Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 ottobre 2005 |
Riconoscimento, al sig. Petro Arben, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig. Petro Arben, nato a Gradisht Lushnje (Albania) il 2 dicembre 1969, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di inxhinier mekanik per makineri, conseguito presso l'«Universitetit Politek nik Tirane» in data 5 luglio 1994 e che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Perugia, come da quest'ultima confermato in data 13 aprile 2001; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni; Decreta: Art. 1. Al sig. Petro Arben, nata a Gradisht Lushnje (Albania) il 2 dicembre 1969, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. | Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo. | Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 ottobre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2 e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale. |
|
|