Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |
UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
DECRETO RETTORALE 16 novembre 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni; Viste le delibere del senato accademico in composizione allargata del 21 luglio 2005, 27 luglio 2005 e 22 settembre 2005 che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche; Vista la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo; Vista la nota ministeriale n. 3997 del 28 ottobre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare; Decreta: Art. 1. I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicati nel prospetto sottoriportato: e' approvata la modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera d) che, pertanto, viene riformulato come segue: «Art. 12 (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di quattro mandati consecutivi. 3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta: (omissis); d) ai componenti del consiglio degli studenti ed agli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di facolta'.»; e' approvata la modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto, viene riformulato come segue: «Art. 73 (Funzionamento degli organi collegiali). 7. Le convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali degli organi collegiali sono resi pubblici mediante inserimento in un sito web dell'Ateneo ad accesso libero.». | Art. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 16 novembre 2005 Il rettore: Mistretta |
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