Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 novembre 2005 |
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni. |
|
IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003; Considerato che, con sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio - 23 agosto 2002, il T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda -, previa riunione, ha respinto il ricorso proposto dalla Societa' «Playmat Station s.r.l.» (plico n. 34 - provincia di L'Aquila) avverso il suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria ed ha dichiarato inammissibile il ricorso della medesima Societa' avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta a far dichiarare la revoca o la decadenza della Societa' Bingomatica s.r.l. dalla concessione del gioco del bingo; Considerato che, con decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005 - 11 ottobre 2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - ha accolto l'appello presentato dalla predetta Societa' «Playmat Station s.r.l.» per l'annullamento della suddetta sentenza n. 7298/2002 del T.A.R. per il Lazio e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo; Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la propria decisione come segue: «Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori profili di carenza di istruttoria e di motivazione in ordine ai punteggi attribuiti alla predetta Bingomatica s.r.l. con riferimento a due punti particolari. In primo luogo, si censura che per la voce B6 (presenza di strutture di intrattenimento quali cinema, teatri e sale da ballo nelle immediate vicinanze) siano stati attribuiti spontaneamente dalla commissione giudicatrice punti 2, nonostante che nel raggio di quasi quattro chilometri non sia riscontrabile la presenza di alcuna struttura di intrattenimento, come confermato dal verbale di collaudo della sala eseguito in data 23 agosto 2002; ad avviso della ricorrente, dunque, il punteggio dovrebbe essere, conseguentemente, azzerato. Il collegio deve rilevare che le circostanziate affermazioni della ricorrente non sono state smentite dalla controinteressata - la quale non si e' costituita nel presente giudizio - e, inoltre, neppure da parte delle Amministrazioni intimate sono state formulate adeguate controdeduzioni in proposito. In tale situazione, tenuto anche conto dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile, le anzidette affermazioni possono ritenersi sufficientemente comprovate e la doglianza della ricorrente deve intendersi, pertanto, fondata, non risultando congruamente giustificata l'attribuzione del punteggio assegnato»; Considerato che la commissione aggiudicatrice delle concessioni ha assegnato alla: Bingomatica s.r.l. due punti per le «strutture di intrattenimento» (voce B6 della «scheda valorizzazioni») sulla base della documentazione specifica allegata alla domanda di partecipazione alla gara presentata dalla suddetta Societa'; Considerato che l'Amministrazione, dopo attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla Societa' Bingomatica s.r.l., effettuato in ottemperanza dell'ordinanza n. 935/2001 in data 27 settembre 2001 emanata dal predetto T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda, ha accertato che nella «scheda riepilogativa strutture e servizi esistenti», alla sezione «attivita' e servizi circostanti», la Societa' Bingomatica s.r.l. dichiara la presenza di un «centro ricreativo» «adiacente» alla sala-bingo e che, pertanto, i punti assegnati dalla Commissione sono stati correttamente attribuiti; Considerato che tale «centro ricreativo» non e' stato indicato nel prospetto contenente i dati dichiarati dalla Bingomatica s.r.l. che dovevano essere oggetto di verifica da parte della commissione di collaudo, la quale, pertanto, non ha ne' confermato ne' smentito quanto dichiarato nell'offerta; Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato ha ulteriormente motivato la propria decisione n. 5527/2005 come segue: «In secondo luogo, si lamenta che per la voce C1 (garage o parcheggio proprio o convenzionato) siano stati attribuiti punti 5, sulla scorta di un progetto che indicava la presenza di 200 posti auto, nonostante che questi fossero costituiti da un parcheggio condominiale e non fossero propri, e non fossero quindi ad esclusivo uso degli utenti della sala giochi. A tale riguardo viene precisato che la sala in questione e' localizzata al primo piano di un complesso edilizio costituito da due corpi di fabbrica con piu' piani fuori terra, e che la sala occupa uno solo dei sei piani esistenti, per cui all'uso della sala giochi potrebbero essere riservati solo 33 posti auto e non gia' 200, con conseguente necessita' di riduzione del punteggio a punti 0, in quanto i posti auto sono inferiori al 10% delle postazioni di gioco. Inoltre, la ricorrente riferisce che in sede di collaudo, a fronte della dichiarazione di esistenza di circa 1000 posti di parcheggio proprio, e' stata accertata solo la presenza di circa 3000 mq. di area destinata a parcheggio. Inoltre, si e' omesso di quantificare i posti auto corrispondenti "in quanto non influenti ai fini del punteggio", senza tener conto che ad una simile superficie corrispondono soltanto 50 posti auto. Anche in questo caso il Collegio deve prendere atto dei dettagliati elementi forniti dalla interessata e della mancata prospettazione di dati contrastanti. Per conseguenza, la doglianza in esame deve ritenersi fondata, non apparendo in effetti giustificata l'attribuzione del punteggio assegnato.»; Considerato che la commissione aggiudicatrice delle concessioni ha assegnato alla Bingomatica s.r.l. cinque punti per la voce C1 della «scheda valorizzazioni» (garage e/o parcheggio) sulla base della documentazione presentata dalla suddetta Societa' in sede di gara, con la quale risulta dichiarata la disponibilita' di 1.000 posti auto, come e' stato confermato dall'Amministrazione in sede di ottemperanza all'ordinanza n. 935/2001 del T.A.R. per il Lazio; Considerato che, come risulta dal «verbale di collaudo» del 23 agosto 2002, la Commissione incaricata ha rilevato la presenza di «circa 3.000 mq. di area destinata al parcheggio», cui corrispondono 120 posti auto in applicazione del sub criterio di valutazione stabilito dalla commissione aggiudicatrice con il verbale n. 4 in data 27 febbraio 2001, in base al quale, in assenza della dichiarazione del numero di parcheggi, la superficie di 25 mq. costituisce un posto auto; Considerato che tali posti auto (120), rapportati al numero delle postazioni di gioco (640 rilevate al collaudo), corrispondono al 18,75% di tali postazioni, percentuale che consentirebbe l'assegnazione di due punti; Considerato tuttavia che, in ottemperanza alla richiamata decisione n. 5527/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione e' tenuta ad attribuire un punteggio pari a zero alle voci progettuali B6 (strutture di intrattenimento) e C1 (garage e/o parcheggio proprio) e dunque un punteggio complessivo di 45 punti, per cui occorre procedere a modificare la graduatoria della provincia di L'Aquila; Decreta: Art. 1. 1. La graduatoria, per la provincia di L'Aquila, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in G.U. n. 163, del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:
REGIONE: ABRUZZO; PROVINCIA: L'AQUILA ===================================================================== Pos. |Plico | Mittente | Ubicazione |Punti ===================================================================== 1 |273 | Play service S.r.l. |L'Aquila |48 2 |34 | Playmat Station S.r.l. |Avezzano |48 3 |654 | Bingomatica S.r.l. |Scurcola Marsicana |45 4 |182 | Galassia giochi S.r.l. |L'Aquila |32 5 |766 | Club degli spaghetti S.p.a. |Fossa |28 6 |354 | Pal impianti S.a.s. |L'Aquila |27 7 |748 | Cinema e cinema |Avezzano |23
2. La Societa' «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) e' tenuta a ritirare, qualora non vi abbia gia' provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11, 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori nei locali siti in Avezzano (AQ), via Copernico, nn. 46-48-50-52, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. La Societa' «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) e' tenuta a provvedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro i 150 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, la Societa' «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) e' tenuta ad approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni. 3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del 16 luglio 2001. 4. Sono fatti salvi, nell'interesse generale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Societa' «Bingomatica s.r.l.» (plico n. 654). 5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 23 novembre 2005 Il direttore: Tagliaferri |
|
|