Gazzetta n. 275 del 2005-11-25
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2005, n. 241
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunita' e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' applicative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Micciche', Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 37 dello Statuto della
Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
"Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali,
che hanno la sede centrale fuori del territorio della
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti
medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione
ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
che ha approvato lo Statuto della Regione siciliana, e'
citato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 settembre 1965, n. 235.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Nota all'art. 1:
L'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e'
riportato nella "Nota al titolo".