Gazzetta n. 278 del 2005-11-29
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2005
Annullamento dell'articolo 4 del decreto interministeriale n. 36108 del 16 maggio 2005 e nuova concessione del trattamento straordinario di mobilita' per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore di un numero massimo di 1350 ex dipendenti dalla «S.r.l. Case di cura riunite di Bari». (Decreto n. 36897).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che in data 19 gennaio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario di Stato On.le Viespoli, e intervenuto uno specifico accordo, con il quale e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', in favore di un massimo di 1370 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari, per i quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, attraverso il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, trasmesso dall' I.N.P.S. in data 21 marzo 2005, relativo ad un numero massimo di 1160 unita' aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
Visto l'art. 4 del decreto del 16 maggio 2005 n. 36108 del Ministro del lavoro e politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg. 4 foglio 149, con il quale e' stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in favore di un numero massimo di 1160 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari, individuati dal sopraccitato elenco;
Visto il successivo elenco, trasmesso in data 3 agosto 2005 dall'INPS, relativo a 1350 unita', che modifica e integra il precedente, nel quale non sono stati ricompresi 37 nominativi facenti parte dell'elenco originario e risultanti non aventi diritto e nel quale sono stati inseriti ex novo 228 nominativi in possesso dei necessari requisiti per la proroga del trattamento di cui trattasi.
Ritenuto, pertanto, di annullare l'art. 4 del decreto del 16 maggio 2005, n. 36108 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg. 4 foglio 149;
Ritenuto, altresi', di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilita', in favore dei 1350 lavoratori di cui all'elenco definitivo inoltrato dall'I.N.P.S. in data 3 agosto 2005, e non di 1351 in quanto il nominativo di un lavoratore e' riportato due volte ai nn. 87 e 88, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Ritenuto di annullare l'importo complessivo riportato all'art. 5 del decreto del 16 maggio 2005 n. 36108 sopra indicato e di sostituirlo con l'importo derivante dalle sole fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premesse esplicitate, l'art. 4 del decreto n. 36108 del 16 maggio 2005 del Ministro del lavoro e politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg.4 foglio 149, e' annullato.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1350 ex dipendenti dalla societa' Case di cura riunite S.r.l. di Bari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco del 3 agosto 2005 inoltrato dall'I.N.P.S., facente parte integrante del presente provvedimento, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 3 dicembre 2004 n. 35247 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, reg. 6 foglio 394.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 19.110.492,00;
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Art. 3.
L'I.N.P.S. provvedera' alla ripetizione delle somme eventualmente indebitamente erogate ai lavoratori risultati non aventi diritto.
Art. 4.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con l'art. 2, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 19.110.492,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 5.
All'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36108 del 16 maggio 2005, l'onere complessivo pari a euro 19.588.610,04 e' annullato ed e' sostituito dall'importo di euro 3.167.742,84.
Art. 6.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 259