Gazzetta n. 277 del 2005-11-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2005
Abrogazione del decreto 8 novembre 2004, relativo alla imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che conferisce al Ministero dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di imporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del predetto regolamento 2408/92, gli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra la Sardegna e le isole minori della Sicilia con i principali aeroporti italiani;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2004, con cui si e' provveduto ad imporre gli oneri di servizio pubblico tra gli aeroporti della Sardegna ed i principali aeroporti italiani;
Considerato che la Comunita' europea, con decisione del 3 marzo 2005 n. C(2005) 577, ha aperto un'indagine per stabilire se l'imposizione di oneri di servizio pubblico debba continuare ad applicarsi cosi' come pubblicata sulla GUUE C 306 del 10 dicembre 2004;
Considerato che il TAR, nella sentenza del 17 marzo 2005, accogliendo, in parte, le argomentazioni addotte nei ricorsi presentati da Alitalia e Air One, ha chiesto la parziale modifica del predetto decreto ministeriale 8 novembre 2004;
Considerato che con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito al Presidente della regione Sardegna la delega ad indire la Conferenza di servizi prevista dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, per l'individuazione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per garantire la continuita' territoriale della regione stessa;
Considerato che la predetta conferenza di servizi si e' riunita in data 19 luglio, 28 luglio e 26 ottobre 2005 modificando sostanzialmente il contenuto della precedente imposizione effettuata con decreto ministeriale 8 novembre 2004;
Considerato che in virtu' di quanto sopra, questa Amministrazione ritiene opportuno provvedere ad abrogare tale decreto di imposizione, per poi procedere ad una integrale riformulazione dell'intero contenuto del provvedimento;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto ministeriale 8 novembre 2004 e' abrogato.
Roma, 15 novembre 2005
Il Ministro: Lunardi