Gazzetta n. 266 del 2005-11-15
LEGGE 11 novembre 2005, n. 233
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono introdotte, per l'anno finanziario 2005, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo della legge 30 dicembre 2004, n.
312, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2004, n. 306, S.O.).



Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' sostituito dal seguente:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000 milioni di euro».



Note agli artt. 2 e 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata
legge n. 312 del 2004, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
milioni di euro.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
133, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. -
Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base «Interessi sui titoli del debito
pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' «Tesoro» del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e
«Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni
di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500
milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti»
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE,
Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per
importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Risorse proprie Unione
europea» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione
garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base
sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» e
«Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
personale gia' dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Fondi da ripartire per
oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni
a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto
nell'unita' previsionale di base «Aree sottoutilizzate»
(investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di
unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
iscritto nell'unita' previsionale di base «Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici»
(interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 e' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base «Interventi
diversi» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione all'unita' previsionale di base «Acquedotti e
fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
«Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di
responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di
base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonche' le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Politiche di
sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
base «Calamita' naturali e danni bellici» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Politiche di
sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base «Prelevamenti
da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilita'
«Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello
stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e
cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Tesoro» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in
essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita'
previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 alle competenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire
per l'anno 2005 alle unita' previsionali di base del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita» di pertinenza del centro di
responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
25. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Guardia di
finanza» del medesimo stato di previsione.
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati
di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia
e delle finanze (Appendice n. 1).
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme
contenute nel capo I del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in
applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio
in ente pubblico economico.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra
l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario
nazionale» e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
«Federalismo fiscale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro
di responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese
pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
35. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui
ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
relative agli interventi connessi alle politiche antidroga,
in applicazione dell'art. 6-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' per
l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel
limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione
dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici
dismessi ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi.
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie
fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito
delle pertinenti unita' previsionali di base.».



Art. 3.
Stato di previsione del Ministero dell'interno
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali».



Note agli artt. 2 e 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata
legge n. 312 del 2004, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle
spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
milioni di euro.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
133, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. -
Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base «Interessi sui titoli del debito
pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' «Tesoro» del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e
«Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni
di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500
milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art.
12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti»
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE,
Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per
importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Risorse proprie Unione
europea» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione
garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base
sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» e
«Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
personale gia' dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito
dell'unita' previsionale di base «Fondi da ripartire per
oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni
a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto
nell'unita' previsionale di base «Aree sottoutilizzate»
(investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di
unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
iscritto nell'unita' previsionale di base «Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici»
(interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 e' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base «Interventi
diversi» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione all'unita' previsionale di base «Acquedotti e
fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base
«Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di
responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di
base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
interessate, nonche' le eventuali successive variazioni,
dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Politiche di
sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
base «Calamita' naturali e danni bellici» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Politiche di
sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base «Prelevamenti
da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilita'
«Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello
stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e
cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Tesoro» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in
essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita'
previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 alle competenti unita' previsionali di
base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire
per l'anno 2005 alle unita' previsionali di base del titolo
III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita» di pertinenza del centro di
responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli
oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
25. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
«Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilita' «Guardia di
finanza» del medesimo stato di previsione.
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di
Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati
di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia
e delle finanze (Appendice n. 1).
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme
contenute nel capo I del titolo V del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in
applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio
in ente pubblico economico.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della
relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra
l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario
nazionale» e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
«Federalismo fiscale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro
di responsabilita' «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese
pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche
nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
35. Le disponibilita' conservate nel conto dei residui
ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
relative agli interventi connessi alle politiche antidroga,
in applicazione dell'art. 6-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' per
l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel
limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione
dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici
dismessi ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi.
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie
fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito
delle pertinenti unita' previsionali di base.».



Art. 4.
A l l e g a t i
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2005 negli allegati 1 e 2 alla legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

GLI ALLEGATI 1 E 2, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 4, NONCHE¨ LE TABELLE
RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI,
SONO STATI APPROVATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LE
SEGUENTI MODIFICAZIONI (1).
(1) Le parti modificate sono stampate in neretto.

----> Vedere tabelle da pag. 6 a pag. 13 <----

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3525):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Siniscalco) il 1° luglio 2005.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 12 luglio 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20, 22, 27, 28 settembre 2005.
Relazione scritta presentata il 28 settembre 2005 (atto
n. 3225-A relatore sen. Ciccanti).
Esaminato in aula il 29 settembre 2005; il 4 ottobre
2005 ed approvato il 5 ottobre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6119):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, l'11 ottobre 2005, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 19 e 20 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 24 ottobre 2005 ed approvato
l'8 novembre 2005.
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 29 <----
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 31 a pag. 123 <----

----> Vedere allegato da pag. 124 a pag. 210 <----