Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 novembre 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa' «SAES S.p.A.», «CEIAS S.p.A.», «SO.GE.SER. S.p.A.», «FERROSER S.p.A.». (Decreto n. 37296). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario; Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro 5, foglio 268; Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli; Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Viespoli, nel corso del quale e' stata confermata la necessita' di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003; Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore; Visto il verbale di accordo, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 marzo 2005, in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le societa' SAES S.p.a., CEIAS S.p.a., SO.GE. SER S.p.a., FERROSER S.r.l., e le organizzazioni sindacali di settore, con il quale e' stata confermata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 53 lavoratori, cosi' suddivisi: 9 unita' per la societa' SAES S.p.a.; 20 unita' per la societa' CEIAS S.p.a.; 9 unita' per la societa' SO.GE.SER S.p.a.; 15 unita' per la societa' FERROSER S.p.a.; Viste le istanze presentate dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore del numero massimo di lavoratori sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento; Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00. Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli, preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilita' residue relative all'anno 2004. Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': SAES S.p.a. per un massimo di 9 unita'; CEIAS S.p.a. per un massimo di 20 unita'; SO.GE.SER S.p.a. per un massimo di 9 unita'; FERROSER S.p.a. per un massimo di 15 unita'; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa': SAES S.p.a. sede in Bari: a) unita' di Taranto, per due lavoratori. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 37.147,92; b) unita' di Bari, per un lavoratore; unita' di Roma per tre lavoratori. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 70.279,68. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%; c) unita' di Taranto per un lavoratore; unita' di Foggia per un lavoratore; unita' di Roma per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 46.685,16. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. | Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa': CEIAS S.p.a. sede in Bari: a) unita' di Cosenza per un lavoratore; unita' di Lecce per un lavoratore; unita' di Bari per un lavoratore; unita' di Trieste per otto lavoratori; unita' di Gorizia-Monfalcone per due lavoratori. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 241.461,48; b) unita' di Lametia Terme, Cosenza, Paola, Sibari per cinque lavoratori; unita' di Bari per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 105.419,52. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%; c) unita' di Bari per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 15.561,72. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. | Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' SO.GE.SER S.p.a.: Sede in Bari: a) unita' di Taranto per un lavoratore; unita' di Barletta (Bari) per un lavoratore; unita' di Bari per un lavoratore; unita' di Brindisi per un lavoratore; unita' di Roma per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 92.869,8; b) unita' di Bari per un lavoratore; unita' di Taranto per due lavoratori. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 52.709,76. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. c) unita' di Bari per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 15.561,72. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. | Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa': FERROSER S.p.a. sede in Bari: a) unita' di Reggio Calabria per quattro lavoratori; unita' di Palermo per quattro lavoratori; unita' di Catania per due lavoratori; unita' di Siracusa per un lavoratore; unita' di Agrigento per un lavoratore; unita' di Trapani per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 241.461,48; b) unita' di Reggio Calabria per un lavoratore unita' di Palermo per un lavoratore. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 35.139,84. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. | Art. 5. Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 954.298,08, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. | Art. 6. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2005 Il direttore generale: Mancini |
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