Gazzetta n. 263 del 2005-11-11
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182
Testo del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola (( 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA e' autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5. ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71, recante «Interventi urgenti nel settore
agroalimentare»:
«1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle
imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto
al reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle
imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione,
al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori
dipendenti dovuti per l'anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono
essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui
all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati
alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di
cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto
legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a
valere sulle medesime disponibilita' di spesa e nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi
in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per
impresa agricola.».
- Il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione,
del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei
settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella
GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.
- Si trascrive il testo degli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 87 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88 - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, e' pubblicato nella GUCE serie L 270 del
21 ottobre 2003.
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, come
modificato dalla presente legge:
«3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole colpite da calamita' naturali,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per
l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con
apposita delibera, destina le suddette risorse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
pagamenti indicati all'art. 1, comma 15, lettera a), della
citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di
euro.».
Art. 1-bis. Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a
situazioni di crisi (( 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
&id;b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro. ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della
legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale»:
«7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del
6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189
alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e'
autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 19 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale»:
«4. Sono attribuite al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali le seguenti materie:
incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie
per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di
bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in
agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la
pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita'
creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno
interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura,
della zootecnica e della commercializzazione dei prodotti
agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».
Art. 1-ter.
Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud (( 1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualita' per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. ))
Art. 1-quater.
Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta (( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualita' delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, e' sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilita' di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, e' pubblicato nella GUCE serie L
208 del 24 luglio 1992.
- Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997):
«15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni.
Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di
controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto
previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi
vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al
prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati
dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi
registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle
attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi
ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
del presente articolo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al
comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari»:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo di una
denominazione protetta, che non assolve agli obblighi
pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del
Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), e' sottoposto, previa verifica da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo
dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e'
istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.».
Art. 1-quinquies.
Garanzie creditizie in agricoltura (( 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5-bis
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove
disposizioni per le zone montane»:
«4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito
presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro
annui.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38»:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a
fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie previste dal
presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, tenuto conto delle previsioni contenute nella
disciplina del capitale regolamentare delle banche in
merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
anche attraverso propria societa' di capitali dedicata.
Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette
annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale
30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' abrogato.».
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dal presente decreto, quantificati
complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per
l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
Art. 1-sexies.
Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue (( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, e' destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)»:
«250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e'
ripartita tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25
milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
l'anno 2004.».
Art. 2. Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e
dei prezzi nelle filiere agroalimentari (( 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita' effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari», come modificato dalla
presente legge:
«7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in
concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo
della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello
Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei
carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con
l'Agenzia delle dogane».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante
«Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina.»:
«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.».
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalla
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1
si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
Art. 2-bis. Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e
agroalimentari (( 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 14 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
tenendo conto degli interessi della filiera e dei
consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento
dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del
Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i
predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a
livello nazionale per il settore di appartenenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i quindici giorni
dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.»
«Art. 14 (Incentivi). - 1. Nel rispetto delle norme
comunitarie, la stipula di singoli contratti di
coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai
contratti quadro costituisce criterio di preferenza,
secondo le modalita' stabilite in ciascun bando di
partecipazione, per attribuire contributi statali per
l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole,
agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti
tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi
associati sono equiparati ai contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi
dei contratti quadro di cui all'art. 10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune
iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui
al comma 1.
3. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di
aiuti di cui all'art. 66, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al
comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorita'
nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma
1.
5. Il valore preminente previsto dall'art. 59, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione
degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni
agricole oggetto di contratti quadro.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti
o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita
nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle
quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio
qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui
alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e
successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i
quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli
nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e
alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli
minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la
vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i
lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione
automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art.
5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione
delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori,
nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici
provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro
attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti
da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni
soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie
opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai
sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il
periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche'
riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non
duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle
sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e
successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo
8 gennaio 1998, n. 3.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 28 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato
dalla presente legge:
«15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate
dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le
modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che
esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai
consumatori i comuni possono determinare le tipologie
merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.».
Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento. (( 5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunita' europea la cui erogazione e' affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. Il beneficiario potra' chiedere, in alternativa alle modalita' di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalita' di pagamento di cui al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonche' i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e' autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.».
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari. ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe
delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di
semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e'
istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal
30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato
all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1,
attraverso le procedure progressivamente rese disponibili
dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermame
l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono
indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i
termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica
delle consistenze aziendali sia necessario rendere
disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al
pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e
integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti
statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche
agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi
del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
del repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono
tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi
beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
inserite nel fascicolo aziendale.».
- Il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della
condizionalita', della modulazione e del sistema integrato
di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e' pubblicato nella
GUCE serie L 141 del 30 aprile 2004.
- Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione
«garanzia», e' pubblicato nella GUCE serie L 158
dell'8 luglio 1995.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1973, n. 532, reca: «Attuazione della decisione del
Consiglio delle Comunita' europee relativa alla
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri
con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti
comunitari relativi al finanziamento della politica
agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento)».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,
n. 727, recante «Attuazione della decisione del Consiglio
delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei
contributi finanziari degli Stati membri con risorse
proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari
relativi al finanziamento della politica agricole comune,
in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,
n. 1185, (Quinto provvedimento)», come modificato dalla
presente legge:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di
disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a
provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata
agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare
oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi
amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il
recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti
indebiti di tali provvidenze.».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 13 (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
e del pescatore). - 1. Il fascicolo aziendale elettronico
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre l999, n. 503, unico per azienda, e'
integrato con i dati di cui all'art. 18, paragrafo 1,
lettera c), e all'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003
del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure
certificate del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'art.
6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per
qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico,
finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi
contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che
vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi
compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel
fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che
esercita attivita' agricola in attuazione della normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
503 del 1999, e' realizzata in coerenza con l'art. 36 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n.
10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e
successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi all'art. 18, paragrafo 1,
lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del
titolo II, capitolo 4, regolamento (CE) n. 1782/2003,
assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione
dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai
soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
l'AGEA assicura le condizioni previste dall'art. 19, comma
2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e
l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro
aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2752 del codice
civile:
«Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,
diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo
2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o
interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative
all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le
opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi
in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di
cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata,
autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno
efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante
semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la
sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Ordinamento contabile). - 1. L'esercizio
finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno
e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo
e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro il
31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi
cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai fini della
relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee
del Documento di programmazione economico-finanziaria
(DPEF) del Governo.».
Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi). - 1. Per i pagamenti diretti si applica
quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n.
1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta
le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3,
del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati,
senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto
che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche
per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento
dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma
2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)
competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del
soggetto che esercita attivita' agricola modificative del
fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento
del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel
SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi
all'identificazione e registrazione degli animali di cui
alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del
Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici
diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
per le istanze relative all'esercizio dell'attivita'
agricola presentate alla pubblica amministrazione per il
tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni, la pubblica amministrazione,
nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro centottanta giorni dal
ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di
assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda
si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai
soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
della data di inoltro dell'istanza alla pubblica
amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto
disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che
abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e
agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora
inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni
contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano
l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle
informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica
amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici
economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via
telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i
servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti
amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del
Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA
i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti
attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale
fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse
finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni
di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito
delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare
la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio
privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato
I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del
Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole
e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese
agricole e da quelle che svolgono l'attivita'
agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non
e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica
all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto relativa alle macchine agricole di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
professionali agricole e da quelle delle imprese che
esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5,
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati
nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del
codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento
delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno
delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora
abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile
1985, e al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e
sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali
destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con
cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili
al termine di tali cicli, su terreni non boscati,
costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato
art. 2135 del codice civile e non e' soggetta alle
disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi
vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi
della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai
soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente
art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per
il potenziamento del Corpo forestale dello Stato
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato. (( 2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo. (( 4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controffi nei settori agroalimentare e forestale,». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le fmalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.». ))

Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione,
del 29 ottobre 1992, recante modalita' d'esecuzione delle
forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte
d'intervento a favore degli indigenti nella Comunita', e'
pubblicato nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.
- Si riporta il comma 7-bis dell'art. 5 della legge
27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale», come modificato dalla presente
legge:
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche
convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole
colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da
quelle di cui al comma 7, purche' classificate come
svantaggiate, con possibilita' di destinare le produzioni
ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 59 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge finanziaria 2000)», come modificato dalla
presente legge:
«4. Per garantire la promozione della produzione
agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a
denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. Le
predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni
senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono
altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni
agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione.
L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le
predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli
alle condizioni suddette.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 e del
comma 7-bis dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
forestale dello Stato, come modificato dalla presente
legge:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi operatori ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riprtate
nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 3
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante
«Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come
modificato dalla presente legge:
«2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma
2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore, per
l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di
effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a
condizione che il personale promosso abbia compiuto
venticinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva.».
Art. 5-bis. Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto
alimentare (( 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai flni del bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
29 dicembre 2000, n. 413, recante «Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare
del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e
sua esecuzione»:
«Art. 3. - 1. In attuazione del programma di aiuto
alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi
della quota di partecipazione italiana, secondo le
indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
beneficiari e con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,
recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e
l'Ente irriguo umbro-toscano», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e'
prorogato di cinque anni.».
Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e' autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attivita' connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca
«Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
- Si trascrive il testo del comma 27 e del comma 57
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che
eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale
5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che
presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le
scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.
"57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
disciplina ivi prevista.".
Art. 8. Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrizioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali gia' assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
"Tabella A
(articolo 1-sexies)

| |Indennizzi |
| |restrizione |
|Indennizzi |movimentazione | Regione |profilassi euro |euro |Totale euro --------------------------------------------------------------------- Lazio |1.740.973,55 |0,00 |1.740.973,55 --------------------------------------------------------------------- Campania |2.026.014,80 |0,00 |2.026.014,80 --------------------------------------------------------------------- Marche |3.087,85 |5.457,30 |8.545,16 --------------------------------------------------------------------- Molise |413.816,49 |0,00 |413.816,49 --------------------------------------------------------------------- Umbria |59.151,06 |0,00 |59.151,06 --------------------------------------------------------------------- Toscana |2.670.353,25 |10.031,12 |2.680.384,37 --------------------------------------------------------------------- Sardegna |6.068.397,31 |0,00 |6.068.397,31 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo |81.193,80 |82.422,91 |163.616,72 --------------------------------------------------------------------- Basilicata |2.581.041,54 |0,00 |2.581.041,54 --------------------------------------------------------------------- Calabria |432.264,94 |0,00 |432.264,94 --------------------------------------------------------------------- Puglia |1.873.003,84 |0,00 |1.873.003,84 --------------------------------------------------------------------- Sicilia |75.701,56 |0,00 |75.701,56 --------------------------------------------------------------------- Liguria |0,00 |9.782,94 |9.782,94 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna |0,00 |617.305,72 |617.305,72 --------------------------------------------------------------------- Totale generale | | | ... |18.025.000,00 |725.000,00 |18.750.000,00}.