolta delle uve a duplice attitudine)
Devono essere indicate le quantita' e la superficie delle uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione.
Vanno altresi' specificate le uve destinate alla vinificazione in proprio e/o alla cessione.

Quadro D ed E

Vanno indicate le quantita' con le relative superfici delle uve acquistate e cedute.

Quadro G ( Dati relativi alla vinificazione o trasformazione delle uve a duplice attitudine)

Devono essere indicati i quantitativi di uve a duplice attitudine, distinti tra quelli di origine propria e quelli acquistati, utilizzati per la trasformazione in vino nonche' il vino ottenuto con la relativa superficie.

Allegato F3 (Attestato di consegna delle uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve a duplice attitudine destinate alla vinificazione o alla trasformazione in mosto per succhi.
L'allegato F3, compilato e firmato dal fornitore che ne tratterra' una copia per se, sara' fatto pervenire al destinatario almeno 6 giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione della "dichiarazione".
Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F3 alla dichiarazione di raccolta; e' a carico del destinatario inserire tutti gli allegati dei vari fornitori alla propria dichiarazione di raccolta e produzione.

Quadri Al e A2

Devono essere riportati i dati identificativi del fornitore e del destinatario.

Quadro F (Dati relativi alle uve a duplice attitudine consegnate)

Devono essere indicate le quantita' e le superfici delle uve cedute.

Allegato M2 (Uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva)

Questo allegato deve essere compilato da coloro che hanno prodotto e / o acquistato uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva. Sono altresi' obbligati alla compilazione i soggetti che hanno proceduto all'acquisto di uve da mensa ai fini della trasformazione in mosto e le hanno cedute prima del 30 novembre.
L'allegato M2 deve essere trasmesso secondo le stesse modalita' di presentazione indicate nelle avvertenze generali alla dichiarazione vitivinicola, insieme con la prima pagina del modello di dichiarazione stessa (quadro A e quadro B).

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante).

Deve contenere i dati anagrafici e deve essere compilato da tutti i soggetti obbligati.

Quadro C (Dati relativi alla raccolta delle uve da mensa).

Sezione I (Raccolta delle uve da mensa)
Devono essere indicate le quantita' e la superficie delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto.
Vanno altresi' specificate le uve destinate alla trasformazione in mosto in proprio e / o alla cessione.

Quadri D ed E

Vanno indicate le quantita' con le relative superfici delle uve acquistate e cedute.

Quadro G (Dati relativi alla trasformazione in mosto)

Devono essere indicati i quantitativi di uve da mensa, distinti tra quelli di origine propria e quelli acquistati, utilizzati per la trasformazione in mosto nonche' le quantita' di mosto ottenuto con la relativa superficie totale.

Allegato F4 (Attestato di consegna delle uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva)

Deve essere compilato da coloro che cedono uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva.
L'allegato F4, compilato e firmato dal fornitore che ne tratterra' una copia per se, sara' fatto pervenire al destinatario almeno 6 giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione della "dichiarazione".
Il destinatario, alleghera' l'originale alla propria dichiarazione da inviare secondo le modalita' di presentazione.
Il fornitore non deve inserire il proprio allegato F4 alla dichiarazione di raccolta; e' a carico del destinatario inserire tutti gli allegati dei vari fornitori alla propria dichiarazione di raccolta e produzione.

Quadri A1 e A2

Devono essere riportati i dati identificativi del fornitore e del destinatario. Quadro F (Dati relativi alle uve da mensa consegnate)
Devono essere indicate le quantita' e le superfici delle uve cedute.
L'allegato F4 sara' compilato dal fornitore che ne tratterra' una copia per se e lo trasmettera' al destinatario almeno 6 giorni prima del termine ultimo stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Il destinatario, alleghera' l'originale alla propria dichiarazione da inviare secondo le modalita' di presentazione ed una copia al soggetto fornitore.

Allegato A1- Stabilimenti enologici

Deve essere compilato da coloro che nella stessa provincia hanno utilizzato, per le operazioni di trasformazione, piu' stabilimenti enologici. Deve essere altresi' compilato se l'unico stabilimento enologico non coincide con il domicilio/sede legale indicati nel quadro A della dichiarazione. In questo allegato vanno inclusi anche gli stabilimenti fuori provincia dove risultano giacenti prodotti in conto lavorazione.

Quadro A (Dati relativi all'identificazione del dichiarante)

Riportare codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale indicati nel Quadro A della dichiarazione di produzione vinicola.

Quadro S (Dati relativi agli stabilimenti enologici)

Indicare indirizzo, telefono, codice Istat, denominazione del comune, provincia, C.A.P. dello stabilimento enologico.

Allegato A2 - Elenco acquirenti

Deve essere compilato da coloro che cedono uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Quadro A (Dati relativi al dichiarante)

Riportare codice fiscale, partita iva, cognome e nome o ragione sociale indicati nel Quadro A della dichiarazione di raccolta.

Quadro B (Dati relativi all'identificazione degli acquirenti)

Riportare codice fiscale, partita iva e cognome e nome o ragione sociale indicati nel Quadro A2 del modello F1, indirizzo, telefono, codice Istat, comune, provincia, C.A.P.
Gli estremi identificativi dell'acquirente vanno indicati anche nel caso di cessione di piccoli quantitativi (F1 allegato dal dichiarante).
----> Vedere Modelli da pag. 36 a pag. 48 del S.O. <----