Gazzetta n. 272 del 2005-11-22
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2005
Disposizioni in materia di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica in assetto di unificazione di proprieta' e gestione della rete di trasmissione nazionale. (Deliberazione n. 226/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 2005;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 25 giugno 1999);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione alla societa' Gestore rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 17 luglio 2000);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 di approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005 recante concessione al Gestore della rete delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato (di seguito: decreto 20 aprile 2005), vigenti dalla data di avvenuta unificazione tra proprieta' e gestione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
gli allegati alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 aprile 2000, n. 75/00 (di seguito: deliberazione n. 75/00);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
la deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2005, n. 15/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
la lettera congiunta del Gestore della rete e della societa' Terna S.p.a. in data 26 ottobre 2005, prot. n. AD/P2005000192 (prot. Autorita' n. 25303 del 27 ottobre 2005) in cui si comunica che in data 1° novembre 2005 si verifichera' l'effetto traslativo del ramo di azienda corrispondente alle attivita' di trasmissione e di dispacciamento del Gestore della rete verso la societa' Terna S.p.a. (di seguito: lettera 26 ottobre 2005);
Considerato che:
ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, al Gestore della rete sono state attribuite:
a) le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo che costituiscono l'oggetto della concessione di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica di cui al decreto 17 luglio 2000;
b) alcune funzioni amministrative connesse all'attivita' di compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, nonche' dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;
l'Autorita' e' competente, ai sensi della legge n. 481/1995 ed in forza delle disposizioni poste dal decreto legislativo n. 79/1999, in materia di:
a) regolazione dei servizi di pubblica utilita', tra cui si annoverano i pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale richiamati alla lettera a) del precedente alinea nonche';
b) definizione, anche a seguito di decreti ministeriali, di alcuni aspetti della disciplina connessa alle funzioni amministrative intestate al Gestore della rete di cui alla lettera b) del precedente alinea;
ai sensi della deliberazione n. 75/00, come confermata dal decreto 22 dicembre 2000, e della deliberazione n. 168/03, i pubblici servizi richiamati al precedente alinea sono definiti come segue, rispettivamente:
a) per «trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale» si intende l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla RTN. Dell'attivita' di trasmissione fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:
1) gestione unificata della RTN e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima, ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attivita' di trasmissione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto 25 giugno 1999;
2) decisione su base annuale degli interventi di manutenzione sulla medesima rete;
3) programmazione e individuazione degli interventi di sviluppo della medesima rete, nonche' le seguenti funzioni attualmente svolte dalle societa', di cui ai successivi alinea, tra cui figura la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), e appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna delle quali opera su una porzione di RTN nella propria disponibilita' in forza di un rapporto convenzionale con il Gestore della rete;
4) esercizio, inteso come utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori della rete di trasmissione nazionale secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della rete. Dell'esercizio fanno parte:
i. la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome;
ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
iv. il controllo dello stato degli impianti;
v. le ispezioni sugli impianti;
5) manutenzione ordinaria, intesa come attivita' che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'attivita';
6) manutenzione straordinaria, intesa come attivita' che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;
7) sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza. Lo sviluppo infrastrutturale puo' essere determinato da:
i. decisioni assunte dal Gestore della rete in attuazione della funzione di cui al soprarichiamato punto 3;
ii. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;
iii. esigenze di razionalizzazione della configurazione degli impianti al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;
iv. modifica della configurazione degli impianti, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;
b) per «dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale» si intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
i. degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
ii. delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
iii. della rete rilevante intesa come l'insieme della RTN, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla RTN in almeno un punto di interconnessione;
iv. dei circuiti di interconnessione con le reti estere, e finalizzata ad assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, l'affidabilita' del servizio elettrico, l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, nonche' il buon esito dell'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica. Dell'attivita' di dispacciamento fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:
1) approvvigionamento di risorse del sistema elettrico nazionale ai fini della:
i. gestione delle congestioni della rete rilevante;
ii. predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
iii. garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
iv. gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
2) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale nei diversi cicli esecutivi;
3) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
nell'assetto odierno:
a) nell'ambito dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della relativa rete, il Gestore della rete instaura rapporti contrattuali che disciplinano le funzioni di esercizio, manutenzione e realizzazione di potenziamenti delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale; e che detti rapporti si inquadrano in una convenzione conforme alla convenzione-tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, nel testo predisposto dall'Autorita' con deliberazione n. 75/00 ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive con il decreto 22 dicembre 2000; e che detta convenzione viene stipulata tra il medesimo Gestore e le societa' appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, vale a dire le societa' proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale tra cui si annovera Terna;
b) a decorrere dal 1° aprile 2004, vale a dire dalla data di entrata in vigore del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 168/03, l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e' svolta dal Gestore della rete che, per alcuni aspetti correlati con il funzionamento del mercato del giorno prima e del mercato del servizio di dispacciamento, si avvale della societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. a mezzo di un rapporto disciplinato da una convenzione tra i medesimi Gestori ed espressamente previsto dalla deliberazione n. 168/03;
Considerato che:
partendo dal presupposto che l'unificazione della proprieta' e della gestione della RTN, prevista dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 290/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilita' del sistema elettrico nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 innova l'assetto della societa' esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo:
a) la segregazione delle attivita' attualmente svolte dal Gestore della rete di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e delle attivita' di cui al decreto legislativo n. 387/2003, nonche' le partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed Acquirente unico S.p.a., rispetto a quelle attinenti l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
b) l'unificazione della quasi totalita' della proprieta' e della gestione della RTN, mediante trasferimento dal Gestore della rete a Terna, ad oggi proprietario prevalente della RTN (oltre il 90%), delle attivita', delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi attinenti all'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, ivi inclusa la titolarita' delle convenzioni stipulate di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999;
c) che l'Autorita', anche al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della RTN, valuti e, se del caso, disponga l'adozione di meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, in seguito al trasferimento di cui alla lettera b) del precedente alinea, la proprieta' della quasi totalita' della RTN risultera' stabilmente nella disponibilita' del soggetto esercente anche il servizio di dispacciamento, con cio' determinando un incremento in termini di efficienza delle funzioni di coordinamento tra il dispacciamento e la trasmissione che non erano possibili nel regime previgente al 1° novembre 2005; e che, conseguentemente, l'attivita' di trasmissione va progressivamente concentrandosi su un'attivita' di carattere infrastrutturale;
stante quanto indicato ai precedenti alinea, la porzione di RTN non in capo a Terna, restera' distribuita tra una pluralita' di soggetti, sebbene siano da prevedere aggregazioni di porzioni di RTN in Terna in seguito alla definizione dei meccanismi di cui alla lettera c) del precedente alinea; e che, pertanto, data la potenziale composizione pluralistica della proprieta' della RTN:
a) la programmazione dello sviluppo del sistema di trasmissione, posto in capo a Terna, deve essere sottratta a possibili conflitti di interesse dovendo rispondere ad un obiettivo di massimizzazione del beneficio generale del sistema, piuttosto che ad una massimizzazione della remunerazione delle sole infrastrutture di trasmissione;
b) deve essere prevista la sussistenza di un modello analogo a quello attualmente esistente, sebbene ridotto in entita', che prevede la regolazione dei rapporti e delle attivita' concernenti la realizzazione, la messa a disposizione e la gestione di infrastrutture di trasmissione nella disponibilita' di societa' diverse da Terna;
in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nel nuovo assetto delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, l'attivita' di dispacciamento assume un carattere di prevalenza strategica potendo attribuire a tale attivita' le funzioni di programmazione nel breve, medio e lungo termine, nonche' di gestione in tempo reale, del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la RTN e la conduzione dei relativi impianti, mediante l'approvvigionamento e la gestione di risorse dedicate, nonche' mediante la gestione di esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:
a) la variazione della capacita' di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della RTN, ad esempio il potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;
b) l'estensione geografica della RTN, ad esempio connessioni alla RTN medesima di nuovi soggetti o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;
c) dismissione di elementi della RTN;
d) incremento della flessibilita' operativa della RTN, ad esempio mediante l'installazione nella RTN medesima di opportuni dispositivi;
l'art. 7 dell'allegato al decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la gestione unificata della RTN, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui puo' essere proprietaria, da svolgere, tra l'altro, in conformita' agli indirizzi del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' dell'art. 2 della legge n. 290/2003 come successivamente modificata dalla legge n. 239/2004; e che, in particolare, Terna, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralita' e non discriminazione:
a) gestisce i flussi di energia elettrica i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;
b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui dispone Terna, la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il costo del servizio e degli approvvigionamenti;
c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;
d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacita' di trasmissione;
e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilita', o che si trovino all'interno delle stazioni o appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonche' qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;
f) delibera gli interventi di manutenzione dell'intera RTN, ed esegue le relative attivita' sulla porzione di RTN di cui e' proprietaria o di cui ha la disponibilita' o su cui comunque ha facolta' di intervenire;
g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalita' previste dalla normativa di riferimento;
h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita', sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;
i) adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulla base di direttive emanate dall'Autorita', regole tecniche di carattere obiettivo e non per l'accesso e l'uso della RTN, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;
j) esercita le altre attivita', anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;
k) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attivita' connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, nel servizio di:
a) trasmissione sono ricomprese le funzioni riguardanti:
i. l'esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di Terna e degli altri proprietari di rete, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
ii. la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture;
iii. lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
b) dispacciamento sono ricomprese le funzioni riguardanti:
i. la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
ii. l'approvvigionamento di risorse ai fini della:
gestione delle congestioni della rete rilevante;
predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
iii. la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonche' la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
iv. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
v. la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 290/2003;
Considerato che:
il Gestore della rete ha predisposto, anche sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04, il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento), positivamente verificato dall'Autorita', per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;
come indicato nella lettera 26 ottobre 2005, in data 1° novembre 2005 si verifichera' l'effetto traslativo del ramo di azienda del Gestore della rete corrispondente alle funzioni di trasmissione e dispacciamento verso Terna; e che di conseguenza, in tale data, Terna assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e, contemporaneamente, subentra nelle attribuzioni e nelle obbligazioni derivanti dalle disposizioni dell'Autorita' in materia di regolazione e di controllo dei pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento sul territorio nazionale, gia' in capo al Gestore della rete sino alla predetta data;
Considerato, infine, che:
l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce che sia dovuto al Gestore della rete un corrispettivo determinato dall'Autorita', tra l'altro, in maniera tale da incentivare il medesimo Gestore allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
l'Autorita' con deliberazione n. 5/04 ha gia' stabilito modalita' di natura incentivante per la remunerazione del capitale investito nelle infrastrutture di trasmissione;
il servizio di dispacciamento e' sottoposto ad una regolazione incentivante semplificata che si richiama a principi di economicita' nell'approvvigionamento e nella gestione delle risorse necessarie all'erogazione di tale servizio; e che tale schema di incentivazione, a seguito della unificazione tra proprieta' e gestione, e' suscettibile di essere sviluppato alla luce degli attuali possibili schemi di regolazione di carattere incentivante gia' adottati in ambito europeo in materia di dispacciamento;
Ritenuto che sia opportuno:
ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento, ed a seguito dell'unificazione tra proprieta' e gestione, precisare le funzioni ricomprese nei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento;
indicare la data da cui si applica il Codice di trasmissione e dispacciamento;
conferire mandato al direttore responsabile della Direzione energia elettrica dell'Autorita' affinche':
a) proponga all'Autorita' uno o piu' provvedimenti per l'aggiornamento testuale della normativa vigente relativa alle funzioni afferenti ai servizi di trasmissione e dispacciamento, nonche' alle funzioni attribuite al Gestore della rete antecedentemente il 1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento in Terna;
b) svolga opportuni studi, anche in collaborazione con la direzione studi strategie e documentazione dell'Autorita', circa la praticabilita' di nuovi schemi di regolazione incentivante per il servizio di dispacciamento, tenendo conto di esperienze europee in materia e giungendo a proposte operative da sottoporre a consultazione;
Delibera:

1. Ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, dal 1° novembre 2005, i medesimi servizi ricomprendono almeno le seguenti funzioni in ragione di quanto considerato nelle motivazioni del presente provvedimento; rispettivamente:
a) trasmissione, articolata in:
i. esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di Terna e degli altri proprietari di rete, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
ii. manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture;
iii. sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
b) dispacciamento, articolato in:
i. programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
ii. approvvigionamento di risorse ai fini della:
gestione delle congestioni della rete rilevante;
predisposizione di adeguata capacita' di riserva;
garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
iii. determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonche' la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
iv. aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
v. predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 290/2003.
2. Di considerare applicabile dalla data di cui al precedente punto 1 il Codice di trasmissione e dispacciamento, secondo le condizioni disposte dall'Autorita', per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;
3. Di conferire mandato al direttore responsabile della direzione energia elettrica dell'Autorita' affinche':
a) proponga all'Autorita' uno o piu' provvedimenti per l'aggiornamento testuale della normativa vigente relativa alle funzioni afferenti ai servizi di trasmissione e dispacciamento, nonche' alle funzioni attribuite al Gestore della rete antecedentemente il 1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento in Terna;
b) svolga opportuni studi, anche in collaborazione con la direzione studi strategie e documentazione dell'Autorita', circa la praticabilita' di nuovi schemi di regolazione incentivante per il servizio di dispacciamento, tenendo conto di esperienze europee in materia e giungendo a proposte operative da sottoporre a consultazione.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle attivita' produttive, al Gestore della rete ed a Terna.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 28 ottobre 2005
Il presidente: Ortis