Gazzetta n. 273 del 2005-11-23 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 settembre 2005 |
Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di compentenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2; Visto il proprio decreto n. 80675 del 25 luglio 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7830 concernente il «Fondo rotativo per le imprese»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66 relativi rispettivamente al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla filiera agroalimentare»; Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2003, n. 226, recante i criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come novellato con i decreti del 3 febbraio 2004, del 14 maggio 2004 e del 12 luglio 2004; Vista la Circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2004 - supplemento ordinario, di attuazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come modificato con circolare del 28 maggio 2004; Vista la Decisione della Commissione europea C(2003)4105 dell'11 novembre 2003, relativa al regime di aiuto di stato n. 381/2003 per i contratti di filiera; Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attivita' sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato, sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili; Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della predetta legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della normativa sopra richiamata; Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota del 1° marzo 2005, ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002; Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative, come di seguito disciplinate, risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea; D'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (nota SEG/556 del 22 aprile 2005); Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni relative ai contratti di filiera di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, previste dalla normativa richiamata nelle premesse, sono concesse secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata. | Art. 2. Modalita' di concessione delle agevolazioni relative ai contratti di filiera
1. Il contributo previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. 2. Nel caso di azioni per le quali i regimi di aiuti di stato approvati dalla Commissione europea prevedono che l'intensita' massima dell'agevolazione e' pari al cento per cento, il contributo pubblico verra' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. | Art. 3. Termini di rimborso del finanziamento a tasso agevolato
1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui all'art. 2, sono rimborsati nei termini di cui ai commi 2 e 3. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni. 3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza. | Art. 4. Restituzioni e revoche
1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, essere determinati: a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonche' gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni; b) le modalita' della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi. | Art. 5. Norma finale
Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2005 Il Ministro: Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 262 |
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