Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 novembre 2005 |
Scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici, previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g) e allegato VI, lettera j) che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualita' prodotti in regione determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici; Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazioni dei vini D.O.C.G. e D.O.C.; Considerato che il predetto decreto 25 luglio 2003, non fornisce indicazioni in merito alle modalita' con le quali scegliere il laboratorio presso il quale effettuare le analisi chimico-fisiche; Vista l'indagine conoscitiva realizzata da questa amministrazione al fine di verificare le modalita' messe attualmente in atto dalle camere di commercio per la scelta dei laboratori nei quali sottoporre i campioni agli esami chimico-fisici; Considerato che la predetta indagine conoscitiva ha evidenziato una situazione di non omogeneita' nelle modalita' utilizzate dalle camere di commercio per la scelta dei laboratori; Ritenuto di dover di stabilire criteri univoci da utilizzarsi per la scelta dei laboratori per l'espletamento delle analisi chimico-fisiche tra quelli autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di garantire condizioni omogenee per tutti i produttori di V.Q.P.R.D.; Decreta: Art. 1. La scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli esami chimico-fisici previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003, e' operata dal produttore tra i laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ricadenti nella Regione interessata alla produzione. | Art. 2. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quale soggetto individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 25 luglio 2003, per l'attribuzione dell'incarico al prelievo dei campioni, inserisce nel modello di richiesta, di cui all'allegato 3, del citato decreto ministeriale, un apposito campo nel quale il richiedente indica il laboratorio prescelto per l'espletamento dei predetti esami. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2005 Il direttore generale: La Torre |
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