Gazzetta n. 269 del 2005-11-18
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 7 novembre 2005, n. 1717
Regolamento CE 2792/99 - Misura 3.4 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, interventi multiregionali. Disposizioni domanda di liquidazione.

Con circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2003 sono state disposte le modalita' di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti dal Docup pesca 2000-2006, di cui al regolamento CE 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
Con successivo decreto del 26 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2004, e' stata approvata la graduatoria di merito relativa alla misura 3.4 di cui al regolamento (CE) 2792/99 ĞImpianti multiregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti itticiğ;
Tutti i progetti ritenuti idonei sono stati ammessi ai benefici di cui al regolamento 2792/99 pertanto un diverso ordine della graduatoria non pregiudica l'ammissione ai benefici in argomento purche' il progetto mantenga al temine dei lavori un punteggio minimo di 20 punti riconosciuti ai sensi delle condizioni di priorita' di cui la punto 9, lettera c), della medesima circolare;
Tenuto conto che il punteggio e' stato assegnato in relazione ai requisiti in possesso al momento della domanda di contributo, ed in funzione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, e ritenuto opportuno attendere un tempo ragionevolmente sufficiente affinche' la realizzazione dei lavori consenta la concretizzazione degli obiettivi perseguiti;
Si dispone:
a) il soggetto destinatario del contributo, al momento della presentazione della domanda di liquidazione dello stato finale del progetto, dovra' dimostrare all'Amministrazione di possedere i punteggi assegnati in graduatoria in misura non inferiore ai 20 punti, punteggio minimo indispensabile per l'ammissione di un progetto a contributo.
Viceversa all'atto della domanda di liquidazione dello stato finale dei lavori, la ditta beneficiaria potra' chiedere all'Amministrazione una proroga di durata non superiore ai due anni, per la dimostrazione del possesso del punteggio assegnato, che comunque non potra' alla scadenza del periodo essere inferiore a 20 punti;
b) in caso di concessione della proroga di cui al precedente punto a) l'Amministrazione provvedera' ad erogare il contributo spettante, previa presentazione di fidejussione bancaria, redatta secondo l'allegato 1, rilasciata a garanzia del raggiungimento del punteggio assegnato e comunque non inferiore a 20 punti.
La mancata dimostrazione del raggiungimento del punteggio sopraindicato, entro il termine prorogato, comportera' la decadenza del contributo e la restituzione delle somme erogate da parte del beneficiario, ovvero dalla banca garante, maggiorate degli interessi come per legge.
Roma, 7 novembre 2005
Il direttore generale reggente
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Ambrosio