Gazzetta n. 280 del 2005-12-01
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 16 novembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;
Viste le delibere del senato accademico in composizione allargata del 21 luglio 2005, 27 luglio 2005 e 22 settembre 2005 che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Vista la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 3997 del 28 ottobre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta:
Art. 1.
I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicati nel prospetto sottoriportato:
e' approvata la modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera d) che, pertanto, viene riformulato come segue:
«Art. 12 (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di quattro mandati consecutivi.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
(omissis);
d) ai componenti del consiglio degli studenti ed agli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di facolta'.»;
e' approvata la modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto, viene riformulato come segue:
«Art. 73 (Funzionamento degli organi collegiali). 7. Le convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali degli organi collegiali sono resi pubblici mediante inserimento in un sito web dell'Ateneo ad accesso libero.».
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 16 novembre 2005
Il rettore: Mistretta