Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 novembre 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Wild Selvaggia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «chartered psychologist» conseguito in Gran Bretagna presso «The British Psychologists» cui l'istante e' iscritta dal 9 febbraio 2004, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta; Rilevato che la sig.ra Wild e' in possesso dei seguenti titoli accademici: «Master of Science in Psychoanalytic Developmental Psychology» rilasciato dalla «University of London» in data 1° novembre 1996, «Diploma in Psychology» rilasciato dalla «London Guidhall University» in data 9 luglio 1999, «Postgraduate Diploma in Counselling Psychology» e «Degree of Master of Arts» conseguiti presso «The City University» di Londra rispettivamente in data 1° marzo 2000 e 27 novembre 2003; Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1999 al 2004, come documentato in atti; Considerato inoltre la sig.ra Wild ha gia' ottenuto decreto di riconoscimento ai fini dell'esercizio della professione di psicologo, in data 24 giugno 2005; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 20 settembre 2005; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicoterapeuta, si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli validi ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia. | Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. | Art. 3. La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo; 2) psicopatologia generale dell'eta' evolutiva. Roma, 11 novembre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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