Gazzetta n. 265 del 2005-11-14
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. 232
Regolamento recante: «Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, in materia di dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che, tra l'altro, demanda ad uno o piu' regolamenti l'individuazione di particolari modalita' di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: "il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 368



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,
su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con
l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di coordinare le disposizioni del presente
decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la
difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo
svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed
europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1,
contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere
dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione
concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati
di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni
di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere
indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali
casi le amministrazioni richiedono direttamente al
Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene
espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
della meta'.
4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte
dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo
l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi
gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di
cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative
al trattamento di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione
dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto
previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuate particolari modalita' di applicazione del
presente decreto in relazione all'Amministrazione della
giustizia.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748
(Regolamento recante modalita' applicative del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione
della giustizia), come modificato dal regolamento qui
pubblicato:
"Art. 1 (Definizioni e finalita). - 1. Agli effetti del
presente regolamento, si intende per:
a) "decreto legislativo", il decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
b) "Amministrazione della giustizia", il complesso
degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia
e giustizia e degli archivi notarili, nonche' l'insieme
degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione
ordinaria;
c) "dirigente responsabile", il dirigente generale di
cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo o il
magistrato ad esso equiparato;
d) "Autorita'", l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi
informativi automatizzati dell'Amministrazione della
giustizia rispondenti alle finalita' di dotare gli organi
giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione
di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a
potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della
giurisdizione, denominati "sistemi informativi
automatizzati" negli articoli successivi.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, vedi
note alle premesse.