Gazzetta n. 266 del 2005-11-15 |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
DETERMINAZIONE 31 ottobre 2005 |
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio, dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno. |
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IL DIRETTORE REGIONALE per la Toscana In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana e' chiamato a esprimersi in merito alla mancata erogazione dei servizi nella sezione staccata del territorio di Portoferraio in data 21 ottobre 2005. Determina: E' accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 21 ottobre 2005. Motivazioni. L'adesione dei lavoratori allo sciopero del 21 ottobre 2005, proclamato da CUB, USIAIT, Cobas, ha comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraio. Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 9212, in data 21 ottobre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; il suddetto sciopero puo' essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione. La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata. L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 391 in data 26 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento. Riferimenti normativi. Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999. Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000. Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari. Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961. Legge 25 ottobre 1985, n. 592. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del presente provvedimento sara' chiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 31 ottobre 2005 Il direttore regionale: Macchia |
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