Gazzetta n. 267 del 2005-11-16 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 ottobre 2005 |
Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione stazione di revisione: NAUTICAL S.a.s., in Trapani. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici; Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 1° settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2003, con il quale e' stata approvata la stazione di revisione NAUTICAL S.a.s. con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74; Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione e' abilitata a revisionare; Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Palermo con verbale in data 15 giugno 2005: Decreta: Art. 1. E' approvata la stazione di revisione NAUTICAL S.a.s. con sede in Trapani, via Regina Elena n. 74. |
Art. 2. La stazione di cui all'art. 1 e' abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili con diametro inferiore a quattro metri, escluse le zattere ammainabili; dispositivi di evacuazione marini di lunghezza non superiore a quattro metri. |
Art. 3. La stazione di revisione comunica tempestivamente alla Direzione marittima di Palermo l'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori di dispositivi nonche' l'eventuale cessazione dei rapporti gia' in essere. La stazione di revisione dovra' adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che e' abilitata a revisionare. |
Art. 4. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto del 1° settembre 2003, citato in premessa, e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2005 Il comandante generale: Dassatti |