Gazzetta n. 277 del 2005-11-28 |
REGIONE CAMPANIA |
DELIBERAZIONE 22 novembre 2005 |
Disposizioni in materia di tributi regionali. (Deliberazione n. 1648). |
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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso: che, con l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' stata istituita, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; che, al successivo comma 3, il legislatore, nel fissare l'aliquota dell'imposta addizionale allo 0,5 per cento, ha stabilito che ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento; che e, il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 3, con decorrenza dall'anno 2000, ha stabilito che le aliquote dell'addizionale regionale all'I.r.pe.f. dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fossero elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento; il comma 61 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, salvo quanto disposto dal successivo comma 175, ha confermato sino al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; che, in particolare, l'art. 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che le regioni, per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, possono, nel rispetto della normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa, disporre l'aumento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito; che, con precedente deliberazione n. 1470 del 28 ottobre 2005, regolarmente trasmessa al consiglio regionale per gli adempimenti consequenziali, e' stata approvata una proposta di disegno di legge regionale ad iniziativa della giunta concernente, tra l'altro, la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito. Considerato: che tale proposta di disegno di legge e' attualmente all'esame del consiglio regionale; che, limitatamente all'addizionale regionale all'imposta sul reddito, i tempi per il completamento dell'iter legislativo risultano incompatibili con l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il previsto termine del 30 novembre 2005 il provvedimento con il quale se ne disponga l'aumento dell'aliquota a partire dal successivo anno di imposta 2006; che la disposizione contenuta del disegno di legge in questione e' essenziale ai fini dei necessari interventi di riequilibrio finanziario della gestione, anche corrente, del sistema sanitario in Campania. Dato atto: che il legislatore, al comma 3, secondo periodo, art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosi' come modificato dal comma 1, art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che «Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Ritenuto: che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, si possa comunque prevedere che, nei limiti ed in conformita della legislazione statale di riferimento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito: 1,2 % per i redditi fino a 15.000,00 Euro e 1,4% per i redditi superiori ai 15.000,00 Euro. Visti: l'art. 41 dello statuto della Regione Campania; il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; la legge 27 luglio 2000, n. 212; la legge 30 dicembre 2004, n. 311; la delibera di giunta regionale n. 1470 del 28 ottobre 2005. Propone e la giunta in conformita', a voto unanime. Delibera: Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto: 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito: a) fino ad Euro 15.000,00 1,2%; b) oltre Euro 15.000,00 1,4%. 2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, al settore finanze e tributi dell'A.G.C. 08, nonche' al settore stampa documentazione e informazione per la urgente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 22 novembre 2005 Il presidente: Bassolino Il segretario: Brancati |
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