Gazzetta n. 278 del 2005-11-29
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005. (Ordinanza n. 3475).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;
Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 10 novembre 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il dott. Tommaso Blonda, prefetto di Bari e' nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di proprie specifiche direttive ed indicazioni.
2. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali, ivi compresi i rimborsi alle organizzazioni di volontariato attivate dalla regione e dai medesimi enti, previa verifica della relativa congruita';
b) all'erogazione di contributi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;
c) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate;
d) alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti, e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei.
3. Il commissario delegato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla propria nomina, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 2, lettere c) e d), ed un piano relativo alle modalita' attuative per l'erogazione delle provvidenze per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, puo' avvalersi della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle strutture regionali, degli Enti locali territoriali e non territoriali.
5. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale del personale appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 4, nel limite massimo di sette unita'; il predetto personale e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei fondi assegnati al commissario delegato.
Art. 2.
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), il commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 11, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del Comune.
5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
Art. 3.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, si provvede nel limite di 10.000.000,00 di euro a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, la regione Puglia e' autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 5.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articolo 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24 e 25, e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il Presidente: Berlusconi