Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 settembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto, orafo e servizi della regione Piemonte. (Decreto n. 36962).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito con legge 3 dicembre 2004 n. 291;
Visto l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34088 del 25 maggio 2004 con il quale all'art. 2, sulla base del verbale di accordo raggiunto in data 11 marzo 2004 in sede governativa con la regione Piemonte, stante la situazione di crisi del settore tessile della regione in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazionali, e' stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente come previsto dall'art. 3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella regione, nell'ammontare complessivo di euro 13.300.000,00;
Visto il verbale di accordo, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato in data 31 maggio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Piemonte, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori con il quale, esaminata la situazione economico-occupazionale di diversi settori produttivi piemontesi quali tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto, orafo e servizi e preso atto che le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2004 sono state utilizzate solo parzialmente, ad integrazione dell'accordo stipulato in data 11 marzo 2004 e fermo restando l'importo complessivo ivi stanziato pari ad euro 13.300.000,00, e' stata concordata l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2005:
alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico e installazioni industriali, filiera auto e orafo;
alle aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto che non possono usare gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;
alle imprese dei settori di cui sopra, esercenti attivita' di pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza con numero di addetti inferiore a 15 dipendenti, logistica, informatica, forniture industriali;
Decreta:
Art. 1.
Sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 31 maggio 2005, fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 13.300.000,00 euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004 e' autorizzata l'estensione, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale:
alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico e installazioni industriali, filiera auto e orafo;
alle aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto che non possono usare gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;
alle imprese dei settori di cui sopra, esercenti attivita' di pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza con numero di addetti inferiore a 15 dipendenti, logistica, informatica, forniture industriali.
Art. 2.
Le modalita' di gestione dei trattamenti di cui all'accordo dell'11 marzo 2004 come modificato dall'accordo stipulato in data 31 maggio 2005, saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Piemonte.
Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 336.