Gazzetta n. 272 del 2005-11-22 |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 27 maggio 2005 |
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia - primo stralcio funzionale. (Deliberazione n. 67/05). |
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include - nell'ambito degli Hub interportuali, gli interporti di Nola-Battipaglia-Marcianise, con un costo complessivo di 361,520 Meuro; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 e con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «1° Stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia», individuando quale «soggetto aggiudicatore» la societa' «Salerno interporto S.p.A.»; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 13 aprile 2005, n. 185, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Interporto di Battipaglia», proponendo l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni ed ai soli fini procedurali, del progetto definitivo del 1° stralcio funzionale dell'opera; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che il progetto definitivo di cui si propone l'approvazione - salve talune modifiche di ordine formale e funzionale puntualmente esposte - e' sostanzialmente rispondente al progetto preliminare approvato con la delibera n. 112/2003 citata nelle premesse ed alle prescrizioni dettate da questo Comitato in sede di approvazione, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera, giusta attestazione resa dal Coordinatore della progettazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002; che il 1° stralcio funzionale dell'interporto in argomento, come indicato nella predetta delibera n. 112/2003, comprende le opere ferroviarie necessarie per l'utilizzo dei binari dello scalo di Battipaglia, l'impiantistica generale e la sistemazione delle aree esterne, il capannone C3 con funzione primaria di magazzino transito merci e la ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray da destinare a sede degli uffici della societa' di gestione; che in data 27 maggio 2004 il progetto definitivo e' stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore alle amministrazioni interessate ed ai gestori di opere interferenti e che in data 15 luglio 2004 si e' tenuta la Conferenza di servizi convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota del 16 febbraio 2005, ha reso noto l'esito positivo della verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare, verifica svolta dalla Commissione speciale V.I.A. ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, comunicando nel contempo che non sussistono elementi per formulare proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo; che analogo parere favorevole e' stato espresso dal Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota 14 marzo 2005, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nella stessa nota; che gli enti gestori delle interferenze e le Amministrazioni competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni (regione Campania, provincia di Salerno, comune di Battipaglia, Autorita' di bacino Destra Sele, Consorzio area di sviluppo industriale di Salerno, R.F.I. S.p.A., ENEL S.p.A., A.S.L. Salerno 2 e SNAM S.p.A.), in sede di Conferenza di servizi o con atti successivi, si sono pronunciati sul progetto definitivo in argomento, esprimendo pareri favorevoli o rilasciando le autorizzazioni di competenza, con talune prescrizioni cui il soggetto aggiudicatore si e' impegnato ad ottemperare in fase di redazione del progetto esecutivo; che, con apposita attestazione, il responsabile del procedimento e il coordinatore della progettazione dichiarano che le interferenze sono state tutte risolte, tranne quelle concernenti la Societa' Enel distribuzione S.p.A., l'Autorita' di bacino Destra Sele e l'A.S.L. Salerno 2, per le quali i medesimi allegano i cronoprogrammi di risoluzione; che il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' a mezzo annuncio su due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale; sotto l'aspetto attuativo: che, ai sensi della delibera n. 143/2002 citata nelle premesse, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP E71D03000000001; che per la realizzazione dell'opera e' previsto il ricorso all'appalto integrato; che, secondo il cronoprogramma allegato alla relazione istruttoria, l'entrata in esercizio e' prevista nell'aprile 2007; sotto l'aspetto finanziario: che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale dell'opera viene confermato in 18.197.929,96 euro, di cui 13.212.766,76 euro per lavori ed oneri per la sicurezza e 4.985.163,20 euro per somme a disposizione, e che tale costo - nella cifra arrotondata di 18,198 Meuro - trova integrale copertura nelle disponibilita' esistenti e provenienti, come esposto nella richiamata delibera n. 121/2003: per 8,003 Meuro, dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (P.O.R. Campania); per 7,747 Meuro, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quale contributo a carico dello Stato; per 2,448 Meuro - pari al 13,45% del costo complessivo - da finanziamenti privati a carico della Salerno Interporto S.p.A.; che, fermo restando il suddetto costo complessivo dell'intervento, la ripartizione dello stesso evidenzia, rispetto al progetto preliminare approvato, una riduzione dell'importo dei lavori di 274.780,49 euro, conseguente ad approfondimenti tecnici e progettuali per i movimenti di terra e le opere d'arte, ed un pari incremento delle somme a disposizione, causato principalmente dall'aumento dell'importo per gli espropri e dall'inserimento dei costi per il piano di monitoraggio ambientale richiesto dalla Commissione speciale V.I.A.; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica le modalita' di quantificazione delle varie voci di spesa; che il soggetto aggiudicatore ha altresi' prodotto- un'analisi costi-benefici riferita al 1° stralcio funzionale e i cui risultati - sottolinea - sono da leggere a livello congiunto con quelli dell'analisi effettuata per l'intero intervento nell'agosto 2003; che detta analisi evidenzia, con riferimento alle ipotesi di domanda di trasporto e di domanda d'insediamento considerate e tenendo conto delle «esternalita» - un valore attuale netto economico di 25,3 Meuro e un tasso di rendimento interno economico del 13,47%; Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo del «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva. La raccomandazione proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' riportata nella seconda parte del citato allegato 1 e concerne le tecniche di restauro della masseria «Torre Ray». Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a detta raccomandazione, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.3. E' altresi' approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori. 1.4. Gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione sono indicati nell'elaborato del progetto definitivo denominato «Piano particellare di esproprio», tav. n. 5. 1.5. Il soggetto aggiudicatore e' confermato nella societa' «Salerno Interporto S.p.A.». 2. Clausole finali.
2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia» approvato con la presente delibera. 2.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato. 2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 2.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente delegato Siniscalco
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377 | Allegato 1
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1. Prescrizioni.
Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalita' da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate. La strada provinciale 195 sia ripristinata a regola d'arte mediante il riempimento degli scavi con misto cementato, la sovrapposizione di uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 20 e la stesura del tappetino di usura avente uno spessore reso di cm 3 sull'intero piano viabile, previo scarifica del manto esistente. Inoltre dovra' essere ripristinata ed adeguata la segnaletica, eventualmente, danneggiata dai lavori di che trattasi. Tutti i reflui - sia essi meteorici, che civili e/o industriali - siano trattati e recapitati nel rispetto del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che nel rispetto delle vigenti norme sanitarie per accumuli idrici posti ad eventuale contatto antropico. Eventuali richieste per derivazioni e/o captazioni idriche dovranno seguire le procedure previste nell'apposito disciplinare approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale Destra Sele, a seguito di preventiva istanza da rivolgere alla competente amministrazione provinciale. Che la Interporto S.p.A. si faccia carico di quanto richiesto dall'ASIS per il tratto di nuova condotta necessario all'allaccio alla rete esistente, e cioe' potenziare la condotta idrica esistente con una nuova tubazione. In conseguenza dell'interferenza con il metanodotto «Adduzione e reti di distribuzione per l'area industriale di Battipaglia - DN 200 - 250-24 bar», attualmente in esercizio, adeguare l'opera alle fasce di rispetto, alle norme e alle condizioni per la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture stabilite nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 e successive modificazioni del Ministero dell'interno (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo di gas naturale con densita' non superiore a 0,8). Nella fascia di rispetto pari a metri 20 coassiale al metanodotto dovra' essere mantenuto l'attuale livello di copertura ne' potranno essere realizzate opere di qualsiasi genere. Eventuali incroci o percorsi in parallelo, a distanza inferiore a metri 2 dal metanodotto, con tubazioni non drenate (fognature, cavi elettrici, ecc.), derivanti da modifiche progettuali, dovranno essere preventivamente autorizzati da Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, e le modalita' esclusive degli stessi concordate con il Centro Snam Rete Gas di Salerno. Nessun lavoro che comporti scavo o in generale movimentazione terra potra' da parte di alcuno essere intrapreso, in prossimita' della condotta in esercizio, senza preventiva autorizzazione della Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, da richiedere presso il sopraccitato Centro Snam Rete Gas di Salerno che fornira' la necessaria assistenza, consistente nell'individuazione, senza alcun onere a carico della Salerno Interporto S.p.A., dell'esatta ubicazione della condotta mediante picchettamento. Gli spostamenti degli impianti interferenti di Enel dovranno essere richiesti almeno dodici mesi prima, concordando con Enel tempi e modalita'. Dovra' essere precisata la potenza da impegnare in termini di KW per l'intera opera. L'approvvigionamento idrico a mezzo di due pozzi artesiani da realizzare, cosi' come relazionato, sia dotato di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie per la destinazione d'uso prevista. I sistemi di smaltimento dei reflui di derivazione risultino essere proporzionati al numero massimo di utenze previste. 2. Raccomandazioni.
Per quanto riguarda il restauro della masseria «Torre Ray», utilizzare tecniche tradizionali legate al recupero degli edifici monumentali. | Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti-legge 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
|
|