Gazzetta n. 279 del 2005-11-30
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 novembre 2005
Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, articoli 21 e 25;
Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del settembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalita', istituisce corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.
Art. 3.
1. L'ammissione ai corsi della Scuola avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
Art. 4.
1. Al termine del terzo anno accademico di attivita', sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 novembre 2005
Il Ministro: Moratti
Allegato
STATUTO
SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI LUCCA

Titolo I
CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLA SCUOLA

Art. 1.
Carattere e finalita' della Scuola
1. La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola, e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa e gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.
2. La Scuola opera sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.
3. La Scuola promuove la realizzazione delle condizioni e dei servizi che rendono effettivo il diritto allo studio, all'interno di un assetto meritocratico.
4. La Scuola adotta un modello di gestione incentrato su: direzione per obiettivi, valutazione dei risultati, applicazione diffusa del principio di responsabilita'.
5. La Scuola svolge la propria attivita' didattica e scientifica assumendo e realizzando iniziative autonome e promuovendo stabili collaborazioni con Universita' italiane e straniere, in particolare con quelle che partecipano al Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati di Roma (nel prosieguo CISA) e con l'Universita' di Pisa sulla base dell'apposita convenzione sottoscritta.
Art. 2.
'Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
1. La Scuola promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca, tenendo conto degli indirizzi ministeriali e favorendo la partecipazione di docenti ed allievi a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. A tale fine, la Scuola:
a) favorisce la mobilita' di allievi, ricercatori e docenti;
b) attrae allievi e giovani docenti dall'estero, adottando procedure di selezione aperte a livello internazionale;
c) assicura la possibilita' per gli allievi di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita';
d) si avvale, nei percorsi formativi, anche del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
e) sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione costanti, secondo i piu' accreditati standard, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura riconosciuti dalla comunita' scientifica;
f) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;
g) promuove la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico.
Art. 3.
Attivita' formative e titoli
1. Per il perseguimento delle proprie finalita', la Scuola promuove l'istituzione di corsi di dottorato e di alta formazione post-dottorale.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio di cui al comma 1 sono rilasciati dalla Scuola.
Art. 4.
Ricerca
1. La ricerca, parte integrante dell'attivita' della Scuola, costituisce dovere specifico per docenti e allievi.
2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
Titolo II
ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 5.
Organi
Sono organi della Scuola:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente del consiglio direttivo;
c) il consiglio dei docenti;
d) il direttore;
e) il direttore amministrativo;
f) il comitato di indirizzo;
g) lo Scientific Advisory Board;
h) il nucleo di valutazione;
i) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) tre rappresentanti del CISA e uno dell'Universita' di Pisa;
d) un rappresentante del MIUR;
e) tre rappresentanti dei docenti, eletti secondo modalita' definite con apposito regolamento elettorale.
2. Possono essere chiamati a fare parte del consiglio direttivo rappresentanti, in numero non superiore a sette, di enti pubblici e privati, i quali si siano impegnati o si impegnino, mediante la stipula di apposite convenzioni, al finanziamento della Scuola o al conferimento di beni mobili e immobili per una durata predefinita e d'importo determinato dal Consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo:
a) approva la programmazione triennale e la pianificazione annuale delle correlate attivita', ivi compreso il fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo, nonche' l'allocazione delle risorse alle strutture didattiche e scientifiche della Scuola;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
c) delibera sul bilancio preventivo, le relative variazioni, e il consuntivo;
d) delibera sui regolamenti generali; approva il regolamento didattico e i regolamenti di funzionamento delle strutture;
e) nomina il direttore;
f) nomina il direttore amministrativo;
g) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;
h) delibera sui regolamenti e i bandi di carattere didattico-scientifico;
i) approva l'istituzione e la soppressione di corsi di studio di cui all'art. 3 e provvede alla nomina dei relativi coordinatori;
j) approva la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilita';
k) delibera sulla struttura organizzativa (uffici e servizi centrali) e definisce la pianta organica del personale tecnico e amministrativo;
l) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzioni a titolo oneroso;
m) delibera sulla eventuale retribuzione aggiuntiva del personale docente e sul trattamento economico del personale tecnico e amministrativo;
n) determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;
o) delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle proposte di modifica dello statuto, acquisito il parere favorevole del consiglio dei docenti;
p) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonche' dalle norme generali e speciali concernenti le Universita'.
Art. 7.
Presidente del consiglio direttivo
1. Il presidente e' nominato dal consiglio direttivo, eventualmente anche al di fuori dell'ambito del consiglio scegliendo persona di riconosciuta qualificazione scientifico-accademica anche a livello internazionale, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
c) emana i regolamenti e i bandi di carattere tecnico amministrativo;
d) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.
Art. 8.
Consiglio dei docenti
1. Il consiglio dei docenti e' presieduto dal direttore che lo convoca d'iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
2. Il consiglio dei docenti e' validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo diversa disposizione, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il consiglio dei docenti e' composto dai professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola.
4. Possono essere chiamati a fare parte del consiglio dei docenti, con modalita' stabilite da apposito regolamento, una rappresentanza dei docenti incaricati dello svolgimento di attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca della Scuola.
5. Il consiglio dei docenti:
a) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la programmazione triennale e la pianificazione annuale dell'attivita' della Scuola;
b) avvia le procedure di reclutamento e di mobilita' dei professori universitari e delibera in ordine alle chiamate degli stessi;
c) provvede alla designazione dei coordinatori dei corsi di studio cui all'art. 3;
d) delibera sugli incarichi di insegnamento nelle ipotesi previste dai regolamenti generali;
e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione di corsi di studio di cui all'art. 3;
f) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di propria autonomia gestionale e finanziaria;
g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica dello statuto.
Art. 9.
Direttore
1. Il direttore e' designato, mediante elezione, dal consiglio dei docenti ed e' nominato dal consiglio direttivo tra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il direttore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo.
4. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio dei docenti, piu' anziano nel ruolo.
5. Il direttore:
a) conferisce, i titoli rilasciati dalla Scuola, anche congiuntamente ad altre Universita';
b) emana i regolamenti e i bandi di carattere didattico-scientifico;
c) convoca e presiede il consiglio dei docenti, fissando l'ordine del giorno;
d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
e) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti e del personale di ricerca di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230;
f) predispone le linee fondamentali della programmazione triennale e la pianificazione annuale delle attivita' della Scuola;
g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Scuola attraverso gli strumenti piu' idonei;
h) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio dei docenti e dal consiglio direttivo;
i) cura le relazioni con organismi rappresentativi, nazionali od esteri, nonche' con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attivita' dell'Istituto e potenziare la sua offerta formativa;
j) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.
6. Il direttore puo' nominare, uno o piu' vicedirettori, sentito il parere del consiglio dei docenti, tra i docenti della Scuola, con regime di impegno a tempo pieno.
7. E' facolta' del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti ad organi della Scuola, per collaborazioni connesse all'attivita' scientifica.
Art. 10.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo e' nominato dal consiglio direttivo, dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
2. Il direttore amministrativo e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. Il direttore amministrativo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
b) e' responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;
c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione della Scuola e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;
d) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.
4. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo.
Art. 11.
Comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo e' composto dai rettori delle Universita' consorziate che partecipano al CISA e dal rettore dell'Universita' di Pisa.
2. Il comitato di indirizzo e' organo consultivo e propositivo per le linee generali di attivita' didattica e di ricerca, con particolare riferimento all'attivazione di nuovi corsi di studio.
3. Il comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno.
Art. 12.
Scientific Advisory Board
1. Lo Scientific Advisory Board e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca, che opera secondo il principio di peer review.
2. Lo Scientific Advisory Board e' composto da cinque membri designati dal consiglio direttivo tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' della Scuola.
3. Lo Scientific Advisory Board si riunisce una volta all'anno e predispone una relazione sull'attivita' di ricerca svolta e sull'organizzazione e la qualita' dell'attivita' didattica.
Art. 13.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non facenti parte dell'organico della Scuola.
2. I componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal consiglio direttivo e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. I componenti del nucleo possono essere riconfermati per non piu' di una volta consecutivamente.
3. L'incarico di componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con la carica di presidente del consiglio direttivo, di membro del consiglio direttivo, di direttore e di direttore amministrativo.
4. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione della Scuola e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al consiglio direttivo e al consiglio dei docenti.
5. In particolare il nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici della Scuola, con particolare riferimento alla programmazione triennale;
b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' ed il perseguimento della qualita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita';
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio direttivo.
6. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.
7. Al nucleo vengono assicurati:
a) l'autonomia operativa;
b) le risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita';
c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 14.
Collegio dei revisori
1. La revisione della gestione amministrativa e contabile della Scuola e' effettuata da un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati di specifiche competenze e professionalita'. I componenti del collegio sono nominati dal consiglio direttivo.
2. Due componenti effettivi sono scelti tra i dirigenti rispettivamente afferenti ai ruoli del MIUR e del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I membri del collegio durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente piu' di una volta. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.
4. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, a tal fine redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.
5. Le norme per il funzionamento del collegio sono stabilite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
Art. 15.
Disposizioni generali sulla funzionalita' organi collegiali
1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:
a) tutti i mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola, salvo quello di componente del consiglio direttivo;
b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono designati. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui all'art. 6, primo comma;
c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di qurantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validita' delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera c);
e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio e' presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
f) l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;
g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente;
h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;
j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
Art. 16.
Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.
Titolo III
PERSONALE, PATRIMONIO E FINANZA
Art. 17.
Personale
1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.
2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia, nonche' del personale di ricerca di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 18.
Esercizio finanziario
1. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.
2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 19.
Fonti di finanziamento - Patrimonio
1. Le entrate della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi di soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni;
c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalita', rette.
2. La Scuola, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione se le convenzioni d'uso lo prevedono.
Art. 20.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in conformita' alle disposizioni sulla contabilita' delle universita', disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 21.
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23.
Consiglio provvisorio
A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del CISA e composto dal direttore della Scuola in carica, nonche' dal rettore dell'Universita' di Pisa o un suo delegato e da due docenti universitari eletti dallo stesso CISA.
Il consiglio provvisorio svolge altresi' le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.
Il consiglio direttivo e consiglio dei docenti sono costituiti non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 del presente statuto nonche' dai relativi regolamenti.