Gazzetta n. 266 del 2005-11-15
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 31 ottobre 2005, n. 1188
Modalita' per l'applicazione nel 2006 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito consorzi export).
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.
Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo e' subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.
La presente circolare potra' subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
Infine, si evidenzia che la presente circolare indica - come di prassi - le modalita' riguardanti la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2005 e le modalita' per l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2006.
Inoltre, in via eccezionale, quest'anno con l'atto in questione si stabiliscono anche le modalita' riguardanti la liquidazione dei contributi relativamente ai programmi che saranno realizzati nel 2006. Cio' consente di impostare - fin da quest'anno e a regime dall'anno prossimo - circolari annuali applicative della legge n. 83/1989 che indicheranno contestualmente sia le modalita' di approvazione sia quelle di rendicontazione delle attivita' promozionali relative al medesimo periodo di programmazione. Tale nuova impostazione, piu' coerente con la logica di progettualita' richiesta al fine di accedere ai benefici della legge n. 83/1989, garantisce, fin da quest'anno, una maggiore trasparenza e certezza circa le modalita' di rendicontazione dei programmi che i consorzi intendono realizzare. Inoltre, tale razionalizzazione permette una piu' consona disciplina dell'intero procedimento amministrativo sottostante all'applicazione della legge in questione, da cui derivano semplificazioni e minori oneri per i beneficiari stessi.
Sezione I Scopo della concessione dei contributi.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto, il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite. Definizione di consorzio multiregionale.
4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export che abbiano piu' di sessanta imprese associate, il requisito minimo e' fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino a1 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso. Destinatari dei contributi: requisiti.
6. Possono accedere ai contributi per le attivita' promozionali i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento.
7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005) con cui e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).
9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
Sezione II Presentazione delle domande.
10. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli, la non sottoscrizione da parte del legale rappresentante o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.
12. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export, secondo le modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilita', attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
13. Le scadenze per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono cosi' stabilite:
domanda di approvazione del programma 2006: 15 dicembre 2005;
domanda di liquidazione del contributo sul programma 2005: 15 aprile 2006;
domanda di liquidazione del contributo sul programma 2006: 15 aprile 2007.
14. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
Sezione III Presentazione della domanda di contributo per il pro gramma promozionale 2006.
15. I consorzi export che intendono accedere al contributo sulle attivita' promozionali da realizzare nel 2006, devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda in questione deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato ed inviata al Ministero entro il 15 dicembre 2005.
16. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneita' del consorzio export a chiedere il contributo:
fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda (qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute);
certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio export risulta svolgere attivita' e non e' soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione puo' essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilita';
verbale di approvazione del programma promozionale da parte degli organi statutariamente competenti;
elenco delle imprese consorziate redatto secondo il seguente schema e firmato dal legale rappresentante:

=====================================================================
| | | | Tipologia di Denominazione,| | | | attivita'
sede legale, | | | | (industriale,
sede | | | | commerciale,
operativa, | |n. iscrizione | Settore |artigianale, di
recapiti |Regione| CCIAA | merceologico | servizi) =====================================================================

schema riepilogativo dell'intero programma promozionale secondo il modello B (da inviare anche in formato elettronico su floppy-disk o CD)
piano di copertura dei costi del programma complessivo con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, secondo lo schema di seguito indicato e sottoscritto dal legale rappresentante:

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| Copertura ---------------------|---------------------------------------------
| Risorse proprie (*) euro Costo totale del | Contributo atteso del ministero euro
programma euro .....| Altri contributi pubblici euro
| Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.
17. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base dei seguenti elementi come riportato nel modello C (da compilare per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD):
scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato;
obiettivo di ciascun progetto;
predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati (cfr. punto 22 e segg.);
azioni promozionali che compongono il progetto (con descrizione analitica dei contenuti, delle fasi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);
interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
costo di ciascuna azione al netto di IVA;
costo totale del progetto al netto di IVA;
Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
18. L'attivita' promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto non sono ammessi a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto. Progetti preferenziali.
19. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attivita' promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti o le azioni che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: associazioni di categoria, consorzi export, consorzi agro-alimentati e turistico-alberghieri, camere di commercio italiane all'estero, camere italo estere in Italia. Possono essere considerati altresi' preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. Non si considera collaborazione sinergica la mera acquisizione di servizi, ancorche' personalizzati, dal soggetto partner.
20. Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse finanziarie, e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali puo' essere concesso un contributo pari al limite massimo fissato per ciascuna tipologia di consorzi export dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e dagli articoli n. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonche' la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla meta' del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.
21. Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato da una preventiva dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, nella quale si esplicita il ruolo ricoperto da questi nell'esecuzione dell'iniziativa promozionale e nella quale il partner indica quali azioni sono a suo carico o eventualmente presentate a valere su altre leggi di sostegno e si impegna altresi' a non richiedere finanziamenti pubblici sulle medesime voci di spesa. Misurazione del raggiungimento degli obiettivi.
22. Ogni progetto dovra' specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovra' specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;
b) per standard il valore atteso di un certo indicatore; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.
23. Nella presentazione del programma, occorre precisare l'obiettivita' dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche. Ammissibilita' dei progetti.
24. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2006. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
25. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
26. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
a) partecipazione a fiere estere;
b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;
c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
d) pubblicita' effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;
e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f) missioni di operatori esteri in Italia;
g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;
h) azioni dimostrative, degustazioni;
i) ricerche di mercato;
j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
k) formazione ed educationals per operatori esteri;
l) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche. Spese ammissibili.
27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Tali spese generali e di personale devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attivita' conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.
28. Sono riconosciute le spese di viaggio e soggiorno sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale nonche' quelle sostenute per non piu' di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio. Qualora a rendiconto siano presenti voci di spesa non congrue o improprie le stesse non saranno accolte.
29. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.
30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela gia' acquisita. Sono altresi' escluse le spese che non promuovono il consorzio nella sua generalita'. Approvazione del programma.
31. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2006. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.
32. Il Programma gia' presentato potra' essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2006. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma promozionale 2006, anche se prevedono una minore spesa o una diversa successione temporale delle azioni gia' comunicate.
33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto:
della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
della validita' tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni. La validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attivita' promozionale 2006 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
dalla completezza delle informazioni fornite.
Sezione IV Modalita' di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2005 e 2006.
34. Le istruzioni riportate di seguito sono relative alla liquidazione del programma 2005 e dovranno essere seguite anche per la liquidazione del programma 2006. I riferimenti specifici riferiti al 2006 sono di volta in volta indicati tra parentesi quadre.
35. Il Consorzio export, che nel corso del 2005 [2006] abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, puo' inoltrare la rispettiva richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute entro il 15 aprile 2006 [15 aprile 2007], utilizzando il modello D.
36. Il legale rappresentante del Consorzio export dovra' rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la regolarita' della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresi' l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attivita' ammesse al finanziamento (Modello D.
37. La rendicontazione dovra' essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
38. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovra' specificare la relativa copertura con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovra' altresi' specificare gli introiti derivanti da pubblicita' od altro.
39. Al fine di ottenere la liquidazione dei contributi il consorzio e' tenuto ad inviare la seguente documentazione:
copia dello statuto modificato (se ricorre);
certificato camerale come descritto al punto16;
elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 16;
copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2005 [2006], redatto anche in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e dalla nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile:
copia della nota di deposito del bilancio da cui risultino gli estremi del deposito stesso presso la C.C.I.A.A.
relazione sull'esecuzione del programma 2005 [2006], suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il modello E e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;
distinta delle voci di spesa, al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante, che ne attesta la veridicita' (modello F); le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es. numero di bonifico);
ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle spese vanno dettagliate quelle riferite ad attivita' promozionali svolte all'estero, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;
prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,07;
ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilita' della sede (proprieta', contratto di locazione, comodato) nella quale opera personale dipendente del consorzio export o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonche' componenti degli organi sociali, nonche' da personale messo a disposizione dalla regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della societa' di servizi);
ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilita' della sede (contratto di locazione, personale dipendente) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato; le sedi previste dai contratti di rappresentanza in esclusiva sono equiparate a strutture stabili, la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attivita' commerciale o di deposito. Conservazione della documentazione di spesa.
40. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Valutazione del rendiconto e determinazione del contributo spettante.
41. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato; esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Al riguardo, il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti e puo' ammettere compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al programma approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
42. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati:
40% delle spese ammesse per i consorzi export, che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di cinque anni;
60% delle spese ammesse per i consorzi export con sede legale in territori dell'ob. 1, le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
70% delle spese ammesse per i consorzi export, che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non piu' di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.
43. Il contributo non puo' superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi export aventi fino a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
44. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
45. La liquidazione del contributo e' comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero. Ispezioni e verifiche.
46. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
47. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
48. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo. Reperimento della normativa.
49. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it dal quale e' possibile scaricare, in particolare, i file in formato word ed excel relativi ai modelli B e C da allegare alla domanda anche in formato elettronico su floppy disk o CD. Come contattare il Ministero.
50. Per informazioni e chiarimenti e' possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;
dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - Tel. 06-59647548 06-59932460 - Fax 06-59932454 - e-mail: promo3@ mincomes.it
coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone - Tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it
incaricati dell'istruttoria:
sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629;
sig.ra Paola Pellegrini - Tel. 06-59932462;
sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521.
Pubblicazione: la presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2005
Il direttore generale
per la promozione degli scambi
Caprioli
Allegato

----> Vedere Modello A alle pagg. 45 - 46 <----
Allegato

----> Vedere Modello B a pag. 47 <----
Allegato

----> Vedere Modello C a pag. 48 <----
Allegato

----> Vedere Modello D alle pagg. 49 - 50 <----
Allegato

----> Vedere Modello E a pag. 51 <----
Allegato

----> Vedere Modello F alle pagg. 52 - 53 <----