Gazzetta n. 263 del 2005-11-11
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 ottobre 2005
Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinamatografica;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica, d'ora in avanti: «decreto
ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa e, conseguentemente, le lettere b), c), d), e) ed f) sono ridenominate in a), b) c), d) ed
e);
b) al comma 2, lettera b), le parole: «lo stesso» sono sostituite
dalle seguenti: «il film»;
c) al comma 3, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla
seguente: «centoventi»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene
rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.»;
e) al comma 5, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«novanta».
2. All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale, dopo
la parola: «finanziario» e' inserita la seguente: «preventivo».
3. All'art. 3 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»), e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del
presente comma.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile e' composto per 1'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film.», e, le parole: «progetti filmici da realizzare in digitale e progetti a basso costo» sono sostituite dalle seguenti: «progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonche' di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatto salvo un minimo di spese, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie e per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facolta'
della Commissione di cui al terzo periodo del presente comma.»;
c) al comma 4, le parole: «per la realizzazione della copia
campione» sono soppresse;
d) al comma 6, il primo periodo e' cosi' sostituito: «Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo industriale, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di
produzione, come definito al comma 1.»;
e) al comma 10, le parole: «reali o personali» sono sostituite
dalle seguenti: «in uso nel sistema bancario»;
f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: «10-bis. L'erogazione dei mutui di cui ai commi 9 e 10 e' subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera
filmica.»;
g) al comma 11, dopo la parola: «avanzamento» sono inserite le seguenti: «, anche durante la fase di preproduzione nel caso in cui siano offerte garanzie in uso nel sistema bancario,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia.»;
h) al comma 12, le parole da: «da professionisti» fino a: «concessionaria» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le
modalita' indicate nel comma 11».
4. All'art. 4 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «reperimento,» sono inserite le seguenti: «documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, a pena di decadenza del finanziamento concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla Direzione generale per il cinema ed alla societa' concessionaria, corredato di tutti i documenti
giustificativi.»;
b) il comma 4 e' cosi' sostituito: «Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% nel caso dei cortometraggi. Sono esclusi da tali proventi, e quindi non sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato, i proventi oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa. Sono equiparati a tali ultimi proventi i recuperi di eventuali minimi garantiti relativi ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell'intera filiera dei diritti, come elencati al comma 5, o di parte di essa, nonche' i rimborsi delle anticipazioni di spese per copie e promozione del film, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. Gli ulteriori proventi sono destinati al recupero degli ulteriori eventuali costi di distribuzione in Italia ed all'estero, ed alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura dell'80% allo Stato e del 20% all'impresa di produzione. Nel caso in cui il costo del film sia superiore al costo massimo ammissibile, ovvero l'intervento dello Stato sia inferiore alla percentuale di finanziamento definita, per le varie tipologie di film, all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, i proventi riferiti alla quota proporzionale eccedente il relativo costo massimo ammissibile, ovvero eccedente il minor intervento dello Stato rispetto alla percentuale di finanziamento, restano nella disponibilita' dell'impresa di produzione. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla concessione di finanziamenti rimborsabili a valere su fondi dell'Unione europea di sostegno alle
attivita' cinematografiche.»;
c) al comma 5, le parole da: «theatrical» a: «pay per view» sono sostituite dalle seguenti: «diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.»;
d) al comma 6, dopo la parola: «distribuzione» e' inserita la seguente: «theatrical», e la parola: «40%» e' sostituita dalla
seguente: «35%»;
e) al comma 7, e' aggiunto il seguente periodo: «La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza
dei diritti medesimi.»;
f) il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica. Qualora l'impresa di produzione si avvalga di un'impresa di distribuzione o di esportazione, potra' esserle riconosciuta una provvigione pari al 20%. Se l'impresa di produzione riveste contemporaneamente la qualifica di impresa di distribuzione, tale percentuale e' ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di
qualsiasi natura.».
5. All'art. 5 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole da: «per le imprese» a: «seconda categoria» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel
medesimo elenco.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' cosi' sostituito: «L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti, anche in termini di affidabilita' dell'impresa, gia' oggetto di esame da parte della Commissione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo.».
6. All'art. 7 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e' pari al» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' eccedere il», e le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile e' di cinque
milioni di euro;
b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo
massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima
lettera a).».
7. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il costo massimo ammissibile e' di
1.500.000 euro.».
8. All'art. 9 del decreto ministeriale, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed
il piano finanziario preventivo.».
9. All'art. 10 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, tra le parole: «lo sviluppo di» e le parole: «sceneggiature originali» sono inserite le seguenti: «progetti tratti da», e l'ultimo periodo e' cosi' sostituito: «Sono ammessi alla selezione progetti per sceneggiature in lingua italiana, idonee alla
realizzazione di film di lungometraggio.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' cosi' sostituita: «a) trattamento o
sceneggiatura da sviluppare;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) un
preventivo di spesa del progetto di sviluppo.»;
3) nel penultimo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio ed il 30 giugno»;
4) nell'ultimo periodo, le parole: «della sceneggiatura» sono
sostituite dalle seguenti: «del soggetto»;
c) il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione per la cinematografia, che ha luogo entro il 30 giugno per le istanze presentate entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre per le istanze presentate entro il
30 giugno.».
10. All'art. 11 del decreto ministeriale, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di 10 progetti per ogni scadenza,
per un importo fino a 35.000 euro ciascuno.»;
2) le parole: «art. 13, commi 2, 3 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «art. 13, commi 2 e 6»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il progetto filmico non sia finanziato e le somme concesse per lo sviluppo dello stesso non siano state restituite, i diritti sul
progetto sono acquisiti dal Ministero.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai mutui di cui al comma 1 e' applicato il tasso per i finanziamenti della produzione di film di interesse culturale, indicato all'art. 3, comma
8, del presente decreto.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «previa audizione di un rappresentante dell'impresa di produzione e dell'autore» sono
soppresse.
11. Nel decreto ministeriale, dopo l'art. 11, e' inserito il
seguente:
«Art. 11-bis (Contributi per la realizzazione di sceneggiature originali). - 1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro, a partire dall'esercizio 2006 il Direttore generale per il cinema puo' attribuire almeno due volte all'anno non piu' di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere della sezione di cui all'art. 10,
comma 5, sui soggetti presentati.».
12. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole: «interesse culturale» sono inserite le seguenti: «o che abbiano
ricevuto il premio di qualita».
13. All'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale, la lettera a) e' cosi' sostituita: «importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di
sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;».
14. Dopo il capo III del decreto ministeriale, e' inserito il
seguente:
«Capo IV - Altre disposizioni.
«Art. 20 (Disposizione transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche a quei progetti filmici che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ed il parere per il relativo
finanziamento.».
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 ottobre 2005
Il Ministro: Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280