Gazzetta n. 272 del 2005-11-22
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 novembre 2005
Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2006.

IL DIRIGENTE
dell'ufficio centrale stupefacenti

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2006;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2006, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

----> Vedere elenco da pag. 20 a pag. 22 <----

Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2005
Il dirigente: Guarino